CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 18427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 31475/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoArturo Salerni; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 11 maggio 2021 n. 3413 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odierno ricorrent e convenne - unitamente ad altri attori - dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia, le Università di Roma, Padova e Pescara, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto: specializzandi in medicina - danno da tardiva attuazione direttive comunitarie -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto che il risarcimento non fosse dovuto a quanti si erano iscritti prima dell’entrata in vigore della Direttiva, e quindiprima dell’anno accademico 1983-1984. La Corte d’appello rigettò il gravamedell’odierno ricorrente modificando tale motivazione, e ritenendo che il risarcimento non potesse essere accordato a quanti si fosseroiscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su due motivied illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento per la tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 non spetti a chi si fosse iscritto alla scuola di specializzazione prima del 1982. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta dal ricorrente. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 1.2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio; il giudice di rinvio esaminerà ex novoil gravame di [OSCURATO:PERSONA], applicando il principio di cui sopra. 2.Il secondo motivo resta assorbito. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione c