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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12688/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 13695-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- TRMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] RAPP.TE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

14. R.G. n. 13695/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna della convenuta a risarcire i danni subiti, pari al costo delle opere necessarie ad eliminare i difetti presenti negli immobili venduti dalla convenuta, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 85.105,67 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e 16.377,09 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 14 marzo 2017, n. 398, ha respinto il gravame.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona dei loro legali rappresentanti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello ha pretermesso l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1669 c.c., ritualmente sollevata dalla ricorrente in primo e in secondo grado, limitandosi ad esaminare l'eccezione di decadenza del medesimo diritto.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di gravame che censurava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione alla decadenza o alla prescrizione dell'azione, ha anzitutto affermato la tempestività della denunzia effettuata il 6 aprile 2005, in quanto la consapevolezza dell'esistenza dei vizi si era avuta con la perizia del 6 luglio 2004; la Corte d'appello ha poi rilevato la tempestività dell'atto di citazione in giudizio (posto in essere il 20 luglio 2005), così affermando il rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. e l'infondatezza dell'eccezione.2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": in via subordinata la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato la tempestività della denunzia dei vizi.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte d'appello ha affermato che alla data del 13 luglio 1999 non poteva ritenersi acquisita alcuna consapevolezza dell'esistenza dei vizi da parte degli appellati e l'insufficienza a tal fine della lettera del 4 febbraio 2002, così che la consapevolezza richiesta coincideva con la perizia di parte del 6 luglio 2004.

In tal modo la Corte d'appello ha fatto applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo il quale "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (così, ex multis, Cass. n. 1463/2008).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 4.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 13695-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- TRMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] RAPP.TE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA E. GIANTURCO, 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 398/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 14. R.G. n. 13695/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna della convenuta a risarcire i danni subiti, pari al costo delle opere necessarie ad eliminare i difetti presenti negli immobili venduti dalla convenuta, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 85.105,67 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e 16.377,09 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 14 marzo 2017, n. 398, ha respinto il gravame. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona dei loro legali rappresentanti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo contesta "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello ha pretermesso l'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1669 c.c., ritualmente sollevata dalla ricorrente in primo e in secondo grado, limitandosi ad esaminare l'eccezione di decadenza del medesimo diritto. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello, nell'esaminare il motivo di gravame che censurava la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in relazione alla decadenza o alla prescrizione dell'azione, ha anzitutto affermato la tempestività della denunzia effettuata il 6 aprile 2005, in quanto la consapevolezza dell'esistenza dei vizi si era avuta con la perizia del 6 luglio 2004; la Corte d'appello ha poi rilevato la tempestività dell'atto di citazione in giudizio (posto in essere il 20 luglio 2005), così affermando il rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. e l'infondatezza dell'eccezione.2) Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": in via subordinata la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato la tempestività della denunzia dei vizi. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha affermato che alla data del 13 luglio 1999 non poteva ritenersi acquisita alcuna consapevolezza dell'esistenza dei vizi da parte degli appellati e l'insufficienza a tal fine della lettera del 4 febbraio 2002, così che la consapevolezza richiesta coincideva con la perizia di parte del 6 luglio 2004. In tal modo la Corte d'appello ha fatto applicazione del costante orientamento di questa Corte secondo il quale "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo" (così, ex multis, Cass. n. 1463/2008). II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 4.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della sezione II civile, in d
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