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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 20175/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., parte civile costituita nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 15/7/21 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della ricorrente parte civile, corredate da nota spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/6/2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen, condannandola, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], cui assegnava una provvisionale di euro mille.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della costituita parte civile, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 23 D.L. n.149/2020 nonché degli artt. 178,179 cod.proc.

La ricorrente premette che il giudizio d'appello, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di richiesta delle parti di trattazione orale, si sarebbe dovuto celebrare con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 dl. 149/2020.

Tuttavia, in data 23/3/2020 la Corte notificava al legale della p.c. la dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore dell'imputata a seguito di delibera dell'[OSCURATO:PERSONA], cui faceva seguito il rinvio della trattazione al 15 luglio 2021.

A detta data, in assenza di comunicazioni circa la richiesta di discussione orale, e in presenza di conclusioni scritte del P.g. e della p.c. rassegnate in vista della precedente udienza, il processo veniva trattato alla presenza del difensore dell'imputata e definito in palese violazione dell'art. 23, comma 4, d.l. 149/2020 e dei diritti della ricorrente, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata.

3. Il difensore dell'imputata con atto trasmesso a mezzo fax il 9 marzo 2022 ha eccepito la nullità della notifica della citazione a giudizio in quanto il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile non è stato notificato al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione formulata dal difensore della Caiazzo è manifestamente infondata.

Questa Corte con orientamento costante ritiene che l'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili (e viceversa) non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dall'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità (Sez. 6, n. 3056 del 12/01/1995, Rv. 201086; Sez. 2, n. 16891 del 11/4/2007, Rv. 236657, Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245859; Sez. 2 n. 47412 del 5/11/2013, Rv 257482; Sez. 6, n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280485).

Si è in particolare evidenziato che a fronte di siffatta irregolarità non è necessario dar corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 30980 del 08/02/2007, Rv. 237416) e che la notifica dell'avviso di udienza è circostanza idonea a rendere edotto l'imputato del ricorso, facendogli carico della necessità di attivarsi per acquisire copia integrale dell'impugnazione (Sez. 6, n.4Q, 3594/2020 cit.).

Deve, inoltre, rilevarsi che l'eccezione non è corredata da alcuna deduzione in ordine ad una paventata compronnissione dei diritti di difesa dell'imputata.

2. L'eccezione processuale formulat( dal difensore della parte civile è inammissibile per carenza di interesse.

La Corte d'Appello di Torino con l'impugnata sentenza ha integralmente confermato la decisione di primo grado, ivi comprese le statuizioni risarcitorie in favore dell'accusa privata, e l'impugnante non ha spiegato le ragioni per cui la rimozione del vizio denunziato, consistente nell'omessa comunicazione della richiesta di trattazione orale da parte della difesa, irritualmente innestata su un contraddittorio scritto già instaurato, sia suscettibile di produrre un concreto e favorevole vantaggio per la ricorrente.

Questa Corte ha condivisibilmente affermato in fattispecie analoga a quella a giudizio che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che, deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, Rv. 256551) in ragione dell'esito confermativo delle statuizioni civili in quella sede conseguito. 2.1 La regola cardine in materia è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente declinato in una prospettiva utilitaristica, consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693).

L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole, prospettiva rimasta del tutto estranea alla censura difensiva.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.

Si omette la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa c9iL delle Ammende in considerazione della natura dell'eccezione proposta e dell'assenza in capo alla ricorrente di decisivi profili di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 11/3/2022 Il Consigliere estensore dente Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., parte civile costituita nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 15/7/21 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni della ricorrente parte civile, corredate da nota spese; lette le conclusioni del difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 11/6/2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen, condannandola, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi nove di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], cui assegnava una provvisionale di euro mille. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della costituita parte civile, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 23 D.L. n.149/2020 nonché degli artt. 178,179 cod.proc. La ricorrente premette che il giudizio d'appello, fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di richiesta delle parti di trattazione orale, si sarebbe dovuto celebrare con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 dl. 149/2020. Tuttavia, in data 23/3/2020 la Corte notificava al legale della p.c. la dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore dell'imputata a seguito di delibera dell'[OSCURATO:PERSONA], cui faceva seguito il rinvio della trattazione al 15 luglio 2021. A detta data, in assenza di comunicazioni circa la richiesta di discussione orale, e in presenza di conclusioni scritte del P.g. e della p.c. rassegnate in vista della precedente udienza, il processo veniva trattato alla presenza del difensore dell'imputata e definito in palese violazione dell'art. 23, comma 4, d.l. 149/2020 e dei diritti della ricorrente, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata. 3. Il difensore dell'imputata con atto trasmesso a mezzo fax il 9 marzo 2022 ha eccepito la nullità della notifica della citazione a giudizio in quanto il ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile non è stato notificato al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione formulata dal difensore della Caiazzo è manifestamente infondata. Questa Corte con orientamento costante ritiene che l'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili (e viceversa) non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dall'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità (Sez. 6, n. 3056 del 12/01/1995, Rv. 201086; Sez. 2, n. 16891 del 11/4/2007, Rv. 236657, Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 245859; Sez. 2 n. 47412 del 5/11/2013, Rv 257482; Sez. 6, n. 3594 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 280485). Si è in particolare evidenziato che a fronte di siffatta irregolarità non è necessario dar corso alla notifica non eseguita, quando risulti, in capo al destinatario, la conoscenza dell'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 30980 del 08/02/2007, Rv. 237416) e che la notifica dell'avviso di udienza è circostanza idonea a rendere edotto l'imputato del ricorso, facendogli carico della necessità di attivarsi per acquisire copia integrale dell'impugnazione (Sez. 6, n.4Q, 3594/2020 cit.). Deve, inoltre, rilevarsi che l'eccezione non è corredata da alcuna deduzione in ordine ad una paventata compronnissione dei diritti di difesa dell'imputata. 2. L'eccezione processuale formulat( dal difensore della parte civile è inammissibile per carenza di interesse. La Corte d'Appello di Torino con l'impugnata sentenza ha integralmente confermato la decisione di primo grado, ivi comprese le statuizioni risarcitorie in favore dell'accusa privata, e l'impugnante non ha spiegato le ragioni per cui la rimozione del vizio denunziato, consistente nell'omessa comunicazione della richiesta di trattazione orale da parte della difesa, irritualmente innestata su un contraddittorio scritto già instaurato, sia suscettibile di produrre un concreto e favorevole vantaggio per la ricorrente. Questa Corte ha condivisibilmente affermato in fattispecie analoga a quella a giudizio che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione della parte civile che, deducendo l'omessa citazione in appello, impugni una sentenza di conferma di quella di primo grado, che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale (Sez. 6, n. 21214 del 24/04/2013, Rv. 256551) in ragione dell'esito confermativo delle statuizioni civili in quella sede conseguito. 2.1 La regola cardine in materia è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente declinato in una prospettiva utilitaristica, consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole, prospettiva rimasta del tutto estranea alla censura difensiva. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. Si omette la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa c9iL delle Ammende in considerazione della natura dell'eccezione proposta e dell'assenza in capo alla ricorrente di decisivi profili di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/3/2022 Il Consigliere estensore dente Ann
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