CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22213/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo,con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la parziale omogeneità delle condotte e l ’elemento dellatossicodipendenza che fungerebbe da unif icatore tra le condotte; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando articolato conto della loro applicazione, ha invero evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, facendosi carico di analizzare ciascuna delle sentenze di indicare leplurime ragioni per le quali non poteva ravvisarsi l’unitaria e anticipata deliberazionecriminosa, valorizzando la parziale eterogeneità dei reati e, per quelli omogenei, la diversitàdel modus operandi e dei correi;ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005); ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto, alla lucedelle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogeneecaratteristiche delle singole condotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra questeultime e l’anzidetta condizione tossicomanica; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.