Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12712/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, che insiste per l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torino il 17.10.2018, per quel che rileva nel presente giudizio, ha confermato la sentenza di condanna a due anni di reclusione emessa per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la sola durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale; la sentenza ha revocato, altresì, le statuizioni civili, previa estromissione della parte civile.

Precisamente, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver distratto, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, somme di denaro della fallita "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., dichiarata fallita il 14.11.2013, del valore di 45.000 euro, concedendo, nel febbraio 2008, l'effettiva gestione del ristorante denominato "[OSCURATO:PERSONA]" - acquistato dalla fallita nel marzo del 2007 - alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore unico, senza stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda e omettendo di riscuotere i canoni d'affitto, occultando la circostanza al collegio sindacale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], pur richiesto di spiegazioni sull'apparente ed anomala inattività del ristorante.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi distinti.

2.1. I primi tre motivi contestano la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato, sotto diversi profili. a) Con la prima ragione di censura si eccepisce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla affermazione della carica plenipotenziaria e del ruolo direttivo dominante del ricorrente nella società fallita; al suo conflitto di interessi; all'asserito occultamento al collegio sindacale della fallita dell'operazione di affitto di ramo d'azienda priva di corrispettivo.

La tesi difensiva è che Romano non sia l'autore-ideatore dell'operazione distrattiva, poiché la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era amministrata, invece, dai due coimputati, formali titolari del ruolo di amministratori, Bruno e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il collegio sindacale sarebbe stato a conoscenza del conflitto di interessi di Romano e della situazione relativa al ristorante affittato dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]" riferibile al ricorrente, come risulta dalla relazione ex art. 33

I. fall. del curatore (precisamente, dallo stralcio della seduta del collegio sindacale inserito in essa), allegata al ricorso.

Il travisamento dei dati di prova ha viziato il ragionamento logico della Corte d'Appello, che ha configurato erroneamente il reato di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente.

La difesa dubita, poi, in ogni caso, della rilevanza dell'operazione "di fatto", ma non contrattualizzata, di affitto di ramo d'azienda rispetto al verificarsi del fallimento, mill dichiarato invero cinque anni dopo detta operazione (durata dal febbraio al dicembre del 2008), mentre il fallimento è stato dichiarato il 14.11.2013.

La fallita, in realtà, ha sempre scontato economicamente un vizio originario, vale a dire il considerevole indebitamento bancario dovuto all'accensione di un mutuo ipotecario non bilanciato da una sufficiente redditività. b) Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione con riferimento all'effettività e consistenza dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", di proprietà della fallita, effettuati dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]", che - secondo la difesa - sono idonei a costituire un arricchimento per la società fallita, di cui tener conto nel momento in cui si valuta il peso distrattivo della cessione in affitto del ramo d'azienda che si ritiene sia stato distratto.

Tanto più che il liquidatore giudiziale si è preoccupato proprio di ottenere dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]" una espressa rinuncia ai propri crediti, piuttosto che azionare un eventuale credito di "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. c) Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - dal punto di vista oggettivo e soggettivo - lamentando la mancanza di prova circa l'effettivo depauperamento della fallita derivante dall'operazione di affitto senza corrispettivo, nonchè la mancata prova del coefficiente psicologico del reato contestato.

Quanto al primo profilo, mancherebbe la prova del depauperamento effettivo conseguente alla mancata riscossione di crediti della fallita, dei quali non si conosce l'effettiva esistenza o entità, poiché è provato che l'affitto di ramo d'azienda ha avuto come contropartita per la fallita sia il risparmio dei costi di gestione del ristorante, in quel periodo insostenibili per la società [OSCURATO:PERSONA], sia l'effettuazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante.

Non costituirebbe, poi, un indice di fraudolenza sicuro ed affidabile la mancanza di regolamentazione contrattuale dell'affitto di ramo d'azienda, elemento ambiguo, che può essere anche, sotto alcuni aspetti, vantaggioso per la società locatrice: un comodato di fatto, strumento informale, potrebbe rispondere meglio ad una logica imprenditoriale come quella descritta, di vantaggi non "diretti", corrispondenti a canoni di locazione, ma "indiretti" (costituiti dall'eliminazione dei costi di gestione del ristorante e dalle migliorie derivate dai lavori di ristrutturazione).

Il comodato, in altre parole, sarebbe solo apparentemente gratuito, come ammesso, in simili fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso contesta anche gli ulteriori indici di fraudolenza dell'operazione indicati in sentenza, sostanzialmente riproduttivi del medesimo errore di valutazione sulla convenienza economica, per la fallita, della cessione in locazione del ristorante.

2.2. L'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, di un'ipotesi di non punibilità per "bancarotta riparata", invece integrata dalla rinuncia in favore della fallita, nni2 da parte del ricorrente - quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. -, ai crediti derivanti dalla ristrutturazione del ristorante ceduto in locazione senza corrispettivo.

La rinuncia è intervenuta, infatti, prima del fallimento, formalizzata nella transazione del 19.4.2012, con oggetto una fattura di 164.847,08 euro, integralmente reintegrativa del debito di 45.000 euro accertato per i canoni virtualmente non pagati.

La sentenza d'appello ha argomentato in proposito in modo del tutto inadeguato, limitandosi ad insinuare un dubbio circa la reale ed effettiva consistenza di tali lavori di ristrutturazione, senza procedere ad accertamenti doverosi che li determinassero specificamente.

3. E' stata ammessa trattazione orale del ricorso su istanza della difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che saranno illustrate di seguito.

2. I primi tre motivi di censura sono inammissibili in quanto formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte alla mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta dal ricorrente più plausibile in un'ottica di difesa delle sue ragioni, senza che, tuttavia, siano rilevabili vizi di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, i quali - soli - consentirebbero al Collegio di aprire il proprio giudizio su aspetti ricostruttivi della vicenda e sulla valenza delle prove utilizzate (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il compito del giudice di legittimità è, infatti, quello di verificare la razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate (Sez. 1, n. 37070 del 4/4/2023, Magno).

I motivi sono anche reiterativi delle ragioni di appello, già superate in modo convincente e senza iati logici dalla sentenza impugnata.

Secondo la ricostruzione delle due sentenze conformi di merito, la gestione delle società coinvolte nella bancarotta distrattiva era sicuramente riferibile al ricorrente, il quale ha operato "in conflitto di interessi", quale presidente del consiglio di amministrazione della fallita sino al 18 febbraio 2009 e amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., di cui era socia unica la moglie.

Detta società ha ricevuto in gestione il consistente ramo d'azienda della fallita, afferente al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", senza che sia stato stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda e, quindi, senza che sia stato consegnato alcun corrispettivo milD per tale cessione.

Si è sottolineato, altresì, che il bene era stato acquistato con un significativo sacrificio economico dalla fallita, nel marzo del 2007, al prezzo di 250.000 euro e che la sua gestione era poi stata affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA], riferibile al ricorrente, da febbraio a novembre 2008, senza che venisse informato il collegio sindacale della fallita, cui solo dopo tempo dall'avvenuta cessione veniva data notizia e, dunque, inutilmente; in tal modo, infatti, l'organo sindacale non aveva potuto esprimere un parere al riguardo ed eventualmente rappresentare il proprio dissenso, per la rischiosità dell'operazione in un momento in cui la fallita era già in una condizione economica molto complicata, tanto che o stesso collegio sindacale aveva sollecitato i soci ad un aumento del capitale.

Il contesto in cui è avvenuta l'operazione, poi, la rendeva ancor più anomala: la fallita era stata costituita solo nel 2006 con un'operazione quasi interamente finanziata con elevato mutuo bancario (tre milioni di euro, mentre un altro milione di euro era frutto di capitalizzazioni da società che facevano capo al ricorrente ed alla famiglia Della Torre, proprietaria della società "Cascina", rilevata proprio attraverso la costituzione della fallita).

Il collegio sindacale, nella seduta del 12.5.2008, aveva messo in evidenza l'anomalia dell'operazione di cessione del ramo d'azienda "di fatto", mai poi formalizzata, nonché la situazione critica della fallita ed il conflitto di interessi in cui versava il ricorrente; oltre che, ovviamente, la grave condizione di aver perso di fatto un cespite senza corrispettivo alcuno.

La cessione di ramo d'azienda "senza titolo" e senza corrispettivo è stata ritenuta configurare la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare.

E ciò corrisponde all'orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501; Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 30197 del 1/6/2021, D'Avino, Rv. 281867).

Dinanzi a tali considerazioni non può che constatarsi il contenuto rivalutativo delle prove che assumono le censure difensive, anzitutto quanto alla effettiva capacità gestoria del ricorrente, che non soltanto risulta essere l'amministratore di diritto della società beneficiaria della cessione del bene "in perdita" da parte della fallita, ma era anche, contemporaneamente, il presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima e l'unico soggetto avvantaggiato dall'operazione di spoliazione del patrimonio della fallita.

Del resto, la stessa difesa conferma la materialità dell'operazione, qualificandola come "comodato gratuito", versione edulcorata ed errata della condotta distrattiva per cessione di ramo d'azienda "di fatto" e senza corrispettivo.

Senza alcun pregio anche le eccezioni riferite alla vantaggiosità dell'operazione di cessione, quanto all'abbattimento dei costi di gestione del ristorante ed alle migliorie NO apportate ad esso dalla ristrutturazione, che compenserebbero gli svantaggi derivati dalla perdita dei canoni di locazione.

Invero, sfumato l'accordo tra le due società per la cessione formale del ramo d'azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha emesso fattura (per 164.847,95 euro) dei lavori di ristrutturazione eseguiti nei confronti della fallita, senza detrazione dell'importo corrispondente ad un eventuale canone di affitto mai pattuito.

2.1. Tale ultima considerazione, che serve ad escludere la giustificazione difensiva circa l'insussistenza dell'indicatore di fraudolenza principale dell'operazione, rappresentato dalla "perdita" economica per la fallita, vale anche a ritenere infondato il motivo sulla sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di bancarotta cd. riparata da vantaggi compensativi.

Sebbene il ricorrente, infatti, abbia sostenuto di aver sopportato importanti spese di ristrutturazione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", queste, poi, da un lato sono state fatturate comunque a carico della fallita — a riprova del loro non inserimento in una logica compensativa -, dall'altro non corrispondono all'importo dichiarato nel motivo difensivo — circa 300.000 euro — ma sono di molto inferiori a tale valore, con incertezza circa la loro reale dimensione a fini difensivi.

L'importo delle spese di ristrutturazione invocate con valenza difensiva, poi, è smentito dalla modesta somma alla quale il ristorante è stato venduto dal liquidatore nel 2012 (180.000 euro), a fronte della cifra pagata per il suo acquisto, addirittura nel 2007, pari a 250.000 euro: le osservazioni difensive riguardo al fatto che tale distanza di valore sia attribuibile al deprezzamento fisiologico di un bene inserito in un fallimento è altresì generica ed assertiva.

Sarebbe stato onere del ricorrente, invero, provare l'effettiva, complessiva valorizzazione "riparatoria" dei vantaggi derivati alla fallita dalla ristrutturazione del cespite e la loro esatta corrispondenza all'attività distrattiva.

Infatti, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025; vedi anche Sez. 5, n. 14932 del 28/2/2023, Mercuri, Rv. 284383 che, pur annullando con rinvio la sentenza impugnata per uno scompenso tra la somma versata "vantaggiosa" e quella distratta, in favore della prima, ha comunque ribadito la necessità che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. 6 [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, la fatturazione delle spese di ristrutturazione svolte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal ricorrente, in favore del cespite-ristorante di proprietà della fallita si è logicamente ritenuto che provi come la reintegrazione del patrimonio non vi sia stata, neppure sotto forma di un meccanismo di compensazione implicita e "di fatto" tra debiti e crediti, dei quali comunque il ricorrente non ha fornito adeguata e puntuale documentazione, confrontandosi solo con il valore "sulla carta" della condotta distrattiva e di quella di segno contrario evocata (la ristrutturazione), in relazione alla quale, tuttavia, non ha escluso che il credito relativo fosse stato comunque azionato nei confronti della fallita (così smentendo la stessa logica della bancarotta riparata).

3. Al rigetto del ricorso segue la conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, che insiste per l'accoglimento di tutti i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torino il 17.10.2018, per quel che rileva nel presente giudizio, ha confermato la sentenza di condanna a due anni di reclusione emessa per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la sola durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari a quella della pena principale; la sentenza ha revocato, altresì, le statuizioni civili, previa estromissione della parte civile. Precisamente, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver distratto, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, somme di denaro della fallita "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., dichiarata fallita il 14.11.2013, del valore di 45.000 euro, concedendo, nel febbraio 2008, l'effettiva gestione del ristorante denominato "[OSCURATO:PERSONA]" - acquistato dalla fallita nel marzo del 2007 - alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era amministratore unico, senza stipulare un contratto di affitto di ramo d'azienda e omettendo di riscuotere i canoni d'affitto, occultando la circostanza al collegio sindacale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], pur richiesto di spiegazioni sull'apparente ed anomala inattività del ristorante. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. I primi tre motivi contestano la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato, sotto diversi profili. a) Con la prima ragione di censura si eccepisce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla affermazione della carica plenipotenziaria e del ruolo direttivo dominante del ricorrente nella società fallita; al suo conflitto di interessi; all'asserito occultamento al collegio sindacale della fallita dell'operazione di affitto di ramo d'azienda priva di corrispettivo. La tesi difensiva è che Romano non sia l'autore-ideatore dell'operazione distrattiva, poiché la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. era amministrata, invece, dai due coimputati, formali titolari del ruolo di amministratori, Bruno e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il collegio sindacale sarebbe stato a conoscenza del conflitto di interessi di Romano e della situazione relativa al ristorante affittato dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]" riferibile al ricorrente, come risulta dalla relazione ex art. 33 I. fall. del curatore (precisamente, dallo stralcio della seduta del collegio sindacale inserito in essa), allegata al ricorso. Il travisamento dei dati di prova ha viziato il ragionamento logico della Corte d'Appello, che ha configurato erroneamente il reato di bancarotta distrattiva a carico del ricorrente. La difesa dubita, poi, in ogni caso, della rilevanza dell'operazione "di fatto", ma non contrattualizzata, di affitto di ramo d'azienda rispetto al verificarsi del fallimento, mill dichiarato invero cinque anni dopo detta operazione (durata dal febbraio al dicembre del 2008), mentre il fallimento è stato dichiarato il 14.11.2013. La fallita, in realtà, ha sempre scontato economicamente un vizio originario, vale a dire il considerevole indebitamento bancario dovuto all'accensione di un mutuo ipotecario non bilanciato da una sufficiente redditività. b) Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione con riferimento all'effettività e consistenza dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", di proprietà della fallita, effettuati dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]", che - secondo la difesa - sono idonei a costituire un arricchimento per la società fallita, di cui tener conto nel momento in cui si valuta il peso distrattivo della cessione in affitto del ramo d'azienda che si ritiene sia stato distratto. Tanto più che il liquidatore giudiziale si è preoccupato proprio di ottenere dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]" una espressa rinuncia ai propri crediti, piuttosto che azionare un eventuale credito di "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. c) Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - dal punto di vista oggettivo e soggettivo - lamentando la mancanza di prova circa l'effettivo depauperamento della fallita derivante dall'operazione di affitto senza corrispettivo, nonchè la mancata prova del coefficiente psicologico del reato contestato. Quanto al primo profilo, mancherebbe la prova del depauperamento effettivo conseguente alla mancata riscossione di crediti della fallita, dei quali non si conosce l'effettiva esistenza o entità, poiché è provato che l'affitto di ramo d'azienda ha avuto come contropartita per la fallita sia il risparmio dei costi di gestione del ristorante, in quel periodo insostenibili per la società [OSCURATO:PERSONA], sia l'effettuazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dei lavori di ristrutturazione e riarredo del ristorante. Non costituirebbe, poi, un indice di fraudolenza sicuro ed affidabile la mancanza di regolamentazione contrattuale dell'affitto di ramo d'azienda, elemento ambiguo, che può essere anche, sotto alcuni aspetti, vantaggioso per la società locatrice: un comodato di fatto, strumento informale, potrebbe rispondere meglio ad una logica imprenditoriale come quella descritta, di vantaggi non "diretti", corrispondenti a canoni di locazione, ma "indiretti" (costituiti dall'eliminazione dei costi di gestione del ristorante e dalle migliorie derivate dai lavori di ristrutturazione). Il comodato, in altre parole, sarebbe solo apparentemente gratuito, come ammesso, in simili fattispecie, dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso contesta anche gli ulteriori indici di fraudolenza dell'operazione indicati in sentenza, sostanzialmente riproduttivi del medesimo errore di valutazione sulla convenienza economica, per la fallita, della cessione in locazione del ristorante. 2.2. L'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, di un'ipotesi di non punibilità per "bancarotta riparata", invece integrata dalla rinuncia in favore della fallita, nni2 da parte del ricorrente - quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. -, ai crediti derivanti dalla ristrutturazione del ristorante ceduto in locazione senza corrispettivo. La rinuncia è intervenuta, infatti, prima del fallimento, formalizzata nella transazione del 19.4.2012, con oggetto una fattura di 164.847,08 euro, integralmente reintegrativa del debito di 45.000 euro accertato per i canoni virtualmente non pagati. La sentenza d'appello ha argomentato in proposito in modo del tutto inadeguato, limitandosi ad insinuare un dubbio circa la reale ed effettiva consistenza di tali lavori di ristrutturazione, senza procedere ad accertamenti doverosi che li determinassero specificamente. 3. E' stata ammessa trattazione orale del ricorso su istanza della difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni che saranno illustrate di seguito. 2. I primi tre motivi di censura sono inammissibili in quanto formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte alla mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta dal ricorrente più plausibile in un'ottica di difesa delle sue ragioni, senza che, tuttavia, siano rilevabili vizi di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, i quali - soli - consentirebbero al Collegio di aprire il proprio giudizio su aspetti ricostruttivi della vicenda e sulla valenza delle prove utilizzate (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il compito del giudice di legittimità è, infatti, quello di verificare la razionalità argomentativa dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su ipotesi alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate (Sez. 1, n. 37070 del 4/4/2023, Magno). I motivi sono anche reiterativi delle ragioni di appello, già superate in modo convincente e senza iati logici dalla sentenza impugnata. Secondo la ricostruzione delle due sentenze conformi di merito, la gestione delle società coinvolte nella bancarotta distrattiva era sicuramente riferibile al ricorrente, il quale ha operato "in conflitto di interessi", quale presidente del consiglio di amministrazione della fallita sino al 18 febbraio 2009 e amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]" s.r.I., di cui era socia unica la moglie. Detta società ha ricevuto in gestione il consistente ramo d'azienda della fallita, afferente al ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", senza che sia stato stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda e, quindi, senza che sia stato consegnato alcun corrispettivo milD per tale cessione. Si è sottolineato, altresì, che il bene era stato acquistato con un significativo sacrificio economico dalla fallita, nel marzo del 2007, al prezzo di 250.000 euro e che la sua gestione era poi stata affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA], riferibile al ricorrente, da febbraio a novembre 2008, senza che venisse informato il collegio sindacale della fallita, cui solo dopo tempo dall'avvenuta cessione veniva data notizia e, dunque, inutilmente; in tal modo, infatti, l'organo sindacale non aveva potuto esprimere un parere al riguardo ed eventualmente rappresentare il proprio dissenso, per la rischiosità dell'operazione in un momento in cui la fallita era già in una condizione economica molto complicata, tanto che o stesso collegio sindacale aveva sollecitato i soci ad un aumento del capitale. Il contesto in cui è avvenuta l'operazione, poi, la rendeva ancor più anomala: la fallita era stata costituita solo nel 2006 con un'operazione quasi interamente finanziata con elevato mutuo bancario (tre milioni di euro, mentre un altro milione di euro era frutto di capitalizzazioni da società che facevano capo al ricorrente ed alla famiglia Della Torre, proprietaria della società "Cascina", rilevata proprio attraverso la costituzione della fallita). Il collegio sindacale, nella seduta del 12.5.2008, aveva messo in evidenza l'anomalia dell'operazione di cessione del ramo d'azienda "di fatto", mai poi formalizzata, nonché la situazione critica della fallita ed il conflitto di interessi in cui versava il ricorrente; oltre che, ovviamente, la grave condizione di aver perso di fatto un cespite senza corrispettivo alcuno. La cessione di ramo d'azienda "senza titolo" e senza corrispettivo è stata ritenuta configurare la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva prefallimentare. E ciò corrisponde all'orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv. 255501; Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 30197 del 1/6/2021, D'Avino, Rv. 281867). Dinanzi a tali considerazioni non può che constatarsi il contenuto rivalutativo delle prove che assumono le censure difensive, anzitutto quanto alla effettiva capacità gestoria del ricorrente, che non soltanto risulta essere l'amministratore di diritto della società beneficiaria della cessione del bene "in perdita" da parte della fallita, ma era anche, contemporaneamente, il presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima e l'unico soggetto avvantaggiato dall'operazione di spoliazione del patrimonio della fallita. Del resto, la stessa difesa conferma la materialità dell'operazione, qualificandola come "comodato gratuito", versione edulcorata ed errata della condotta distrattiva per cessione di ramo d'azienda "di fatto" e senza corrispettivo. Senza alcun pregio anche le eccezioni riferite alla vantaggiosità dell'operazione di cessione, quanto all'abbattimento dei costi di gestione del ristorante ed alle migliorie NO apportate ad esso dalla ristrutturazione, che compenserebbero gli svantaggi derivati dalla perdita dei canoni di locazione. Invero, sfumato l'accordo tra le due società per la cessione formale del ramo d'azienda, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha emesso fattura (per 164.847,95 euro) dei lavori di ristrutturazione eseguiti nei confronti della fallita, senza detrazione dell'importo corrispondente ad un eventuale canone di affitto mai pattuito. 2.1. Tale ultima considerazione, che serve ad escludere la giustificazione difensiva circa l'insussistenza dell'indicatore di fraudolenza principale dell'operazione, rappresentato dalla "perdita" economica per la fallita, vale anche a ritenere infondato il motivo sulla sussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di bancarotta cd. riparata da vantaggi compensativi. Sebbene il ricorrente, infatti, abbia sostenuto di aver sopportato importanti spese di ristrutturazione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", queste, poi, da un lato sono state fatturate comunque a carico della fallita — a riprova del loro non inserimento in una logica compensativa -, dall'altro non corrispondono all'importo dichiarato nel motivo difensivo — circa 300.000 euro — ma sono di molto inferiori a tale valore, con incertezza circa la loro reale dimensione a fini difensivi. L'importo delle spese di ristrutturazione invocate con valenza difensiva, poi, è smentito dalla modesta somma alla quale il ristorante è stato venduto dal liquidatore nel 2012 (180.000 euro), a fronte della cifra pagata per il suo acquisto, addirittura nel 2007, pari a 250.000 euro: le osservazioni difensive riguardo al fatto che tale distanza di valore sia attribuibile al deprezzamento fisiologico di un bene inserito in un fallimento è altresì generica ed assertiva. Sarebbe stato onere del ricorrente, invero, provare l'effettiva, complessiva valorizzazione "riparatoria" dei vantaggi derivati alla fallita dalla ristrutturazione del cespite e la loro esatta corrispondenza all'attività distrattiva. Infatti, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Budola, Rv. 266025; vedi anche Sez. 5, n. 14932 del 28/2/2023, Mercuri, Rv. 284383 che, pur annullando con rinvio la sentenza impugnata per uno scompenso tra la somma versata "vantaggiosa" e quella distratta, in favore della prima, ha comunque ribadito la necessità che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. 6 [OSCURATO:PERSONA] caso di specie, la fatturazione delle spese di ristrutturazione svolte dalla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal ricorrente, in favore del cespite-ristorante di proprietà della fallita si è logicamente ritenuto che provi come la reintegrazione del patrimonio non vi sia stata, neppure sotto forma di un meccanismo di compensazione implicita e "di fatto" tra debiti e crediti, dei quali comunque il ricorrente non ha fornito adeguata e puntuale documentazione, confrontandosi solo con il valore "sulla carta" della condotta distrattiva e di quella di segno contrario evocata (la ristrutturazione), in relazione alla quale, tuttavia, non ha escluso che il credito relativo fosse stato comunque azionato nei confronti della fallita (così smentendo la stessa logica della bancarotta riparata). 3. Al rigetto del ricorso segue la conda
Sentenza Cassazione n. 12712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris