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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30239/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 marzo 2016 dal Tribunale di Massa, disapplicata la recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b), perché estinto per prescrizione e ha conseguentemente ridotto a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena per il delitto di concorso in ricettazione di cui al capo a).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione /Z dell'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa, non essendo state tempestivamente comunicate le conclusioni del Procuratore generale.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa deduce di avere ricevuto per via telematica le conclusioni scritte del Procuratore generale, secondo il rito cartolare previsto dalla normativa emergenziale, solo il giorno precedente all'udienza di trattazione fissata davanti alla Corte di appello per il 5 maggio 2022 (e le stesse comunicazioni non risultavano comunque tempestive, essendo emesse solo sette giorni prima dell'udienza, in luogo dei dieci previsti dalla disposizione speciale).

A causa di questo ritardo, la difesa non avrebbe potuto ottemperare al proprio conseguente onere partecipativo, omettendo di rassegnare le proprie conclusioni, in difetto della preventiva conoscenza della posizione assunta dalla pubblica accusa.

La prima sede utile per eccepire la conseguente nullità della sentenza, a detta della ricorrente, dovrebbe individuarsi solo nel successivo atto di impugnazione, non avendo potuto presentare ritualmente le proprie conclusioni nei termini di legge per i motivi sopra accennati.

2. L'argomento prova troppo.

A mente dell'art. 23, commi 1-2, del decreto-legge n. 137 del 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e qualora le parti non avessero fatto richiesta di discussione orale o l'imputato manifestato la volontà di comparire, la corte di appello procedeva in camera di consiglio non partecipata; entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare le proprie conclusioni con atto trasmesso per via telematica alla cancelleria, che a sua volta le avrebbe inviate immediatamente, sempre digitalmente, ai difensori delle altre parti; questi ultimi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le conclusioni con atto scritto.

Se è pur vero che la partecipazione del Procuratore generale al contraddittorio cartolare è stata sicuramente intempestiva, trattandosi però di nullità a regime intermedio la parte avrebbe ben potuto eccepirla presentando le proprie conclusioni scritte, anche al solo fine di far rilevare la suddetta lesione del contraddittorio.

Invero, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni dell'ufficio requirente, in violazione della disposizione speciale, incide sull'assistenza dell'imputato e determina perciò una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione cartolare al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., in termini, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02; Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316).

3. D'altronde, il pubblico ministero, non imprevedibilmente, ha richiesto la conferma della sentenza e la Corte genovese, senza appiattirsi sulle conclusioni della parte pubblica, ha rilevato l'avvenuta estinzione per prescrizione di un reato, prendendo poi posizione nel merito sui residui motivi di gravame.

Il ricorrente - così cadendo altresì nel vizio di genericità - non ha evidenziato minimamente quale nocumento gli sarebbe derivato dalla violazione della tempistica prevista dalla legge.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 30 marzo 2016 dal Tribunale di Massa, disapplicata la recidiva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b), perché estinto per prescrizione e ha conseguentemente ridotto a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa la pena per il delitto di concorso in ricettazione di cui al capo a). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione /Z dell'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con conseguente lesione del diritto di difesa, non essendo state tempestivamente comunicate le conclusioni del Procuratore generale. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa deduce di avere ricevuto per via telematica le conclusioni scritte del Procuratore generale, secondo il rito cartolare previsto dalla normativa emergenziale, solo il giorno precedente all'udienza di trattazione fissata davanti alla Corte di appello per il 5 maggio 2022 (e le stesse comunicazioni non risultavano comunque tempestive, essendo emesse solo sette giorni prima dell'udienza, in luogo dei dieci previsti dalla disposizione speciale). A causa di questo ritardo, la difesa non avrebbe potuto ottemperare al proprio conseguente onere partecipativo, omettendo di rassegnare le proprie conclusioni, in difetto della preventiva conoscenza della posizione assunta dalla pubblica accusa. La prima sede utile per eccepire la conseguente nullità della sentenza, a detta della ricorrente, dovrebbe individuarsi solo nel successivo atto di impugnazione, non avendo potuto presentare ritualmente le proprie conclusioni nei termini di legge per i motivi sopra accennati. 2. L'argomento prova troppo. A mente dell'art. 23, commi 1-2, del decreto-legge n. 137 del 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e qualora le parti non avessero fatto richiesta di discussione orale o l'imputato manifestato la volontà di comparire, la corte di appello procedeva in camera di consiglio non partecipata; entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare le proprie conclusioni con atto trasmesso per via telematica alla cancelleria, che a sua volta le avrebbe inviate immediatamente, sempre digitalmente, ai difensori delle altre parti; questi ultimi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le conclusioni con atto scritto. Se è pur vero che la partecipazione del Procuratore generale al contraddittorio cartolare è stata sicuramente intempestiva, trattandosi però di nullità a regime intermedio la parte avrebbe ben potuto eccepirla presentando le proprie conclusioni scritte, anche al solo fine di far rilevare la suddetta lesione del contraddittorio. Invero, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni dell'ufficio requirente, in violazione della disposizione speciale, incide sull'assistenza dell'imputato e determina perciò una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione cartolare al procedimento, costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., in termini, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02; Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316). 3. D'altronde, il pubblico ministero, non imprevedibilmente, ha richiesto la conferma della sentenza e la Corte genovese, senza appiattirsi sulle conclusioni della parte pubblica, ha rilevato l'avvenuta estinzione per prescrizione di un reato, prendendo poi posizione nel merito sui residui motivi di gravame. Il ricorrente - così cadendo altresì nel vizio di genericità - non ha evidenziato minimamente quale nocumento gli sarebbe derivato dalla violazione della tempistica prevista dalla legge. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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