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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32069/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chmesto l'annullamento con rinvio.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 10/11/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 12/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia il difensore, sotto un primo profilo, che nel caso oggetto di scrutinio mancano due requisiti fondamentali per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., vale a dire l'ingiusto profitto ed il conseguente altrui danno, atteso che i giudici di merito si sono limitati a valutare le condotte minacciose/intimidatorie poste in essere dagli odierni ricorrenti, omettendo di valutare il complessivo quadro fattuale, dal quale invece risulta l'inesistenza di qualsivoglia richiesta tale da rendere configurabile l'ingiusto profitto con il corrispondente danno per la persona offesa.

In altri termini, non risultano avanzate richieste economiche, nemmeno indirette o implicite, dagli imputati a [OSCURATO:PERSONA], sol che si consideri che si contesta al Troiano solo di aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA]: «tuo cugino che capa tiene?», che nulla determina ai fini della configurabilità di un ingiusto profitto e soprattutto di un altrui danno, cosicché non può assurgere a richiesta estorsiva.

Del resto, sia [OSCURATO:PERSONA], che suo fratello Danilo, non hanno mai affermato di aver ricevuto richieste estorsive dagli odierni ricorrenti, avanzando l'ipotesi che piuttosto il Troiano potesse essere interessato alla guardiania dei mezzi meccanici parcheggiati nei pressi del cantiere, sito in prossimità della sua abitazione.

Quest'ultima circostanza, che è restata solo una ipotesi, trova albergo sia nel capo di imputazione che nella sentenza della Corte territoriale.

Sotto altro profilo, rileva la difesa che tale carenza probatoria ha costretto i giudici di merito a fare un uso distorto della fattispecie di creazione giurisprudenziale della cosiddetta "estorsione ambientale".

Invero, nel caso di specie, le condotte non sono velate o implicite, quanto 'piuttosto esplicite e chiare, mentre ciò che difetta è la "finalità" di siffatte condotte, o meglio la tipologia di richiesta che le stese eventualmente erano dirette ad ottenere.

In buona sostanza, se per un verso è logico il ragionamento per il quale la richiesta operata da un gruppo criminale è da considerarsi in re ipsa estorsiva, anche senza la preventiva minaccia o intimidazione, in quanto la chiara figura del soggetto è ab origine intimidatoria, per altro verso non può ritenersi logico il ragionamento contrario, per il quale le minacce o le intimidazioni rivolte da soggetti, oltretutto non inseriti in organizzazioni di stampo mafioso, devono essere ricondotte automaticamente al reato di estorsione, non potendosi in tal caso verificare l'effettiva configurazione del quid pluris richiesto dalla norma per la concretizzazione della fattispecie estorsiva.

Tale impostazione, dunque, non può trovare accoglimento in assenza della individuazione della richiesta economica, che al più potrebbe portare a configurare i diversi reati di cui all'art.610 cod. pen., ovvero quello di cui all'art. 612 cod. pen., ovvero ancora quello di cui all'art. 393 cod. pen.

Sotto un ultimo profilo, la difesa contesta i requisiti dell'idoneità e dell'univocità degli atti.

Con riferimento specifico al primo aspetto, osserva che nel caso di specie risulta evidente l'insussistenza dell'idoneità degli atti posti in essere a mettere in pericolo il patrimonio della persona offesa, non essendo possibile di fatto intendere quale finalità avessero o potessero avere quelle intimidazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01).

Orbene, la difesa si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito - che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del tentativo di estorsione, piuttosto che di quello previsto dall'art. 610 cod. pen., ovvero del reato di cui all'art. 612 cod. pen., ovvero ancora quello di cui all'art.393 cod. pen. - dichiarando di non condividerlo ed evidenziando, in particolare, la assenza nel caso di specie di qualsivoglia richiesta diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno.

Rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto configurato il tentativo di estorsione, posto che è fuor di dubbio che le numerose intimidazioni subite dal Papagni fossero finalizzate ad ottenere una prestazione di natura economica.

Ed invero, dirimente risulta la circostanza per cui sono tutte immediatamente successive all'allestimento del cantiere e sono precedute da una richiesta implicita, ma quantomai chiara sulla base di attendibili regole di esperienza, avanzata al cugino dell'imprenditore.

In particolare, il Troiano, immediatamente dopo l'apertura del cantiere, avendo incrociato [OSCURATO:PERSONA], gli aveva testualmente chiesto: «tuo cugino che capa tiene?», che significa: «tuo cugino che intenzioni ha», cioè come intende regolarsi.

Orbene, non pare possa revocarsi in dubbio che le determinazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere riguardavano il cantiere appena allestito, che peraltro si trovava nelle immediate adiacenze dell'abitazione del Troiano, non avendo la persona offesa nessun altro motivo per rapportarsi all'imputato e tenuto conto che la domanda veniva rivolta a colui che avrebbe poi dovuto riportarla al diretto interessato solo dopo aver chiesto conferma in ordine alla proprietà del cantiere.

Del resto, che l'attenzione degli odierni ricorrenti fosse focalizzata verso il cantiere del Papagni trova conferma in alcune condotte intimidatorie, quali il posizionannento di un cero votivo, di quelli che si utilizzano per i defunti, proprio sul pianale di un escavatore presente in cantiere e di un altro nelle immediate adiacenze della autovettura di [OSCURATO:PERSONA], geometra che lavorava presso il cantiere del Papagni; senza tacere lo sversamento di un secchio di cenere sul mucchio di sabbione da cava da utilizzare per la preparazione del materiale cementizio effettuato dal Langi.

Tra questi atti dal chiaro contenuto intimidatorio se ne pongono altri, quali il danneggiamento volontario del cancello di casa del Papagni contro il quale di notte aveva impattato una autovettura di provenienza furtiva condotta dal Troiano o la simulazione dell'investimento della persona offesa nel centro del paese da parte di una autovettura con a bordo i due ricorrenti.

Si tratta, dunque, di condotte che non trovano altra ragione se non quella di intimidire il Papagni per far sì che si determinasse ad incontrarsi con il Troiano al fine trovare una intesa in quel momento ancora da definire, ma dal certo contenuto economico.

In buona sostanza, è il Papagni - al quale l'istanza giunge in maniera subdola per mezzo del congiunto, primo destinatario della richiesta che deve rivolgersi al Troiano per rappresentargli «che capa tiene», dunque, come intende comportarsi.

È questo il motivo per cui ciò che non è ancora determinato è solo il quantum dell'ingiusto profitto, che avrebbe dovuto essere oggetto di "contrattazione" tra le parti, se la persona offesa non si fosse rifiutata di sottostare alle plurime intimidazioni subite.

Orbene, essendo l'estorsione un delitto che aggredisce il patrimonio altrui ed essendosi il perfezionamento del reato arrestato al livello del tentativo, la quantificazione dell'ingiusto profitto che l'agente si era prefisso non è requisito indispensabile, come del resto accade con riferimento agli altri reati contro il patrimonio (solo a titolo di esempio, si pensi al tentativo di rapina, tenuto conto che nella maggior parte dei casi di reato tentato il rapinatore non conosce l'entità del bottino che la persona offesa avrebbe dovuto consegnargli a seguito della minaccia, o ancora al tentativo di furto in abitazione rispetto al quale il ladro non conosce quali e quanti beni troverà all'interno del domicilio).

La sentenza impugnata dà, altresì, atto della vicinanza del Troiano, noto pregiudicato, agli ambienti delinquenziali locali, circostanza questa che - unitamente alla consapevolezza delle dinamiche criminali, in ragione di precedenti analoghe esperienze di cui era rimasto vittima il Papagni, che lo avevano costretto a chiedere protezione al malavitoso di spessore della zona ed alla conoscenza diretta degli imputati e della loro storia - rende ancor più chiara per la persona offesa, come effettivamente è accaduto nel caso di specie, la natura estorsiva della richiesta.

Del resto, la domanda rivolta per interposta persona al cugino del Papagni va letta, come evidenziano i giudici di merito, tenendo conto delle logiche criminali assai diffuse sul territorio, secondo le quali, all'apertura di un cantiere edile, deve essere versata una tangente - che può assumere diverse forme: dall'affidamento del servizio di guardiania, all'acquisto dei materiali presso soggetti imposti, al versamento di somme di denaro - per ovviare a danneggiamenti all'attività ovvero ad altri spiacevoli inconvenienti alla persona.

Naturalmente il tipo e la quantificazione dell'ingiusto profitto vengono determinati a seguito di "interlocuzioni" tra estorsori e persona offesa, all'esito di incontri, che nel caso dì specie non sono mai avvenuti per la denuncia dell'imprenditore.

Il provvedimento sottoposto a censura indica, infine, le ragioni per cui all'evidenza gli atti sono stati ritenuti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere l'estorsione in danno del Papagni.

Dunque, se per un verso il ricorso pone questioni di diritto, per altro verso presenta profili di aspecificità, tenuto conto che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione.

Ebbene, i ricorrenti non si confrontano con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni di interpretazione del materiale probatorio avanzate con i motivi di appello.

P. Q. M. Rigetta i ricorsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chmesto l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 10/11/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 12/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena e confermava nel resto l'impugnata sentenza. 2. Entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia il difensore, sotto un primo profilo, che nel caso oggetto di scrutinio mancano due requisiti fondamentali per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., vale a dire l'ingiusto profitto ed il conseguente altrui danno, atteso che i giudici di merito si sono limitati a valutare le condotte minacciose/intimidatorie poste in essere dagli odierni ricorrenti, omettendo di valutare il complessivo quadro fattuale, dal quale invece risulta l'inesistenza di qualsivoglia richiesta tale da rendere configurabile l'ingiusto profitto con il corrispondente danno per la persona offesa. In altri termini, non risultano avanzate richieste economiche, nemmeno indirette o implicite, dagli imputati a [OSCURATO:PERSONA], sol che si consideri che si contesta al Troiano solo di aver chiesto a [OSCURATO:PERSONA]: «tuo cugino che capa tiene?», che nulla determina ai fini della configurabilità di un ingiusto profitto e soprattutto di un altrui danno, cosicché non può assurgere a richiesta estorsiva. Del resto, sia [OSCURATO:PERSONA], che suo fratello Danilo, non hanno mai affermato di aver ricevuto richieste estorsive dagli odierni ricorrenti, avanzando l'ipotesi che piuttosto il Troiano potesse essere interessato alla guardiania dei mezzi meccanici parcheggiati nei pressi del cantiere, sito in prossimità della sua abitazione. Quest'ultima circostanza, che è restata solo una ipotesi, trova albergo sia nel capo di imputazione che nella sentenza della Corte territoriale. Sotto altro profilo, rileva la difesa che tale carenza probatoria ha costretto i giudici di merito a fare un uso distorto della fattispecie di creazione giurisprudenziale della cosiddetta "estorsione ambientale". Invero, nel caso di specie, le condotte non sono velate o implicite, quanto 'piuttosto esplicite e chiare, mentre ciò che difetta è la "finalità" di siffatte condotte, o meglio la tipologia di richiesta che le stese eventualmente erano dirette ad ottenere. In buona sostanza, se per un verso è logico il ragionamento per il quale la richiesta operata da un gruppo criminale è da considerarsi in re ipsa estorsiva, anche senza la preventiva minaccia o intimidazione, in quanto la chiara figura del soggetto è ab origine intimidatoria, per altro verso non può ritenersi logico il ragionamento contrario, per il quale le minacce o le intimidazioni rivolte da soggetti, oltretutto non inseriti in organizzazioni di stampo mafioso, devono essere ricondotte automaticamente al reato di estorsione, non potendosi in tal caso verificare l'effettiva configurazione del quid pluris richiesto dalla norma per la concretizzazione della fattispecie estorsiva. Tale impostazione, dunque, non può trovare accoglimento in assenza della individuazione della richiesta economica, che al più potrebbe portare a configurare i diversi reati di cui all'art.610 cod. pen., ovvero quello di cui all'art. 612 cod. pen., ovvero ancora quello di cui all'art. 393 cod. pen. Sotto un ultimo profilo, la difesa contesta i requisiti dell'idoneità e dell'univocità degli atti. Con riferimento specifico al primo aspetto, osserva che nel caso di specie risulta evidente l'insussistenza dell'idoneità degli atti posti in essere a mettere in pericolo il patrimonio della persona offesa, non essendo possibile di fatto intendere quale finalità avessero o potessero avere quelle intimidazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno, pertanto, rigettati. 1.1 Va innanzitutto premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01). Orbene, la difesa si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito - che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del tentativo di estorsione, piuttosto che di quello previsto dall'art. 610 cod. pen., ovvero del reato di cui all'art. 612 cod. pen., ovvero ancora quello di cui all'art.393 cod. pen. - dichiarando di non condividerlo ed evidenziando, in particolare, la assenza nel caso di specie di qualsivoglia richiesta diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno. Rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto configurato il tentativo di estorsione, posto che è fuor di dubbio che le numerose intimidazioni subite dal Papagni fossero finalizzate ad ottenere una prestazione di natura economica. Ed invero, dirimente risulta la circostanza per cui sono tutte immediatamente successive all'allestimento del cantiere e sono precedute da una richiesta implicita, ma quantomai chiara sulla base di attendibili regole di esperienza, avanzata al cugino dell'imprenditore. In particolare, il Troiano, immediatamente dopo l'apertura del cantiere, avendo incrociato [OSCURATO:PERSONA], gli aveva testualmente chiesto: «tuo cugino che capa tiene?», che significa: «tuo cugino che intenzioni ha», cioè come intende regolarsi. Orbene, non pare possa revocarsi in dubbio che le determinazioni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere riguardavano il cantiere appena allestito, che peraltro si trovava nelle immediate adiacenze dell'abitazione del Troiano, non avendo la persona offesa nessun altro motivo per rapportarsi all'imputato e tenuto conto che la domanda veniva rivolta a colui che avrebbe poi dovuto riportarla al diretto interessato solo dopo aver chiesto conferma in ordine alla proprietà del cantiere. Del resto, che l'attenzione degli odierni ricorrenti fosse focalizzata verso il cantiere del Papagni trova conferma in alcune condotte intimidatorie, quali il posizionannento di un cero votivo, di quelli che si utilizzano per i defunti, proprio sul pianale di un escavatore presente in cantiere e di un altro nelle immediate adiacenze della autovettura di [OSCURATO:PERSONA], geometra che lavorava presso il cantiere del Papagni; senza tacere lo sversamento di un secchio di cenere sul mucchio di sabbione da cava da utilizzare per la preparazione del materiale cementizio effettuato dal Langi. Tra questi atti dal chiaro contenuto intimidatorio se ne pongono altri, quali il danneggiamento volontario del cancello di casa del Papagni contro il quale di notte aveva impattato una autovettura di provenienza furtiva condotta dal Troiano o la simulazione dell'investimento della persona offesa nel centro del paese da parte di una autovettura con a bordo i due ricorrenti. Si tratta, dunque, di condotte che non trovano altra ragione se non quella di intimidire il Papagni per far sì che si determinasse ad incontrarsi con il Troiano al fine trovare una intesa in quel momento ancora da definire, ma dal certo contenuto economico. In buona sostanza, è il Papagni - al quale l'istanza giunge in maniera subdola per mezzo del congiunto, primo destinatario della richiesta che deve rivolgersi al Troiano per rappresentargli «che capa tiene», dunque, come intende comportarsi. È questo il motivo per cui ciò che non è ancora determinato è solo il quantum dell'ingiusto profitto, che avrebbe dovuto essere oggetto di "contrattazione" tra le parti, se la persona offesa non si fosse rifiutata di sottostare alle plurime intimidazioni subite. Orbene, essendo l'estorsione un delitto che aggredisce il patrimonio altrui ed essendosi il perfezionamento del reato arrestato al livello del tentativo, la quantificazione dell'ingiusto profitto che l'agente si era prefisso non è requisito indispensabile, come del resto accade con riferimento agli altri reati contro il patrimonio (solo a titolo di esempio, si pensi al tentativo di rapina, tenuto conto che nella maggior parte dei casi di reato tentato il rapinatore non conosce l'entità del bottino che la persona offesa avrebbe dovuto consegnargli a seguito della minaccia, o ancora al tentativo di furto in abitazione rispetto al quale il ladro non conosce quali e quanti beni troverà all'interno del domicilio). La sentenza impugnata dà, altresì, atto della vicinanza del Troiano, noto pregiudicato, agli ambienti delinquenziali locali, circostanza questa che - unitamente alla consapevolezza delle dinamiche criminali, in ragione di precedenti analoghe esperienze di cui era rimasto vittima il Papagni, che lo avevano costretto a chiedere protezione al malavitoso di spessore della zona ed alla conoscenza diretta degli imputati e della loro storia - rende ancor più chiara per la persona offesa, come effettivamente è accaduto nel caso di specie, la natura estorsiva della richiesta. Del resto, la domanda rivolta per interposta persona al cugino del Papagni va letta, come evidenziano i giudici di merito, tenendo conto delle logiche criminali assai diffuse sul territorio, secondo le quali, all'apertura di un cantiere edile, deve essere versata una tangente - che può assumere diverse forme: dall'affidamento del servizio di guardiania, all'acquisto dei materiali presso soggetti imposti, al versamento di somme di denaro - per ovviare a danneggiamenti all'attività ovvero ad altri spiacevoli inconvenienti alla persona. Naturalmente il tipo e la quantificazione dell'ingiusto profitto vengono determinati a seguito di "interlocuzioni" tra estorsori e persona offesa, all'esito di incontri, che nel caso dì specie non sono mai avvenuti per la denuncia dell'imprenditore. Il provvedimento sottoposto a censura indica, infine, le ragioni per cui all'evidenza gli atti sono stati ritenuti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere l'estorsione in danno del Papagni. Dunque, se per un verso il ricorso pone questioni di diritto, per altro verso presenta profili di aspecificità, tenuto conto che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione. Ebbene, i ricorrenti non si confrontano con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni di interpretazione del materiale probatorio avanzate con i motivi di appello. P. Q. M. Rigetta i ricorsi
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