CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di merito per la determinazione della pena in riferimento al reato riqualificato in sentenza. 17-5 12 1/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, qualificato il fatto (truffa aggravata) contestato al capo E come appropriazione indebita, confermava il trattamento sanzionatorio già calcolato in primo grado per i due reati omogenei (capi C ed E) unificati sotto il vincolo della continuazione (più grave in primo grado la truffa di cui al capo E in ragione del maggior danno provocato). 1.1. La Corte territoriale argomentava la inalterata statuizione sanzionatoria valorizzando l'entità della pena edittale prevista per il reato appena riqualificato (capo E, contestato come truffa, commessa nel 2015, e qualificato in appello come appropriazione indebita), superiore a quella prevista per il reato di truffa, così come in primo grado bilanciato per effetto del trattamento circostanziale. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius era pertanto conseguente alla riqualificazione del fatto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, facendo rilevare, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, la seguente violazione di legge penale sostanziale: 2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 81 cpv. e 646, cod. pen. (sanzione vigente al momento del fatto nel 2015), atteso che la Corte, nel riqualificare il fatto contestato al capo E (truffa) in termini di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), fatto commesso nell'anno 2015, avrebbe dovuto avvedersi che la pena prevista al momento del fatto (reclusione fino a tre anni, oltre la multa) era certamente inferiore a quella in allora prevista (reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la multa) per la truffa; talché non poteva la Corte confermare la pena base (un anno e due mesi di reclusione ed euro 450 di multa) già irrogata per i reato ritenuto più grave (che doveva viceversa individuarsi nel reato di truffa di cui al capo C), lasciando poi inalterata anche la sanzione scaturente dall'aumento per la continuazione con il reato satellite (appropriazione indebita meno gravemente sanzionata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato; come richiesto anche dal pubblico ministero, ferma restando l'affermazione di responsabilità non contestata con il motivo unico di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, per nuova determinazione della sanzione da calcolare in riferimento ai due reati uniti sotto il vincolo della continuazione. 1.1. La Corte territoriale, ritenuto che il fatto contestato al capo E come truffa dovesse vestire i panni tipici della appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), è caduta -nella stima della sanzione comminata dal legislatore- in evidente errore percettivo, giacc:hé non si è avveduta che per il delitto di appropriazione indebita la legge incriminatrice prevedeva, al momento del fatto (2015), la più lieve sanzione della reclusione fino a tre anni, senza indicazione del minimo edittale, come invece prevede la fattispecie di truffa (reclusione da sei mesi a tre anni); mentre la attuale più grave cornice sanzionatoria (reclusione da due a cinque anni, oltre la multa) è 17-5121/2022 applicabile (per effetto di quanto prevede l'art. 2 cod. pen.) ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della novella n. 3, del 9 gennaio 2019. Per individuare il reato più grave da porre a base della piramide sanzionatoria occorre infatti far riferimento ai criteri indicati al comma 3 dell'art. 16 del codice di rito e, trattandosi di reati che prevedevano (al momento del fatto) pene detentive massime uguali (te anni di reclusione), ma pene minime differenti (15 giorni per la appropriazione indebita e sei mesi per la truffa), il reato più grave doveva essere individuato in quello di cui al capo C (art. 640 cod. pen.) che, come appena visto, prevede una pena minima notevolmente più alta. 1.2. Si badi, tuttavia, non è questione di violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), giacché la Corte di appello, che ha solo sovvertito la struttura della piramide sanzionatoria edificata nella continuazione, ben avrebbe potuto lasciare inalterata la pena. Sul punto occorre fare tesoro dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653-01), che hanno inteso fornire una "nucva" chiave di lettura del principio espresso in via generale da Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA], del 2005, chiarendo i presupposti ed i limiti applicativi del divieto di reformatio in peius in ipotesi di mutamento dei parametri sanzionatori in appello. Il principio è così massimato: "Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore". Infatti, l'unico parametro di raffronto omogeneo tra il giudizio di primo grado e quello di appello è dato dalla entità della pena finale, che non deve essere superata dal giudice del gravame. L'affermazione trova fondamento nell'esegesi letterale dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui si fa riferimento alla corrispondente diminuzione della "pena complessivamente irrogata", ciò che, in caso di "ristrutturazione" della piramide sanzionatoria o nuova qualificazione giuridica, limita la portata del divieto al solo approdo conclusivo del nuovo giudizio di determinazione della pena, senza estendersi ai singoli segmenti o passaggi di esso. L'orientamento si pone in continuità con più remoti arresti della Corte che riconoscono la facoltà di conferma del trattamento sanzionatorio in appello, all'esito del rinnovato giudizio di comparazione tra le circostanze residue dopo il riconoscimento di urla ulteriore attenuante o l'elisione di una delle aggravanti (Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742 - 01 secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado per effetto del rinnovato giudizio comparativo; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone e altro, Rv. 233981 - 01; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, Caravelli, Rv. 254261 - 01). 17-5 12 1/2022 Il medesimo principio è ribadito anche allorquando, come nella presente fattispecie processuale, sia stata rimodulata la pena per effetto della riqualificazione del fatto in un reato meno grave. In particolare, Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza, Rv. 270667 - 01, ha riconosciuto la facoltà per il giudice di appello di applicare per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella p -aticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (in senso conforme, Sez. 5, n, 41188 del 10/07/2014, Zavanese, Rv. 261034-01; Sez. 2, n. 6949 del 29/10/2019 (dep. 2020), Apule ed altri, n.m., Sez. 2, n. 4134 del 18.10.2019 (dep. 2020), Rigano, n.m.; Sez. 5 n. 53421 del 17/07/2018, Cazzato e altri, n.m.; da ultimo, Sez. 2, n. 6960, del 20/1/2022, Navarra, n.m.). Il principio è stato ribadito da Sez. 2, n. 44949, del 3/9/2021, Rv. 282242: Non viara il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione de/solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. Fattispecie relativa a nuovo e peggiorativo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti riconosciute "ex novo" ed attenuanti, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato dalla rapina al furto aggravato. 1.3. Nella presente fattispecie, tuttavia, l'errore percettivo di diritto in cui è caduta la Corte di merito non consente di stabilire con certezza se la misura inalterata della sanzione complessivamente irrogata sia stata una scelta (legittima, per quanto sopra detto) piuttosto che l'effetto dell'erronea percezione della pena prevista per il reato, a torto, ritenuto più grave. 2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla dosimetria della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che, nella piena facoltà di apprezzamento dei criteri indicati agli artt. 132 e 133 cod. pen., misurerà la risposta sanzionatoria per il fatto di cui al capo C, più grave, cui aggiungere il segmento di pena in aumento per la continuazione con il meno grave reato satellite di cui al capo E, come riqualificato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena inflitta per i reati in continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara irrevocabile l'affermazione della responsabilità. C