CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Comune di Montelepre, rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in R oma , via [OSCURATO:PERSONA], 11 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] della società Servizi comunali integrati [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difes a dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alcontres ed elettivamente domiciliato presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 72 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 834 /2018 del 28.3.2018, depositata il 23.4.2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Impugnativa bilancio Il Comune di Montelepre propose appel lo av v e rso la sentenza definitiva n. 2913/2013 del 10. 5 - 25. 6 . 201 3 con cui il Tribunale di Palermo aveva rige t t ato l e domande proposte dai Comuni di Balestrate,Giardinello e M ontele p re n ei c onfronti della società [OSCURATO:PERSONA] I ntegrati [OSCURATO:SOCIETA]., aventi ad oggetto l’impugnazione della delibera adottata dalla società in data 29.8.2008 di app rovazione del bilancio di esercizio a l 31.12 . 2 007 , affidando ilgravame a cinque m ot iv i . Giova premettere che la società convenuta gestiva in maniera integrata la raccolta dei rifiuti, tra gli altri,nei Comuni succitati ed era società costituita in ambito territoriale ai sensi dell’art. 22 l. n. 142/90 come società per azioni a capitale pubblico destinata a evitare la gestione frammentaria per singoli comuni del servizio di raccolta dei rifiuti. Disattese le istanze ex art. 351 c.p.c. e di rinnovo della CTU contabile espletatain prime cure, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame. Ha osservato in particolare il decidente che la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto applicabili nella fattispecie i principi propri delle società consortili e , quindi , legittima la procedura di ribaltamento a consuntivo sui Comuni soci-clienti dei maggiori costi del servizio , era motivatamente e condivisibilmente fondata sulla sostanziale natura pubblicistica della società convenuta la quale, pur essendo una s.p.a., poteva essere considerata ente con funzioni consortili,con conseguente ripartizione dei costi per spese generali e addebito di quelli sostenuti a fronte dei servizi resi, per la parte non coperta dalle eventuali entrate, t ra i soci - enti locali proporzionalmente alle quote di partecipazione. Secondo la Corte correttamente dunque il Giudice di I grado aveva ritenuto coerente con lo Statuto e con le finalità pubblicistiche del servizio espletato la scelta di bilancio di ripartire tra i soci i costinon coperti dalle entrate, all’uopo precisando che era i nconferente il richiamo alla perizia contabile espletata in un procedimento vertente tra altra Società e altro Comune, perizia che aveva ritenuto erronea l’assimilazione a un consorzio di dette società pubbliche; in ogni caso – ha argomentato –la non coincidenza tra i costi di servizio preventivati nel Piano industriale e le risultanze effettive di bilancio era ugualmente irrilevante, data la natura meramente programmatica del predetto Piano, che escludeva altresì la necessità di effettuarne un aggiornamento, in caso di aumento dei costi. Il decidente ha anche respinto le doglianze sulle voci “Fondo accontamento rischi” e “rimanenze”, richiamando le motivate considerazioni espresse dai consulenti contabili, i quali avevano ritenutocorrette le predette voci “vuoi in ragione dei principi contabili generali … vuoi in considerazione della impossibilità di procedere a più specifiche valutazioni”, stante la “insufficienza della documentazione ammannita”, alla quale non era stato possibile ovviare per l’opposizione alla acquisizione di ulteriore documentazione formulata dai medesimi Comuniimpugnanti. Ha rigettato infine la Corte le critiche sui dedotti vizi procedimentali posto che essi, non incidendo sul documento contabile del bilancio, ma solo sulla formazione della volontà assembleare, potevano al più essere motivo di annullamento della delibera di approvazione . Avverso detta pronuncia il Comune di Montelepre ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinquemotivi. Ha resistito con controricorso il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente deduce con il primo mot ivo: N ullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Rinnovo della CTU contabile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.La Corte avrebbe omesso adeguata motivazione per giustificare il diniego di rinnovo della CTU, c hiest o dal ricorrente , pur essendo la richiesta essenziale e decisiva per i molteplici rilievi tecnici presentati sulle conclusioni della espletata perizia. 1.1La censura è inammissibile. Essa per vero critica l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla compiutezza e alla congruenza delle espletata CTU, con rilievi generici già formulati in appello. Peraltro la consulenza tecnica d'ufficio – la quale è un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi,di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) – costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente. E per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo o il mancato rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri discrezionali insindacabili in sede di legittimità ove ne sia data adeguata motivazione ( confr. Cass. n. 22799/2017 ; Cass., n. 2103/2019): situazione che qui certamente ricorre. 2. Con il secondo mezzo l’esponente denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Sostiene che l a Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la documentazione versata in giudizio con la comparsa conclusionale, relativa a sentenza resa d a l Tribunale di Palermo in un giudizio diverso ma analogo. 2.1 La censura è inammissibile in quanto generica . Essa d ifetta anzitutto di autosufficienza, non avendo il ricorrente precisato, né tanto meno riassunto, la motivazione della sentenza la cui ammissibilità come prova di un precedente giurisprudenzialela Corte territoriale avrebbe escluso o sulla quale non si sarebbepronunciata (Cass., n. 6769/2022; Cass., S.U., n. 8950 /2022 ). Non è dedotto, nemmeno per quale ragione la citata sentenza (il cui contenuto è genericamente e aspecificamente indicato) avrebbe consentito una diversa conclusione di questo giudizio. Le critiche difettano dunque anche di decisività. 3. Con il terzo motivo si lamenta: v iolazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società partecipate in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente e/o omessa in ordine all’inquadramento della società tra le società consortili avuto riguardo all’art. 132 c.p.c. e 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte avrebbe non correttamente inquadrato la società tra le società consortili richiamando genericamente la normativa del d.lgs. n. 100/2017, tra l’altro entrata in vigore dopo il perfezionarsi del diritto fatto valere dal ricorrente di sentir dichiarare la nullità del bilancio 2007. 3.1La censura è inammissibile , perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Va premesso che la ripartizione dei costi per le spese di gestione è una previsione statutaria,mai contestata specificamente dai soci. La Corte, pertanto, si occupa di verificare la legittimità della clausola e ne trova riscontro nelle previsioni normative dell’art. 22 l. n. 142/1990 modificata con il d.lgs. n. 152/2016 2 poi dal d.lgs. n. 4/2008. Evidenzia, inoltre, in motivazione che la società è stata costituita sulla base della disciplina della l. reg. n.2/2007, che all’art. 45 ha previsto la possibilità di costituire consorzi tra i diversi enti locali, nonché della l. reg. n. 19/2009, che ha previsto l’obbligo per i comuni di prevedere in bilancio un capitolo destinato alla copertura delle spese di gestione della raccolta dei rifiuti. La Corte evoca tale normativa e gli artt. 6 e 7 dello statuto della società per ritenere legittima l’operazione di addebito dei costi di gestione dei servizi non coperti dagli introiti.Il Comune ricorrente non evidenzia specificamente per quali motivazioni le predette clausole sarebbero illegittime , né ha mai formulato eccezioni su tali aspetti della controversia . Peraltro se è del tutto coerente con la finalità pubblica di abbattimento dei costi di servizi facenti capo a Enti geograficamente prossimi effettuarne la gestione unitaria, è altrettanto logico addebitarne poi i costi effettivi aognuno di essi in sede di consuntivo. 4. Con il quarto mezzo l’impugnante lamenta: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2325, 2423 bis, 2615 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. Contratto di gestione del servizio siglato tra la società e il Comune ricorrente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte non avrebbe tenuto conto che l’aumento dei costi del servizio,per esser appostato in bilancio correttamente e poi preteso nei confronti dei soci, doveva essere preceduto necessariamente da un aggiornamento del Piano industriale così come previsto. 4.1 La censura è inammissibile in quanto generica e non autosufficiente; essa è anche infondata. Il ricorrente riporta stralci del contratto di servizio con la trascrizione peraltro non integrale, di alcuni articoli, riproduzione che non consente di potere valutare l’e ffettivo contenuto del disposto convenzionale. Tra l’altro gli evocati artt. 5 e 13 fanno riferimento alle modifiche del Piano per gli anni successivi , stabilendo la tempistica adeguata a consentire all’Ente l’inserimento dei nuovi costi per l’anno successivo sempre con appostazione nel preventivo. La tecnica del ribaltamento è operazione che prevede che i costi effettivi del servizio,anche se diversi da quelli preventivati nel [OSCURATO:PERSONA] dell’anno precedente, siano definiti a consuntivo dell’esercizio a carico dei soci-clienti e trova fondamento nelle previsioni normative regionali già citate e nello Statuto della Società con l’art. 7. Quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essa è inammissib ile. La riformulazione dell'art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018). 5. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità l iquida te in complessivi € 8.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,