CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33344/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EPPINA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha confermato la decisione del Tribunale di Matera che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati di cui agli artt. 392, 393 e 614 )aggravato)c Preso atto della memoria depositata nell'interesse dell'imputata; Rilevato che il motivo, che investe l'assenza di specificità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio è inedito e pertanto non consentito in sede di legittimità. Invero, la fotek' censura è riferita alla dosimetria della pena e non valutazione delle circostanze aggravanti, sicché la stessa non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, in ogni caso, che il motivo relativo al trattamento sanzionatorio peccava di specificità anche nella sua formulazione dinanzi alla corte territoriale, da cui l'inammissibilità dello stesso; [OSCURATO:PERSONA], comunque, che la lettura complessiva delle argomentazioni rese nel provvedimento in verifica consente la comprensione delle argomentazioni che hanno indotto alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell •ki. ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.MI i SET 2975 -2- L'ASSISTENTE Dott.ssa Kat i mente