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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12348/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: in punto di responsabilità, a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali, quali la titolarità dell'immobile del piano terra di riferimento, la presenza, sul portico aperto, solo di involucri vuoti con mere tracce di marjuana mentre la droga in contestazione veniva rinvenuta nell'appartamento dell'imputato (così che emerge l'irrilevanza della questione sulla promiscuità nell'suo del portico predetto), e infine taluni significativi messaggi espressamente illustrati, si oppone la valorizzazione, come detto, di una questione che la stessa sentenza seppur implicitamente ma chiaramente risolve, senza incidere criticamente sulle altre argomentazioni suddette.

Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: in punto di responsabilità, a fronte di una motivazione che chiaramente richiama validi argomenti motivazionali, quali la titolarità dell'immobile del piano terra di riferimento, la presenza, sul portico aperto, solo di involucri vuoti con mere tracce di marjuana mentre la droga in contestazione veniva rinvenuta nell'appartamento dell'imputato (così che emerge l'irrilevanza della questione sulla promiscuità nell'suo del portico predetto), e infine taluni significativi messaggi espressamente illustrati, si oppone la valorizzazione, come detto, di una questione che la stessa sentenza seppur implicitamente ma chiaramente risolve, senza incidere criticamente sulle altre argomentazioni suddette. Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris