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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 07575/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, e per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 marzo 2021 (dep. il 9 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alle stesse persone sottoposte a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (in particolare, all'articolazione di Polistena dell'organizzazione denominata 'ndrangheta), aggravata come in incolpazione.

2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori delle persone sottoposte a indagini hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

La difesa ha, tuttavia, premesso che il Tribunale distrettuale non ha preso in considerazione le argomentazioni poste a sostegno del gravame (con le quali era stata prospettata una rilettura dei dialoghi intercettati al fine di fornire una diversa interpretazione di essi e dei fatti), avendo invece esaminato le allegazioni avanzate nel corso della stessa udienza in favore del coindagato LAMANNA (che pure aveva proposto riesame, come riportato nella stessa ordinanza impugnata).

2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare o, comunque, avrebbe argomentato in maniera illogica, sulla «attuale vitalità» dell'associazione mafiosa de qua.

2.2. Con il secondo motivo è stato assunto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché l'ordinanza avrebbe omesso di argomentare o, comunque, avrebbe argomentato in maniera illogica, sull'adesione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa de qua.

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché l'ordinanza impugnata non avrebbe compiuto un'autonoma valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosine allegazioni difensive addotte nel suo interesse.

3. Con atto pervenuto il 19 novembre 2021 i difensori delle persone sottoposte a indagini hanno presentato motivi aggiunti, con i quali - a sostegno di quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso e compiegando la sentenza di annullamento con rinvio emessa il 25 giugno 2021 da questa Corte nei confronti del coindagato Vincenzo LONGO e le ordinanze di annullamento emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del riesame interposto dai coindagati Giuseppe MALLAMACE e Francesco IERACI - hanno ribadito le censure alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato a carico dei ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo, assumendo che esso abbia argomentato in maniera assertiva e illogica rispetto a quanto emerso dagli elementi in atti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Con il primo motivo la difesa ha rassegnato che l'ordinanza impugnata - che ha fatto rimando alle pagine 1130 s. del provvedimento di prima istanza - avrebbe affermato l'esistenza di un aggregato associativo di tipo mafioso e la sua attuale vitalità in maniera del tutto apodittica perché del tutto sganciata da ogni considerazione relativa agli elementi costitutivi del delitto in incolpazione e all'operatività del sodalizio nel territorio di riferimento, rispetto al quale non potrebbe prescindersi dall'impiego del metodo mafioso (che nella specie avrebbe dovuto essere riscontrato rispetto a quanto indicato nel «capo di imputazione», ossia «il ritenuto capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie imprenditoriale ed economica attraverso l'imposizione del pizzo e delle guardianie e la collegata riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo e l'acquisizione diretta o indiretta della gestione e/o del controllo di attività economiche nei più svariati settori»).

Difatti, perché sussista il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è indispensabile che l'associazione abbia in concreto conseguito nell'ambiente nel quale opera un'effettiva capacità di intimidazione e al riguardo non sarebbe sufficiente il richiamo, da parte del provvedimento impugnato, a quanto accertato nel procedimento c.d.

CRIMINE e il mero rimando a quanto accertato nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto più che la difesa dei ricorrenti ha dimostrato, producendo la sentenza resa all'esito di quest'ultimo che i ricorrenti sono stati «scagionati da ogni accusa»; e l'esistenza attuale dell'associazione non potrebbe trovare logico sostegno nella prova documentale costituita dal detto pronunciamento passato in giudicato, non essendo sufficienti i meri legami parentali «a fungere da collante tra passato e presente».

1.2. Il motivo in esame è generico, perché non si confronta in effetti con l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), e manifestamente infondato, nei termini che si chiariscono.

