CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 33606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3404-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e di- fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1822/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZA- RO, depositata il 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolatoin quattro motivi av- verso la sentenza n. 1822/2016 della Corte d’appello di Catanzaro, pubbli- cata l’11 novembre 2016. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] con citazione del 22 marzo 2006 convenne la Regione Calabria davanti al Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento del compenso, ovvero in subordine dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., per le prestazioni professionali stragiudi- ziali svolte tra il 1996 e il 1997 in esecuzione dell’incarico di presidente di una commissione costituita per la valutazione delle controdeduzioni pre- sentate dai soggetti esclusi dai finanziamenti di progetti per la realizzazio- ne di infrastrutture produttive. In accoglimento dell’eccezione della convenuta Regione, il Tribunale di Ca- tanzaro, con sentenza del 12 giugno 2009, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] no, ha dichiarato che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione ne- gata dal primo giudice ed ha rimesso le parti davanti a quest’ultimo. I giu- dici di appello hanno affermato che, in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione vigentianteriormente al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - il quale era dipendente della Regione in- quadrato nel ruolo amministrativo come istruttore di 6° livello -, giacché volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore dell’ente pubblico che non trovavano titolo immediato e diretto nel rapporto di pub- blico impiego ed erano esorbitanti dalla sue mansioni tipiche, appartiene alla giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata ha sostenuto che l’attività espletata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in qualità di presidente della commissione sui finanziamenti delle infrastrutture produttive avesse natu- ra valutativa e deliberativa, restando priva di ogni correlazione con il rap- porto di pubblico impiego. La Corte d’appello di Catanzaro, per quanto qui rilevi, ha altresì negato che rivestisse efficacia di giudicato sulla giurisdi- zione la sentenza n. 5146 del 2009 resa inter partesdal Consiglio di Stato, concernendo la stessa una pretesa di differenze retributive per lo svolgi- mento dimansioni superiori a far tempo dal 22 dicembre 1998. 4. La trattazione del ricorso è stata rimessa dalla Prima Sezione Civile,con ordinanza interlocutoria del 23 maggio 2022,a queste Sezioni Unite e poi fissata in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c. 4.1. Le parti hanno depositato memorie. 5. Il primo motivo del ricorso della Regione Calabria deduce la violazione degli artt. 1, 5, 37 e 334 c.p.c., 2909 c.c.e 15 d.lgs. n. 397 del 1998. La censura si riferisce all’efficacia di giudicato sulla giurisdizione ritraibile dal- la la sentenza n. 5146 del 2009 del Consiglio di Stato. La ricorrente ri- chiama la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 – documento indicato come prodotto nel corso del giudizio di appello all’udienza del 28 gennaio 2014 - , recante riferimento alla nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], datata 25 novem- bre 1996, nella commissione per la valutazione delle controdeduzioni, a dimostrazione che anche tale mansione rientrò nella cognizione del giudi- zio amministrativo concluso con la sentenza n. 5146 del 2009, restando giustificato il riconoscimento della decorrenza delle mansioni superiori sol- tanto dal 22 novembre 1998alla luce della correlazione con l’entrata in vi- gore del d.lgs. n. 387/1998, come ritenuto dalla giurisprudenza ammini- strativa. Il secondo motivo del ricorso della Regione Calabria deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2699, 2700, 2701, 2702, 2719, 2909 c.c. Anche questo motivo si incentra sulla nota n. 1416 del 5 febbraio 1998, rientran- te nell’oggetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 5146 del 2009, e sottolinea le prerogative della [OSCURATO:PERSONA], cui era rimessa l’approvazione delle valutazioni della commissione presieduta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo del ricorso della Regione Calabria denuncia l’omesso esame della nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi riconoscere la giurisdizione amministra- tiva per le attività dedotte in lite, in quanto compiute dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] no quale delegato del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione, sottopo- ste all’approvazione della Giunta ed attinenti al rapporto di impiego per il periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998. 6. Può essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, per la mancata riproduzione in esso del testo della sentenza delConsiglio di Stato oggetto dell’invocato giudicato esterno. Innanzitutto, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferi- mento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 05/07/2013, n. 16887). D’altro canto, le censure indicano con sufficiente specificità le ragioni per cui il riconoscimento della giurisdizione ordinaria contenuto nella decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la portata della pregressa res iudi- cata. 7. I quattro motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono comunque infondati. 7.1. Va considerato come la consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che il giudicato sulla giurisdizione può formarsi -oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassa- zione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordi- nario per motivi attinenti alla giurisdizione - non soltanto per effetto di de- claratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di meri to e non in- vestita da specifica impugnazione, ma anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito. Sono dunque suscetti- bili di acquistare autorità di giudicato - anche in tema di giurisdizione - e di spiegare, perciò, i propri effetti in processi diversi da quello in cui sono state rese, quelle pronunce di giudici ordinari di merito o di giudici ammi- nistrativi, le cui statuizioni, eventualmente implicite, sulla giurisdizione si coniughino con statuizioni relative ai profili sostanziali del rapporto contro- verso, ferma la necessità che la decisione sia divenutairretrattabile e che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il giudizio culminato nel giudica- to esterno e quello pendente. L'incertezza sulla questione di giurisdizione può ritenersi, dunque, superata solo qualora un giudizio si concluda con una decisione di merito passata in giudicato, cui segua l'incontestabilità, con efficacia panprocessuale, della giurisdizione di provenienza della deci- sione medesima. In definitiva, il passaggio in cosa giudicata di una pro- nuncia del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo recante sta- tuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice adito su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, oggetto di esplicita declaratoria; sicché osta a che la giurisdizione di quel giudice possa essere contestata in successive contro- versie fra le stesse parti riguardanti domande aventi il titolo nel medesimo rapporto. Altrimenti, le pronunce dei giudici ordinari di merito, come quel- le dei giudici amministrativi, in punto di giurisdizione non sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale -e di spiegare, per- ciò, alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese (c.d. efficacia endoprocessuale) -. in quanto quelle pronunce statuiscono sol- tanto sull'esistenza di un presupposto processuale (la giurisdizione, ap- punto) - senza implicare alcun accertamento di merito che possa far stato tra le stesse parti (anche) in un processo diverso (Cass. Sez. Unite,14/12/2020, n. 28388 Cass. Sez. Unite, 02/ 03/2018, n. 4997; Cass. Sez. Unite, 21/07/2015, n. 15208; Cass. Sez. Unite, 27/10/2014, n. 22745; Cass. Sez. Unite, 13/10/2011, n. 21065; Cass. Sez. Unite, 18/12/2008, n. 29531; Cass. Sez. Unite, 10/08/2005, n. 16779; Cass. Sez. Unite, 04/04/2000, n. 95; Cass. Sez. Unite, 01/09/1999, n. 605). 7.2. Oggetto del presente giudizio di cassazione è la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., ha riformato la de- cisione di primo grado, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sul- la causa e rimesso la causa al giudice a quo. Si impone, pertanto, una decisione sulla giurisdizione, la quale è determi- nata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pre- giudica comunque le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponi- bilità della domanda stessa (art. 386 c.p.c.). La domanda introdotta con citazione del 22 marzo 2006 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale all’epoca dei fatti per cui è lite era dipendente della Regione Calabria inquadrato nel ruoloamministrativo come istruttore di 6° livello, è volta ad ottenere la condanna della stessa Regione al pa- gamento del compenso, ovvero in subordine dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., per le prestazioni svolte tra il 1996 e il 1997 quale presidente di una commissione costituita per la valutazione delle controdeduzioni presentate dai soggetti esclusi dai finanziamenti di progetti per la realizzazione di in- frastrutture produttive. Ne consegue che non riveste in questo giudizio efficacia digiudicato ester- no sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, come supposto dalla ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quin- ta, 1° settembre 2009, n. 5146. Questa sentenza ha accertato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era statoassunto a tempo indeterminato dalla Regione Calabria, prestando servizio dal 1983 dapprima con la qualifica funzionale di collaboratore e poi con la qualifica di istruttore al 6° livello. Lo stesso dipendente era stato peraltro assegnato all’ufficio legale contenzioso e contratti con provvedimento dell’assessore regionale al personale n. 5914 del 28 marzo 1983, con compiti sostitutivi del dirigente, funzioni profes- sionali di avvocato e di componente di commissioni di aggiudicazione di appalti. In relazione a tali mansioni superiori svolte in via di fatto, il Con- siglio di Stato ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retribu- tive fra il 6° e il 7° livello a decorrere dalla data del 22 novembre 1998, di entrata in vigore dell'art. 15 d.lgs. 29 ottobre1998, n. 387. La sentenza n. 5146 del 2009 del Consiglio di Stato recava, dunque, sta- tuizioni sul merito della pretesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quanto alle mansioni espletate presso l’ufficio legale contenzioso e contratti, con compiti sosti- tutivi del dirigente, funzioni di avvocato e di componente di commissioni di aggiudicazione di appalti, tutte attinenti al rapporto di impiego pubblico corrente tra le parti, ma non può estendere i suoi effetti sul presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in or- dine al rapporto che si venne a creare a seguito dell’incarico conferito allo stesso professionista di presiedere la commissione per la valutazione delle controdeduzioni dei soggetti esclusi dai finanziamenti delle infrastrutture produttive. Tale conclusione è avvalorata logicamente dal convincimento, che di seguito verrà chiarito, che quest’ultima attività fosse stata prestata, in realtà, al di fuori dei poteri organizzatori dell'ente e delle mansioni del dipendente correlate con il rapporto di pubblico impiego, e perciò non as- sunse rilevanza nell’ambito del thema decidendum di quel giudizio ammi- nistrativo sullo svolgimento di mansioni e sul corrispondente diritto del di- pendente al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore. 7.3. Il fatto che fosse stata prodotta nel giudizio amministrativo la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998, la quale richiamava la nomina dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1996 a presidente di quella commissione, non depone ex se per la incontestabilità del giudice amministrativo - giudice ratione temporis investito della giurisdizione sul rapporto di impiego pub- blico -per le pretese che trovano la loro causa petendi nella attività svolta dal Bordino in seno alla medesima commissione. Il giudicato, che si forma a norma dell’art. 2909 c.c., concerne il titolo dell’azione proposta e il bene della vita che ne forma oggetto, nonché le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di domanda e di eccezione che siano esplicitamentein- vestite dalla decisione, come anche le questioni che ne costituiscano pre- supposto logico e indefettibile della decisione stessa, non anche tutti i fatti che pur siano stati allegati dalle parti nelle loro difese, o che altrimenti, come nella specie si assume dalla ricorrente, emergano dalla documenta- zione prodotta, senza però assurgere ad elementi costitutivi delle recipro- che prospettazioni né dell’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza. 7.4. Esclusa la rilevanza dell’invocato giudicato esterno, l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario contenuta nella sentenza impugna- ta è corretta, sul presupposto che l’oggetto della domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avente il suo petitum sostanziale nel compenso dell’attività svolta tra il 1996 e il 1997 quale presidente della commissione chiamata a valutare le controdeduzioni dei soggetti esclusi dai finanziamenti destinati ad infrastrutture produttive, non trovava titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, trattandosi, piutto- sto, di prestazioni asseritamente esorbitanti dalle mansioni tipiche del di- pendente e riconducibili ad un diverso rapporto di lavoro autonomo costi- tuito tra le stesse parti, e rappresentando, peraltro, la qualificafunzionale rivestita dal Bordino nella struttura organizzativa dell’Ufficio legale della Regione solo un presupposto di idoneità per far luogo alla nomina a com- ponente della commissione (così Cass. Sez. Unite, 27/01/2009, n. 1875; Cass. Sez. Unite, 31/07/2008, n. 20754 ; Cass. Sez. Unite , 19/10/2006, n. 22425; Cass. Sez. Unite , 04/11/1994, n. 9132 ; Cass. Sez. Unite , 15/02/1994, n. 1469). 7.5. Questa conclusione è anche frutto di un congruo apprezzamento di fatto contenuto nella sentenza della Corte d’appello di Catanzaro circa l’estraneità dell’attività del presidente della commissione rispetto alle mansioni del dipendente regionale, apprezzamento comunque operato unicamente ai fini della decisione sulla giurisdizione e senza perciò pregiu- dicare la decisione sul merito sulla fondatezza della pretesa azionata; né la sentenza del giudice amministrativo può essere invocata come giudicato esterno sulla giurisdizione sollecitando in sede di legittimità valutazioni di stretto merito sui presupposti di fatto della questione in essa risolta. 7.6. Le argomentazioni fin quisvolte dimostrano anche la carenza di deci- sività della nota n. 1416 del 5 febbraio 1998, ove intesa quale fatto storico che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controver- sia. Tale nota è stata presa in considerazione dalla Corte d’appello, ancor- ché la sentenza impugnata vi abbia dato rilievo ai fini dello svolgimento di compiti sostitutivi del dirigente, funzioni professionali di avvocato e di componente di commissioni di aggiudicazione di appalti, di tal ché il ricor- rente, in realtà, auspica una diversa valutazione del documento comunque esaminato, al fine di ricavarne un diverso apprezzamento sul piano delle regole inferenziali. 7.7. Quanto fin qui esposto vale, infine, a considerare che non deve farsi applicazione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (il quale at- tribuisce al giudice amministrativo le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, ove proposte entro il 15 settembre 2000), non rientrando la causa, sulla base del dedotto petitum sostanziale, tra le controversie relative ad un rapporto di lavoro alle di- pendenze di una pubblica amministrazione. 8.Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsa- re al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liqui- dato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al contro- ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del