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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48373/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano vizi motivazionali in relazione alle doglianze difensive dell'appello con riguardo alla ricostruzione dinamica della fattispecie, alla mancanza del requisito dell'unitarietà della condotta di sottrazione e di successiva violenza per procurarsi l'impunità, nonché in ordine alla sussistenza del dolo di rapina, sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e, sia pure sinteticamente, disattesi dalla Corte di merito ( si veda in particolare pag. 4 in cui si sottolinea che l'imputato, nell'immediatezza del fatto, usò violenza nei confronti del Galli che lo inseguiva, al fine di procurarsi l'impunità); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato ovvero, nel caso di delitto tentato, bisogna avere riguardo all'entità del danno patrimoniale che, secondo un giudizio di prognosi postuma, la vittima avrebbe sofferto se il reato fosse stato portato a compimento ( cf. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si lamentano vizi motivazionali in relazione alle doglianze difensive dell'appello con riguardo alla ricostruzione dinamica della fattispecie, alla mancanza del requisito dell'unitarietà della condotta di sottrazione e di successiva violenza per procurarsi l'impunità, nonché in ordine alla sussistenza del dolo di rapina, sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e, sia pure sinteticamente, disattesi dalla Corte di merito ( si veda in particolare pag. 4 in cui si sottolinea che l'imputato, nell'immediatezza del fatto, usò violenza nei confronti del Galli che lo inseguiva, al fine di procurarsi l'impunità); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato ovvero, nel caso di delitto tentato, bisogna avere riguardo all'entità del danno patrimoniale che, secondo un giudizio di prognosi postuma, la vittima avrebbe sofferto se il reato fosse stato portato a compimento ( cf. sul punto pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 nove
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