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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00241/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversc la sentenza del 2 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di 13ri ha confermato la condanna inflitta all'imputato il 7 marzo 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani alla pena di un anno di -eclusione ed € 3000 di multa, per il reato ex art. art. 73, comma 5, d.P.R. 305/19)0 (in Andria il 24 novembre 2015, con la recidiva reiterata).

Si deducono i 7izi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della ser tenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, pro :petta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, quaril ) alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta.

Il ricorso, che ripropone le tesi dell'appello, critica l'adeguatezza della valutazione delle Drove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposi:a compiuta ai motivi di appello.

2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi &n'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determin3ZiOne della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mente delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende.

Così deciso il 26/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversc la sentenza del 2 febbraio 2021 con la quale la Corte di appello di 13ri ha confermato la condanna inflitta all'imputato il 7 marzo 2016 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani alla pena di un anno di -eclusione ed € 3000 di multa, per il reato ex art. art. 73, comma 5, d.P.R. 305/19)0 (in Andria il 24 novembre 2015, con la recidiva reiterata). Si deducono i 7izi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione giuridica dei fatti nell'illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della ser tenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, pro :petta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova, quaril ) alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta. Il ricorso, che ripropone le tesi dell'appello, critica l'adeguatezza della valutazione delle Drove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposi:a compiuta ai motivi di appello. 2.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi &n'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determin3ZiOne della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mente delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende. Così deciso il 26/11
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