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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12596/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello sono privi di specificità perché non affrontano l'argomento speso dalla Corte di merito circa le censure proposte con l'atto di appello, meramente riproduttive di una versione dei fatti che aveva già trovava smentita documentale nel verbale di verifica degli ispettori dell'ente erogatore dell'energia elettrica; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di inammissibilità dell'appello sono privi di specificità perché non affrontano l'argomento speso dalla Corte di merito circa le censure proposte con l'atto di appello, meramente riproduttive di una versione dei fatti che aveva già trovava smentita documentale nel verbale di verifica degli ispettori dell'ente erogatore dell'energia elettrica; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris