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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 33923/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29390-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2281/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Parma.

Quest’ultimo aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo amministratore di sostegno, volte ad ottenere l’annullamento dell’atto di vendita 8 febbraio 2011 per incapacità naturale, ex art. 428 c.c.; Considerato: che il ricorso è affidato a cinque formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3, 4) e 5) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la memoria conclusionale dell’appellante e di richiedere il fascicolo d’ufficio della fase di primo grado, contenente aspetti determinanti al fine di decidere; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.1 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado non avrebbero motivato la riduzione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali; che la terza censura è volta a contestare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in quanto la Corte emiliana avrebbe totalmente omesso l’esame del motivo di appello riguardante la pronunzia extra petita del Tribunale circa la validità della procura 1° dicembre 2010; che la quarta lagnanza denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1390 e 1391 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché la sentenza impugnata, pur rilevando che gli elementi della procura erano predeterminati e che, in tal caso, avrebbero rilevato i vizi della volontà del rappresentato, non avrebbe però specificato in cosa consistessero i suddetti vizi delle circostanze di fatto; che, mediante l’ultimo mezzo d’impugnazione, la Bertani lamenta la violazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale affermato la sussistenza dei presupposti di legge, pur in carenza degli stessi, come reso evidente dalla mancata acquisizione dell’intero fascicolo penale e dalla carenza di un grave pregiudizio in capo alla Cattabiani; che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo amministratore di sostegno, si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario; che entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.; che, in particolare, la memoria della ricorrente segnala l’intervenuto decesso di controparte in data 31.12.2021 e conseguentemente, non risultando spontaneamente costituito alcun erede, domanda che il procedimento debba essere interrotto; che tale richiesta deve essere disattesa, poiché nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (tra le varie, v.

Sez.

L, n. 1757 del 29 gennaio 2016; Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015); che la suddetta memoria assume altresì che l’unica erede della Cattabiani sarebbe proprio la ricorrente, sicché sarebbe venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed assume di allegare copia del “testamento rilasciato dalla convenuta e di cui è stata avanzata richiesta di pubblicazione”; che, in realtà, da un controllo effettuato presso la cancelleria di questa Corte, non è risultata l’allegazione di alcun documento alla predetta memoria, né in via telematica né in via cartacea; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono inammissibili; che, per un verso, a parte la considerazione che la ricorrente non ha allegato alcun elemento in grado di suffragare la tesi del deposito tempestivo della comparsa conclusionale, la censura prospettata col primo motivo si tradurrebbe in un vizio revocatorio: l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali, di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti,non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Sez.5, n. 1562 del 26 gennaio 2021; Sez.

L n. 19174 del 28 settembre 2016); che, riguardo all’utilizzo del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali, la riduzione è prevista dall’art. 190 2° comma c.p.c. (applicabile anche al giudizio di appello, giusta l’art.359 c.p.c. che vi fa rinvio), senza necessità di alcuna motivazione; che, per altro verso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez.

U, n. 25573 del 12 novembre 2020; Sez. 5, n. 15879 del 15 giugno 2018); che il terzo motivo è destituito di fondamento: infatti la Corte territoriale ha dato conto di aver trattato il problema dell’extrapetizione, affermando “Pertanto, è evidente che, nonostante il tribunale abbia erroneamente esteso la propria pronuncia alla procura a vendere conferita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], annullandola, il tema da risolvere ai fini della decisione della lite rimane sempre quello della incapacità naturale della disponente al momento in cui ha espresso la propria volontà di alienare, ossia in data 1° dicembre 2010, conferendo la procura all’Adorni: volontà che venne interamente replicata nel rogito 8 febbraio 2011, impugnato dall’Amministratore di sostegno”, tanto da riformare la sentenza di prime cure proprio sulla pronuncia dell’annullamento della procura; che, in ogni caso, la questione della validità della procura costituiva un antecedente logico necessario rispetto alla domanda di annullamento del contratto concluso anche a seguito del suo rilascio, sicché l’argomento faceva comunque parte del thema decidendum ed il giudice di secondo grado non avrebbe potuto prescinderne; che neppure il quarto motivo ha pregio : infatti, la Corte d’appello ha accertato – att raverso un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede – che le condizioni essenziali della vendita erano prestabilite dalla procura rilasciata dalla Cattabiani, sicché ha correttamente attribuito rilievo alla volontà della rappresentata al momento del rilascio della procura, secondo il disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c.; che il quinto motivo è inammissibile; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la memoria depositata dalla ricorrente non apporta elementi significativi al quadro appena delineato; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29390-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2281/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Bologna, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Parma. Quest’ultimo aveva accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo amministratore di sostegno, volte ad ottenere l’annullamento dell’atto di vendita 8 febbraio 2011 per incapacità naturale, ex art. 428 c.c.; Considerato: che il ricorso è affidato a cinque formali motivi; che, col primo, si invoca la violazione e falsa applicazione dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3, 4) e 5) c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la memoria conclusionale dell’appellante e di richiedere il fascicolo d’ufficio della fase di primo grado, contenente aspetti determinanti al fine di decidere; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.1 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado non avrebbero motivato la riduzione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali; che la terza censura è volta a contestare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c., in quanto la Corte emiliana avrebbe totalmente omesso l’esame del motivo di appello riguardante la pronunzia extra petita del Tribunale circa la validità della procura 1° dicembre 2010; che la quarta lagnanza denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1390 e 1391 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 4) c.p.c., giacché la sentenza impugnata, pur rilevando che gli elementi della procura erano predeterminati e che, in tal caso, avrebbero rilevato i vizi della volontà del rappresentato, non avrebbe però specificato in cosa consistessero i suddetti vizi delle circostanze di fatto; che, mediante l’ultimo mezzo d’impugnazione, la Bertani lamenta la violazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte distrettuale affermato la sussistenza dei presupposti di legge, pur in carenza degli stessi, come reso evidente dalla mancata acquisizione dell’intero fascicolo penale e dalla carenza di un grave pregiudizio in capo alla Cattabiani; che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo amministratore di sostegno, si è costituita con controricorso per resistere al ricorso avversario; che entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.; che, in particolare, la memoria della ricorrente segnala l’intervenuto decesso di controparte in data 31.12.2021 e conseguentemente, non risultando spontaneamente costituito alcun erede, domanda che il procedimento debba essere interrotto; che tale richiesta deve essere disattesa, poiché nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (tra le varie, v. Sez. L, n. 1757 del 29 gennaio 2016; Sez. 3, n. 24635 del 3 dicembre 2015); che la suddetta memoria assume altresì che l’unica erede della Cattabiani sarebbe proprio la ricorrente, sicché sarebbe venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed assume di allegare copia del “testamento rilasciato dalla convenuta e di cui è stata avanzata richiesta di pubblicazione”; che, in realtà, da un controllo effettuato presso la cancelleria di questa Corte, non è risultata l’allegazione di alcun documento alla predetta memoria, né in via telematica né in via cartacea; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio -sono inammissibili; che, per un verso, a parte la considerazione che la ricorrente non ha allegato alcun elemento in grado di suffragare la tesi del deposito tempestivo della comparsa conclusionale, la censura prospettata col primo motivo si tradurrebbe in un vizio revocatorio: l'affermazione contenuta nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali, di documenti che, invece, risultino esservi incontestabilmente inseriti,non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Sez.5, n. 1562 del 26 gennaio 2021; Sez. L n. 19174 del 28 settembre 2016); che, riguardo all’utilizzo del termine di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali, la riduzione è prevista dall’art. 190 2° comma c.p.c. (applicabile anche al giudizio di appello, giusta l’art.359 c.p.c. che vi fa rinvio), senza necessità di alcuna motivazione; che, per altro verso, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. U, n. 25573 del 12 novembre 2020; Sez. 5, n. 15879 del 15 giugno 2018); che il terzo motivo è destituito di fondamento: infatti la Corte territoriale ha dato conto di aver trattato il problema dell’extrapetizione, affermando “Pertanto, è evidente che, nonostante il tribunale abbia erroneamente esteso la propria pronuncia alla procura a vendere conferita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], annullandola, il tema da risolvere ai fini della decisione della lite rimane sempre quello della incapacità naturale della disponente al momento in cui ha espresso la propria volontà di alienare, ossia in data 1° dicembre 2010, conferendo la procura all’Adorni: volontà che venne interamente replicata nel rogito 8 febbraio 2011, impugnato dall’Amministratore di sostegno”, tanto da riformare la sentenza di prime cure proprio sulla pronuncia dell’annullamento della procura; che, in ogni caso, la questione della validità della procura costituiva un antecedente logico necessario rispetto alla domanda di annullamento del contratto concluso anche a seguito del suo rilascio, sicché l’argomento faceva comunque parte del thema decidendum ed il giudice di secondo grado non avrebbe potuto prescinderne; che neppure il quarto motivo ha pregio : infatti, la Corte d’appello ha accertato – att raverso un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede – che le condizioni essenziali della vendita erano prestabilite dalla procura rilasciata dalla Cattabiani, sicché ha correttamente attribuito rilievo alla volontà della rappresentata al momento del rilascio della procura, secondo il disposto di cui agli artt. 1390 e 1391 c.c.; che il quinto motivo è inammissibile; che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2 n. 21127 dell’8 agosto 2019); che la memoria depositata dalla ricorrente non apporta elementi significativi al quadro appena delineato; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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