Nel caso in esame, infatti, l'operatività dell'articolazione della 'ndrangheta cui inerisce l'incolpazione non è stata affermata per il tramite del mero riferimento a quanto emerso nell'ambito di precedenti procedimenti; piuttosto, l'ordinanza impugnata (come, per vero, già quella di prima istanza, i cui dati sono stati richiamati dal Giudice del riesame) ha fatto riferimento pure alle specifiche condotte ascritte ai ricorrenti e ai loro coindagati, ravvisando un grave compendio indiziario della prosecuzione da parte loro dell'attività già svolta dalla societas scelerum e che non viene ex se meno in ragione dell'assoluzione di due soggetti accusati di esserne membri in un determinato periodo.Tanto più che, con riferimento alle c.d. mafie storiche (e proprio con riferimento alla 'ndrangheta), questa Corte ha già chiarito che «l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione» (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290).

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno assunto che la motivazione dell'ordinanza collegiale sarebbe del tutto illogica in quanto incompatibile con quanto descritto nell'incolpazione provvisoria.

Invero, «il ruolo associativo dei fratelli CUSANO» sarebbe stato tratto delle risultanze delle intercettazioni dei dialoghi intrattenuti da Biagio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] IERACE e di quelli cui ha preso parte Giovanni [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia: - l'ordinanza del G.i.p. ha ritenuto che gli esponenti dell'associazione mafiosa preposti alle guardianie (Giuseppe MALLAMACE e Francesco IERACI, quest'ultimo assunto da [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero posto in essere atti intimidatori in pregiudizio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di altri imprenditori; e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sarebbero subentrati nel rapporto di guardiania, come si trarrebbe dalla richiesta rivolta dallo [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre era in corso l'azione intimidatoria in suo danno; - l'ordinanza del Tribunale, invece, avrebbe escluso la natura e la finalità mafiosa dall'intimidazione determinata dagli attentati in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], negando pure che MALLAMACE e IERACI fossero affiliati alla «società di Polistena»; ma, non avrebbe in alcun modo chiarito le ragioni per cui, allora, al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] dovesse attribuirsi connotazione mafiosa.

Inoltre, come anticipato nella premessa sopra riportata, l'ordinanza del Tribunale non avrebbe argomentato sulle deduzioni esposte nella memoria difensiva (ma avrebbe esaminato le allegazioni relative al coindagato LAMANNA, come si trarrebbe dallo stesso provvedimento impugnato) e, in particolare: - si sarebbe espressa in maniera evidentemente contraddittoria allorché ha ritenuto di trarre gli elementi a carico de k fratelli [OSCURATO:PERSONA] dalle captazioni relative a un danneggiamento subito dal coindagato Biagio [OSCURATO:PERSONA] (richiamando da un lato le conversazioni tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] IERACE e dall'altro i dialoghi tra il [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati PISANO di Rosarno), poiché il contenuto di tali dialoghi sarebbe radicalmente inconciliabile con riferimento alla ragione del danneggiamento subito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, perché dalle prime conversazioni dovrebbe trarsi che erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo la loro scarcerazione, a infliggere un colpo agli equilibri mafiosi di Polistena, mentre dalle seconde emergerebbe una ricostruzione alternativa) e sul ruolo svolto nell'attività estorsiva dai ricorrenti (smentito dalle affermazioni dello stesso Domenico PISANO); - non avrebbe in alcun modo esaminato quanto esposto nella memoria in relazione all'unica conversazione captata cui ha preso parte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale egli si è confrontato «del tutto occasionalmente» con Giovanni [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Le allegazioni in esame sono inammissibili poiché manifestamente infondate e prive di specificità nei termini che si chiariscono.

In primo luogo, quanto alla prospettata illogicità della motivazione dell'ordinanza Imx.t impugnata perché incompatibile con quanto descritto ri-ncolpazione provvisoria, è dirimente considerare che nella presente fase delle indagini preliminari non vi è un'imputazione in senso proprio, essendo demandata al Giudice della cautela - per quanto qui di interesse - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (art. 292, comma, 2, lett. b), cod. proc. pen.) oltre all'esposizione degli indizi, con l'indicazione degli elementi di fatto dai cui sono desunti (art. 292, comma, 2, lett. c), cod. proc. pen.), che costituiscono il compendio (per l'appunto, gravemente indiziario) del delitto de quo (fermo restando che il giudice non può innmutare i fatti addotti dalla pubblica accusa nella relativa richiesta).

Difatti, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme violate (ai sensi del citato art. 292, comma 2, lett. b), ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore dell'incolpazione mossagli, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa; e può dirsi soddisfatto allorché i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza (Sez.

U., n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 - 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372 - 01).

Al riguardo, è significativa la netta alterità tra il tenore testuale della norma in commento, rispetto all'art. 417 cod. proc. pen., che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione «in forma chiara e precisa» dell'addebito.

È dunque soltanto a seguito dell'esercizio dell'azione penale che l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche.

Ciò è del resto coerente con una logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono in itinere ed è quindi fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi.

Ai fini cautelari è pertanto sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa.

Non è dunque nemmeno necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 50953/2014, cit.; Sez. 1, n. 4038 del 04/07/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01).

Ciò posto, nella specie, l'ordinanza impugnata ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto i ricorrenti gravemente indiziati del delitto associativo in discorso e, sotto tale profilo, non può allora ravvisarsi alcuna contraddittorietà interna al provvedimento impugnato, che neppure può ravvisarsi rispetto alle argomentazioni spese dal G.i.p., atteso che il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione e può integrarne le insufficienze motivazionali (a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico del primo Giudice, nella specie neppure dedotta: Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 - dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01).

Più in particolare, il provvedimento collegiale - al di là dell'erroneo riferimento, nella parte iniziale, al coindagato LAMANNA - ha chiarito le ragioni per cui ha ravvisato a carico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi del delitto associativo in discorso mediante un'argomentazione logica, che ha rilevato per entrambi la convergenza in tal senso del compendio in atti, fornendone un'interpretazione congrua e, dunque, in questa sede non sindacabile, richiamando le conversazioni intercettate relative al danneggiamento subito da Biagio [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali il Tribunale ha tratto che il [OSCURATO:PERSONA], sorpreso che in ragione dei suoi rapporti con il sodalizio nei suoi confronti fosse avanzata una pretesa estorsiva, aveva appreso che proprio a seguito della scarcerazione degli odierni ricorrenti erano mutati gli equilibri mafiosi a Polistena, poiché anche costoro avevano deciso di sottoporre a estorsione tutti i commercianti in maniera capillare), gli elementi relativi all'incendio subito dal Giovanni [OSCURATO:PERSONA] (il quale si era, pertanto, rivolto ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per porsi sotto la loro protezione ed aveva ottenuto la guardiania di [OSCURATO:PERSONA], relazionandosi tuttavia direttamente anche con [OSCURATO:PERSONA] che era risultato già ben edotto della questione); e traendo elementi di conferma dal fatto che, dopo i danneggiamenti subiti dai fratelli SORACE, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano in prima persona rappresentato a Francesco SORACE (come dichiarato da quest'ultimo) la propria estraneità al fatto (ritenendo tale circostanza dimostrativa del loro diretto coinvolgimento nel settore della imposizione delle guardianie nonché della loro collocazione criminale).

Il ricorso, invece, ha fatto mero rimando - per censurare la motivazione - alle allegazioni esposte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, il che non consente in alcun modo di apprezzare se le allegazioni con essa svolte e che, secondo la difesa, non sarebbero state considerate avrebbe inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01: «La parte' che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»); ed ha comunque ipotizzato un diverso apprezzamento di fatto del compendio indiziario, come già rilevato, qui • non consentito (Sez..5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. e) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché l'ordinanza impugnata non avrebbe compiuto la prescritta autonoma valutazione, non confrontandosi con i rilievi esposti nella memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], omettendo di motivare sulla specifica posizione di quest'ultimo, limitandosi a riportare le medesime considerazioni svolte per il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (interessato però da un'articolata serie di captazioni) nell'informativa e nella richiesta del Pubblico ministero, nonostante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stato nominato nei dialoghi dei giorni successivi ai danneggiamenti e nonostante la difesa avesse dato conto nella memoria (e compiegato alla stessa la trascrizione e il file audio) della parte dell'unica conversazione da lui intrattenuta con la persona offesa, il cui contenuto costituisce la miglior difesa dello stesso ricorrente.

In tal modo, il Collegio avrebbe viola prdb il disposto delle norme appena indicate e leso il diritto di difesa.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Difatti: - sotto il primo profilo, deve rilevarsi che «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01); - e sotto il profilo del vizio della motivazione, deve osservarsi che: • anche il terzo motivo di ricorso ha compiuto un mero rimando alla memoria difensiva offerta al Collegio di seconda istanza e a una conversazione che, se valutata, avrebbe deposto favorevolmente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non è neppure riportato nel ricorso.

Dunque, neppure sul punto è stato puntualmente dedotto in che termini le allegazioni difensive che non sarebbero state valutate dal Tribunale avrebbero minato l'iter logico espresso nel procedimento che ha rigettato la richiesta di riesame; • come già esposto in relazione al secondo motivo, il Tribunale ha argomentato anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].4.

Quanto ai motivi aggiunti, è dirimente rilevare che essi sono inammissibili in ragione • della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01).

5. In conclusione, i ricorsi son inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.a deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, e per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2021 (dep. il 9 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 7 dicembre 2020, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato alle stesse persone sottoposte a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (in particolare, all'articolazione di Polistena dell'organizzazione denominata 'ndrangheta), aggravata come in incolpazione. 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori delle persone sottoposte a indagini hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). La difesa ha, tuttavia, premesso che il Tribunale distrettuale non ha preso in considerazione le argomentazioni poste a sostegno del gravame (con le quali era stata prospettata una rilettura dei dialoghi intercettati al fine di fornire una diversa interpretazione di essi e dei fatti), avendo invece esaminato le allegazioni avanzate nel corso della stessa udienza in favore del coindagato LAMANNA (che pure aveva proposto riesame, come riportato nella stessa ordinanza impugnata). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare o, comunque, avrebbe argomentato in maniera illogica, sulla «attuale vitalità» dell'associazione mafiosa de qua. 2.2. Con il secondo motivo è stato assunto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché l'ordinanza avrebbe omesso di argomentare o, comunque, avrebbe argomentato in maniera illogica, sull'adesione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa de qua. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché l'ordinanza impugnata non avrebbe compiuto un'autonoma valutazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], non confrontandosine allegazioni difensive addotte nel suo interesse. 3. Con atto pervenuto il 19 novembre 2021 i difensori delle persone sottoposte a indagini hanno presentato motivi aggiunti, con i quali - a sostegno di quanto dedotto con il secondo motivo di ricorso e compiegando la sentenza di annullamento con rinvio emessa il 25 giugno 2021 da questa Corte nei confronti del coindagato Vincenzo LONGO e le ordinanze di annullamento emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del riesame interposto dai coindagati Giuseppe MALLAMACE e Francesco IERACI - hanno ribadito le censure alla motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ravvisato a carico dei ricorrenti i gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo, assumendo che esso abbia argomentato in maniera assertiva e illogica rispetto a quanto emerso dagli elementi in atti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo la difesa ha rassegnato che l'ordinanza impugnata - che ha fatto rimando alle pagine 1130 s. del provvedimento di prima istanza - avrebbe affermato l'esistenza di un aggregato associativo di tipo mafioso e la sua attuale vitalità in maniera del tutto apodittica perché del tutto sganciata da ogni considerazione relativa agli elementi costitutivi del delitto in incolpazione e all'operatività del sodalizio nel territorio di riferimento, rispetto al quale non potrebbe prescindersi dall'impiego del metodo mafioso (che nella specie avrebbe dovuto essere riscontrato rispetto a quanto indicato nel «capo di imputazione», ossia «il ritenuto capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie imprenditoriale ed economica attraverso l'imposizione del pizzo e delle guardianie e la collegata riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo e l'acquisizione diretta o indiretta della gestione e/o del controllo di attività economiche nei più svariati settori»). Difatti, perché sussista il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. è indispensabile che l'associazione abbia in concreto conseguito nell'ambiente nel quale opera un'effettiva capacità di intimidazione e al riguardo non sarebbe sufficiente il richiamo, da parte del provvedimento impugnato, a quanto accertato nel procedimento c.d. CRIMINE e il mero rimando a quanto accertato nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto più che la difesa dei ricorrenti ha dimostrato, producendo la sentenza resa all'esito di quest'ultimo che i ricorrenti sono stati «scagionati da ogni accusa»; e l'esistenza attuale dell'associazione non potrebbe trovare logico sostegno nella prova documentale costituita dal detto pronunciamento passato in giudicato, non essendo sufficienti i meri legami parentali «a fungere da collante tra passato e presente». 1.2. Il motivo in esame è generico, perché non si confronta in effetti con l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), e manifestamente infondato, nei termini che si chiariscono. Nel caso in esame, infatti, l'operatività dell'articolazione della 'ndrangheta cui inerisce l'incolpazione non è stata affermata per il tramite del mero riferimento a quanto emerso nell'ambito di precedenti procedimenti; piuttosto, l'ordinanza impugnata (come, per vero, già quella di prima istanza, i cui dati sono stati richiamati dal Giudice del riesame) ha fatto riferimento pure alle specifiche condotte ascritte ai ricorrenti e ai loro coindagati, ravvisando un grave compendio indiziario della prosecuzione da parte loro dell'attività già svolta dalla societas scelerum e che non viene ex se meno in ragione dell'assoluzione di due soggetti accusati di esserne membri in un determinato periodo.Tanto più che, con riferimento alle c.d. mafie storiche (e proprio con riferimento alla 'ndrangheta), questa Corte ha già chiarito che «l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione» (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290). 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno assunto che la motivazione dell'ordinanza collegiale sarebbe del tutto illogica in quanto incompatibile con quanto descritto nell'incolpazione provvisoria. Invero, «il ruolo associativo dei fratelli CUSANO» sarebbe stato tratto delle risultanze delle intercettazioni dei dialoghi intrattenuti da Biagio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] IERACE e di quelli cui ha preso parte Giovanni [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia: - l'ordinanza del G.i.p. ha ritenuto che gli esponenti dell'associazione mafiosa preposti alle guardianie (Giuseppe MALLAMACE e Francesco IERACI, quest'ultimo assunto da [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero posto in essere atti intimidatori in pregiudizio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di altri imprenditori; e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] sarebbero subentrati nel rapporto di guardiania, come si trarrebbe dalla richiesta rivolta dallo [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre era in corso l'azione intimidatoria in suo danno; - l'ordinanza del Tribunale, invece, avrebbe escluso la natura e la finalità mafiosa dall'intimidazione determinata dagli attentati in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], negando pure che MALLAMACE e IERACI fossero affiliati alla «società di Polistena»; ma, non avrebbe in alcun modo chiarito le ragioni per cui, allora, al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] dovesse attribuirsi connotazione mafiosa. Inoltre, come anticipato nella premessa sopra riportata, l'ordinanza del Tribunale non avrebbe argomentato sulle deduzioni esposte nella memoria difensiva (ma avrebbe esaminato le allegazioni relative al coindagato LAMANNA, come si trarrebbe dallo stesso provvedimento impugnato) e, in particolare: - si sarebbe espressa in maniera evidentemente contraddittoria allorché ha ritenuto di trarre gli elementi a carico de k fratelli [OSCURATO:PERSONA] dalle captazioni relative a un danneggiamento subito dal coindagato Biagio [OSCURATO:PERSONA] (richiamando da un lato le conversazioni tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] IERACE e dall'altro i dialoghi tra il [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati PISANO di Rosarno), poiché il contenuto di tali dialoghi sarebbe radicalmente inconciliabile con riferimento alla ragione del danneggiamento subito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, perché dalle prime conversazioni dovrebbe trarsi che erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo la loro scarcerazione, a infliggere un colpo agli equilibri mafiosi di Polistena, mentre dalle seconde emergerebbe una ricostruzione alternativa) e sul ruolo svolto nell'attività estorsiva dai ricorrenti (smentito dalle affermazioni dello stesso Domenico PISANO); - non avrebbe in alcun modo esaminato quanto esposto nella memoria in relazione all'unica conversazione captata cui ha preso parte [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale egli si è confrontato «del tutto occasionalmente» con Giovanni [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Le allegazioni in esame sono inammissibili poiché manifestamente infondate e prive di specificità nei termini che si chiariscono. In primo luogo, quanto alla prospettata illogicità della motivazione dell'ordinanza Imx.t impugnata perché incompatibile con quanto descritto ri-ncolpazione provvisoria, è dirimente considerare che nella presente fase delle indagini preliminari non vi è un'imputazione in senso proprio, essendo demandata al Giudice della cautela - per quanto qui di interesse - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (art. 292, comma, 2, lett. b), cod. proc. pen.) oltre all'esposizione degli indizi, con l'indicazione degli elementi di fatto dai cui sono desunti (art. 292, comma, 2, lett. c), cod. proc. pen.), che costituiscono il compendio (per l'appunto, gravemente indiziario) del delitto de quo (fermo restando che il giudice non può innmutare i fatti addotti dalla pubblica accusa nella relativa richiesta). Difatti, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme violate (ai sensi del citato art. 292, comma 2, lett. b), ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore dell'incolpazione mossagli, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa; e può dirsi soddisfatto allorché i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza (Sez. U., n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004 - 01; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372 - 01). Al riguardo, è significativa la netta alterità tra il tenore testuale della norma in commento, rispetto all'art. 417 cod. proc. pen., che, nel disciplinare i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio, prescrive l'enunciazione «in forma chiara e precisa» dell'addebito. È dunque soltanto a seguito dell'esercizio dell'azione penale che l'imputazione si cristallizza in una formulazione definitiva, salva l'eventualità di modifiche. Ciò è del resto coerente con una logica di progressività dell'accertamento giudiziale, alla quale è connaturale un certo grado di fluidità dell'addebito nella fase procedimentale antecedente all'esercizio dell'azione penale, in cui le indagini sono in itinere ed è quindi fisiologico che i lineamenti fattuali dell'accusa possano non risultare ancora del tutto nitidi. Ai fini cautelari è pertanto sufficiente una enunciazione dell'addebito tale da consentire all'incolpato di comprenderne il fulcro e le coordinate cronologiche, topografiche e modali essenziali, sì da poter esercitare il diritto di difesa. Non è dunque nemmeno necessario che le ipotesi di reato contestate siano formalmente trasfuse in autonomi e specifici capi di imputazione, potendo esse risultare anche dal contesto della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 50953/2014, cit.; Sez. 1, n. 4038 del 04/07/1995, Tomasello, Rv. 202206 - 01). Ciò posto, nella specie, l'ordinanza impugnata ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto i ricorrenti gravemente indiziati del delitto associativo in discorso e, sotto tale profilo, non può allora ravvisarsi alcuna contraddittorietà interna al provvedimento impugnato, che neppure può ravvisarsi rispetto alle argomentazioni spese dal G.i.p., atteso che il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione e può integrarne le insufficienze motivazionali (a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico del primo Giudice, nella specie neppure dedotta: Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193; Sez. 3, n. 1629 del 09/04/1997, Amaro, Rv. 208515; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017 - dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Più in particolare, il provvedimento collegiale - al di là dell'erroneo riferimento, nella parte iniziale, al coindagato LAMANNA - ha chiarito le ragioni per cui ha ravvisato a carico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] i gravi indizi del delitto associativo in discorso mediante un'argomentazione logica, che ha rilevato per entrambi la convergenza in tal senso del compendio in atti, fornendone un'interpretazione congrua e, dunque, in questa sede non sindacabile, richiamando le conversazioni intercettate relative al danneggiamento subito da Biagio [OSCURATO:PERSONA] (dalle quali il Tribunale ha tratto che il [OSCURATO:PERSONA], sorpreso che in ragione dei suoi rapporti con il sodalizio nei suoi confronti fosse avanzata una pretesa estorsiva, aveva appreso che proprio a seguito della scarcerazione degli odierni ricorrenti erano mutati gli equilibri mafiosi a Polistena, poiché anche costoro avevano deciso di sottoporre a estorsione tutti i commercianti in maniera capillare), gli elementi relativi all'incendio subito dal Giovanni [OSCURATO:PERSONA] (il quale si era, pertanto, rivolto ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] per porsi sotto la loro protezione ed aveva ottenuto la guardiania di [OSCURATO:PERSONA], relazionandosi tuttavia direttamente anche con [OSCURATO:PERSONA] che era risultato già ben edotto della questione); e traendo elementi di conferma dal fatto che, dopo i danneggiamenti subiti dai fratelli SORACE, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano in prima persona rappresentato a Francesco SORACE (come dichiarato da quest'ultimo) la propria estraneità al fatto (ritenendo tale circostanza dimostrativa del loro diretto coinvolgimento nel settore della imposizione delle guardianie nonché della loro collocazione criminale). Il ricorso, invece, ha fatto mero rimando - per censurare la motivazione - alle allegazioni esposte nella memoria difensiva depositata in sede di riesame, il che non consente in alcun modo di apprezzare se le allegazioni con essa svolte e che, secondo la difesa, non sarebbero state considerate avrebbe inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01: «La parte' che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»); ed ha comunque ipotizzato un diverso apprezzamento di fatto del compendio indiziario, come già rilevato, qui • non consentito (Sez..5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). 3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. e) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché l'ordinanza impugnata non avrebbe compiuto la prescritta autonoma valutazione, non confrontandosi con i rilievi esposti nella memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], omettendo di motivare sulla specifica posizione di quest'ultimo, limitandosi a riportare le medesime considerazioni svolte per il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (interessato però da un'articolata serie di captazioni) nell'informativa e nella richiesta del Pubblico ministero, nonostante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non sia mai stato nominato nei dialoghi dei giorni successivi ai danneggiamenti e nonostante la difesa avesse dato conto nella memoria (e compiegato alla stessa la trascrizione e il file audio) della parte dell'unica conversazione da lui intrattenuta con la persona offesa, il cui contenuto costituisce la miglior difesa dello stesso ricorrente. In tal modo, il Collegio avrebbe viola prdb il disposto delle norme appena indicate e leso il diritto di difesa. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Difatti: - sotto il primo profilo, deve rilevarsi che «l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01); - e sotto il profilo del vizio della motivazione, deve osservarsi che: • anche il terzo motivo di ricorso ha compiuto un mero rimando alla memoria difensiva offerta al Collegio di seconda istanza e a una conversazione che, se valutata, avrebbe deposto favorevolmente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non è neppure riportato nel ricorso. Dunque, neppure sul punto è stato puntualmente dedotto in che termini le allegazioni difensive che non sarebbero state valutate dal Tribunale avrebbero minato l'iter logico espresso nel procedimento che ha rigettato la richiesta di riesame; • come già esposto in relazione al secondo motivo, il Tribunale ha argomentato anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].4. Quanto ai motivi aggiunti, è dirimente rilevare che essi sono inammissibili in ragione • della rilevata inammissibilità del motivo originariamente dedotto (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01). 5. In conclusione, i ricorsi son inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.a deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio in ragione dell'impedimento dell'estensore -
Sentenza Cassazione n. 07575/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris