CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31441/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5180/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia di condanna per il delitto di cui all'art. 497 ter cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 497 ter cod. pen.- è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è del tutto corretto in diritto, laddove si è fatto leva sull'utilizzo del contrassegno per simulare la funzione di quello in uso alle ff.00. (così come previsto testualmente dalla norma incriminatrice), a prescindere dalla circostanza che esso non riproducesse fedelmente il contrassegno in uso alla Polizia di Stato; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva- è manifestamente infondato in quanto la prevalenza è inibita dal disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 20