Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13079/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di L'Aquila ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il ricorrente era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, commesso in Pineto il 28/12/2015, con condanna alla pena ritenuta di giustizia e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizio di motivazione; erronea affermazione della penale responsabilità dell'imputato; carenza di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità dei risultati dell'accertamento effettuato con alcoltest; erroneo funzionamento dell'etilometro per mancanza di regolare periodica revisione; violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. 3.

Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revoca la sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida.

Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Teramo, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Teramo per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di L'Aquila ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il ricorrente era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, commesso in Pineto il 28/12/2015, con condanna alla pena ritenuta di giustizia e applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. 2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizio di motivazione; erronea affermazione della penale responsabilità dell'imputato; carenza di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità dei risultati dell'accertamento effettuato con alcoltest; erroneo funzionamento dell'etilometro per mancanza di regolare periodica revisione; violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. 3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Teramo, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Teramo per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]