CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 846 -2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ippolito. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA –CREMONA - MANTOVA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresentae difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso l’ordinanza collegiale dei 2/17.12.2024 delTribunale di Brescia, vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo (nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna partericorrente a rimborsare alla parte controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] di Brescia –Cremona – Mantova,” le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma