CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 26350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 30/03/2026 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento delprovvedimento impugnato con trasmissione al Tribunale di Bologna per nuovoesame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugnal’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, che ha dichiarato l’inam-missibilità dell’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. presentato dall’odierno ricor-rente avverso il decreto in data 10/02/2026 del G.i.p. del Tribunale di Bologna,che aveva rigettato l’istanza di reintegrazione del possesso avanzata dal pubblicoministero, ai sensi dell’art. 321-bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiall’art. 634-bis cod. pen.L’inammissibilità veniva dichiarata sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosselegittimato a proporre appello avverso quel provvedimento.2. Il ricorrente deduce: violazione ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.,per inosservanza e falsa applicazione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in relazioneagli artt. 321-bis cod. proc. pen. e 634-bis cod. pen., con conseguente illegittimitàdella declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione e vio-lazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso la legittima-zione del proprietario-persona offesa a proporre appello ex art. 322-bis cod. proc.pen. avverso il decreto di rigetto della reintegrazione nel possesso.Si assume, in particolare: (a) che l'art. 321-bis cod. proc. pen., essendo col-locato nel Capo II del Titolo II del Libro IV del codice di rito, dedicato al sequestropreventivo, è concettualmente assimilabile al genus di tale misura cautelare reale,con conseguente applicabilità del medesimo regime impugnatorio previsto dagliartt. 322 ss. cod. proc. pen.; (b) che la posizione giuridica del ricorrente non èquella di un mero terzo estraneo, bensì quella di persona offesa dal reato di occu-pazione arbitraria ex art. 634-bis cod. pen. e di proprietario titolare di una posi-zione giuridica autonomamente protetta, corrispondente al requisito di chi"avrebbe diritto" alla restituzione ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., locu-zione che rimanda a una valutazione prognostica e non a un accertamento defini-tivo del diritto; (c) che la distinzione tra facere e dissequestro è priva di fonda-mento giuridico, atteso che anche la reintegrazione nel possesso produce l'effettodi ripristinare la disponibilità del bene in capo al titolare; (d) che la lettura accoltadal Tribunale determina un inaccettabile vuoto di tutela costituzionalmente rile-vante, giacché - esclusa la legittimazione della persona offesa e non sussistendoalcun obbligo del pubblico ministero di impugnare il decreto di rigetto - la vittimadell'occupazione arbitraria resterebbe priva di qualsiasi strumento di tutela imme-diata del proprio diritto costituzionale all'abitazione, in palese contrasto con gliartt. 3, 24 e 111 Cost.; (e) che tale disparità di trattamento rispetto al terzo pro-prietario di un bene sequestrato preventivamente, che è invece legittimato a im-pugnare il rigetto della restituzione ex art. 322-bis cod. proc. pen., non trova al-cuna giustificazione razionale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso per l’annullamento del prov-vedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per nuovoesame, ritenendo che il proprietario-persona offesa non possa essere differenziatodal pubblico ministero quanto alla legittimazione a impugnare il decreto di rigetto,e che un’interpretazione costituzionalmente orientata imponga di estendere il re-gime impugnatorio del sequestro preventivo al nuovo istituto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno a illustrare.1.1. La questione che si solleva con il ricorso riguarda la sussistenza, in capoalla persona offesa del reato di cui all’art. 634-bis cod. pen., della legittimazione aimpugnare con appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. il provvedimentocon cui il giudice ha rigettato la richiesta di reintegrazione del possesso avanzatadal pubblico ministero ai sensi dell’art. 321-bis, comma 1, cod. proc. pen.1.2. La stessa involge e condiziona, in via di pregiudizialità logico-sistema-tica, la sussistenza della legittimazione della persona offesa a proporre il ricorsoper cassazione, oggi in esame, avverso l’ordinanza del Tribunale che ha dichiaratol’inammissibilità dell’appello presentato ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.2. Giova premettere, in punto di fatto, che il procedimento penale nel cuiambito si inserisce la vicenda cautelare oggetto del presente ricorso vede indagatoShjurti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 634-bis, comma 1, seconda parte, cod. pen.(c.d. “occupazione truffaldina”, da distinguersi dalle diverse condotte, previste dallamedesima norma, e definite in dottrina come “occupazione violenta” e“intermediazione nell’occupazione”).La vicenda ha origine nella stipula, in data 16 novembre 2022, di un contrattopreliminare di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile sitoin [OSCURATO:PERSONA] (BO) e [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forza di successivaintegrazione contrattuale dell'8 novembre 2023, veniva immesso nel godimentoanticipato del bene con obbligo di corrispondere un canone mensile di euro 1.600,00sino alla stipula del contratto definitivo.Corrisposto il canone per sole quattro mensilità, l'occupazione si è protrattasenza addivenirsi alla stipula del contratto definitivo; l'immobile costituisce, peraltro,la residenza anagrafica del [OSCURATO:PERSONA].Va sin d'ora precisato che il ricorso non investe profili attinenti al fumuscommissi delicti.3. Sulla base di tali dati fattuali, avviata l’indagine nei confronti di TefikShjurti per il reato di cui all’art. 634-bis cod. pen., in data 10 gennaio 2026, ilpubblico ministero formulava richiesta di reintegrazione nel possesso dell'immobileai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen., nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ein favore di [OSCURATO:PERSONA].Con decreto del 10 febbraio 2026, il G.i.p. del Tribunale di Bologna rigettavala richiesta ritenendo la vicenda "di natura squisitamente civilistica" e l'inapplica-bilità dell'art. 634-bis cod. pen. per ragioni di diritto intertemporale, sul presuppo-sto dell'insussistenza del fumus del reato contestato.3.1. In data 19 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avversoil decreto di rigetto del G.i.p. ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., chiedendola riforma del provvedimento e la sua reintegrazione nel possesso dell'immobile.Con ordinanza del 30 marzo 2026 il Tribunale di Bologna dichiarava l'appelloinammissibile per difetto di legittimazione, con condanna del ricorrente al paga-mento delle spese del procedimento di impugnazione.3.2. Il Tribunale fondava la declaratoria di inammissibilità su una triplice ar-gomentazione.In primo luogo, rilevava che l'art. 321-bis cod. proc. pen. non prevede alcunalegittimazione del terzo interessato ad impugnare il decreto di rigetto, in quantodetto istituto - diversamente dalla restituzione ex art. 321 cod. proc. pen. - pre-supporrebbe l'accertamento definitivo del diritto alla restituzione del bene, accer-tamento non ancora intervenuto nel caso di specie.In secondo luogo, osservava che il bene non è affatto sequestrato ma èlibero da vincoli, sicché il provvedimento richiesto implica un facere (la reintegra-zione nel possesso) e non un mero dissequestro, con conseguente impossibilità diriconoscere al proprietario una posizione processuale assimilabile a quella dell'a-vente diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.In terzo luogo, concludeva che l'unico soggetto legittimato a dolersi del de-creto di rigetto del G.i.p. e ad impugnarlo è il pubblico ministero.Il Tribunale escludeva infine la sussistenza di una questione di legittimitàcostituzionale non manifestamente infondata, ritenendo che gli istituti del riesamereale e della reintegrazione nel possesso dell'immobile disciplinino situazioni diffe-renti e giustifichino disparità di trattamento tra situazioni non sovrapponibili.Da qui l’impugnazione oggi in esame, come sintetizzato nella narrativa infatto.4. Passando all’esame del quadro normativo, va osservato che l'art. 321-biscod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 11 aprile2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.La disposizione è rubricata "Reintegrazione nel possesso dell'immobile" ed ècollocata nel Capo II del Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale, ossianel medesimo capo dedicato al sequestro preventivo (artt. 321 ss. cod. proc. pen.),immediatamente dopo l'art. 321 cod. proc. pen. che disciplina il sequestro preven-tivo stricto sensu.La sua struttura prevede, al comma 1, che su richiesta del pubblico ministeroil giudice competente - individuato nel G.i.p. nella fase delle indagini preliminari –disponga, con decreto motivato, la reintegrazione nel possesso dell'immobile odelle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'art. 634-bis cod.pen.I successivi commi 2-7 disciplinano la procedura d'urgenza attivabile dallapolizia giudiziaria per l'ipotesi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione ef-fettiva del denunciante.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa al decreto-legge n. 48/2025 qualifica esplicitamenteil nuovo strumento come misura «volta alla reintegrazione nel possesso dell’im-mobile oggetto di occupazione arbitraria», con l’obiettivo di apprestare una tutelacautelare urgente e immediata a presidio del diritto all’abitazione della personaoffesa.La ratio dichiarata è quella di uno strumento cautelare a efficacia immediata,alternativo ai rimedi civili. E la stessa dottrina riconosce che la reintegrazione nelpossesso rappresenta una misura cautelare sui generis, con finalità prettamenteristorativa che probabilmente avrebbe necessitato di un capo ad essa interamentededicato, anziché la mera interpolazione, senza alcun adattamento degli aspettisistematici, di quello relativo al sequestro preventivo.5. Così enucleati i tratti essenziali della norma, si deve verificare se il micro-sistema previsto nei capi II e III, del Titolo II del Libro IV, nel cui ambito il legisla-tore ha collocato l’istituto della reintegrazione del possesso, attribuisca alla per-sona offesa la legittimazione ad impugnare il provvedimento del giudice che rigettila richiesta avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 321-bis, comma 1,cod. proc. pen.Più nello specifico, in relazione al caso in esame, occorre stabilire se la per-sona offesa dal reato di cui all’art. 634-bis cod. proc. pen. sia legittimato a impu-gnare con appello, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., il provvedimento concui il giudice abbia rigettato la richiesta di reintegrazione nel possesso avanzatadal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321-bis, comma 1, cod. proc. pen.Dalla soluzione del quesito discende, quale evidente conseguenza logico-si-stematica, la sussistenza o meno della legittimazione a proporre ricorso per cas-sazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. del provvedimento con cui il Tribunaleha definito l’appello presentato ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.5.1. Trattandosi di verifica in tema di mezzi d’impugnazione, la disamina devetenere conto del principio di tassatività che presidia tale materia e che osta a un'e-stensione del regime di cui agli artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen. che non siafondata su un'espressa previsione di legge.L'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che il diritto a impu-gnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentrel'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., coordinato con il comma 2, sanciscel'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, dell'impugnazione proposta da chi nonè legittimato.Si tratta di un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali, chevieta l'applicazione analogica sia quanto ai soggetti legittimati sia quanto aiprovvedimenti impugnabili: il silenzio della legge equivale, in questa materia, aesclusione.5.2. Va dunque rilevato che l’art. 322-bis cod. proc. pen. individua -in modotassativo- sia i soggetti legittimati a proporre appello, sia i provvedimenti suscet-tibili di appello.Quanto ai soggetti, annovera “il pubblico ministero, l'imputato e il suo difen-sore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbediritto alla loro restituzione”.La norma non indica la persona offesa quale soggetto legittimato a proporreappello e, dovendosi ovviamente escludere che essa possa essere identificata conil pubblico ministero, con l’imputato e il suo difensore, rimane da stabilire se possafarsi rientrare nella nozione di “persona alla quale le cose sono state sequestrate”o in quella della “persona che avrebbe diritto alla loro restituzione”.Può agevolmente escludersi che la persona offesa, nel caso in esame, possafarsi rientrare nella categoria delle persone alle quali le cose sono state seque-strate, sulla base dell’ovvia considerazione che nella vicenda in esame manca unprovvedimento di sequestro.Bisogna dunque concentrarsi sulla figura della “persona che avrebbe dirittoalla loro restituzione” (dei beni sequestrati), che, sulla base delle deduzioni delladifesa e della requisitoria del pubblico ministero, sembra l’unica cui potersi astrat-tamente assimilare la persona offesa.5.3. Il ricorrente e il pubblico ministero, invero, sostengono che la reintegra-zione nel possesso ex art. 321-bis cod. proc. pen. sia concettualmente assimilabileal sequestro preventivo, sì da giustificare, anche in assenza di espressa previsione,l'estensione del regime impugnatorio degli artt. 322 e seguenti del codice di rito.5.3.1. A parere del [OSCURATO:PERSONA], detta impostazione concettuale non può essereaccolta, in quanto la collocazione topografica dell'art. 321-bis cod. proc. pen. all'in-terno del Capo dedicato al sequestro preventivo costituisce, invero, un mero indiziodi affinità funzionale tra i due istituti – entrambi rispondenti a un'esigenza di tutelacautelare urgente in ambito penale – ma non può essere utilizzato come criteriodi estensione in via analogica del regime impugnatorio, il quale è governato -comegià rimarcato- dal principio di tassatività sancito dall'art. 568, comma 3, cod. proc.pen.L'art. 321-bis cod. proc. pen. disciplina un istituto strutturalmente diversodal sequestro preventivo, in quanto non comporta l'apprensione coattiva di unbene, bensì ordina una condotta positiva di reintegrazione nel possesso in favoredel soggetto legittimato; la sua finalità è quella di neutralizzare la situazione diillecito penale permanente, non di vincolare un bene alla disponibilità dell'autoritàgiudiziaria.Mentre il sequestro preventivo costituisce un vincolo di indisponibilità impo-sto sul bene attinto dal provvedimento cautelare, la reintegrazione nel possessoex art. 321-bis cod. proc. pen. presuppone, all'opposto, un bene libero da vincolie nella materiale disponibilità di un soggetto terzo, e mira non già a rimuovere unvincolo già impresso alla cosa, bensì a imporre un facere, ossia il trasferimentocoattivo del possesso in favore della persona offesa, per come correttamente rile-vato dai giudici del provvedimento impugnato.La reintegrazione ex art. 321-bis è un provvedimento costitutivo di un nuovoassetto possessorio su un bene attualmente privo di vincoli: non revoca un seque-stro, ma ordina un trasferimento coattivo del possesso.5.3.2. Da ciò discende che la persona offesa non è «chi avrebbe diritto allarestituzione» di una cosa sequestrata, perché il bene non è sequestrato e non vi ènulla da restituire in senso tecnico.Non è pertanto consentita, in forza del solo argomento topografico, l'esten-sione del regime degli artt. 322 e 322-bis (e 325) cod. proc. pen. a un provvedi-mento che non condivide né la struttura né il contenuto del sequestro preventivoe in relazione a mezzi d’impugnazione che presuppongono strutturalmente l’esi-stenza di un vincolo reale già costituito.Si oppone alla conclusione sostenuta dal ricorrente il dato letterale dellanorma, che attribuisce la legittimazione soltanto al soggetto che avrebbe dirittoalla restituzione delle cose sequestrate, così che il sequestro costituisce un pre-supposto ineliminabile al fine della individuazione del soggetto legittimato a impu-gnare.La legittimazione della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" edella "persona che avrebbe diritto alla restituzione" ai sensi degli artt. 322-bis e325 cod. proc. pen., invero, presuppone che un provvedimento di sequestro siastato adottato, atteso che solo in tal caso è apprezzabile l'interesse di tali soggettia contrastare la legittimità del provvedimento cautelare per conseguire la restitu-zione del bene.Il proprietario-persona offesa non è, dunque, «chi avrebbe diritto alla resti-tuzione» di una cosa sequestrata, perché nulla, in senso tecnico, è stato seque-strato e il provvedimento richiesto implica un facere, ossia la reintegrazione nelpossesso, non riconducibile allo schema del dissequestro, sicché la norma invocatanon è applicabile per difetto del suo stesso presupposto logico e testuale.6. Una conferma della correttezza di tale linea interpretativa si rinviene nelladisciplina del regime impugnatorio del sequestro preventivo, rispetto al quale que-sta Corte, con orientamento pacifico e mai contrastato, ha già avuto modo di af-fermare che la persona offesa non è legittimata a proporre impugnazione avversoil provvedimento con cui il giudice disattenda la richiesta di sequestro preventivoformulata dal pubblico ministero (Sez. 6, n. 35160 del 09/07/2009, Ventura, Rv.244771-01; Sez. 5, n. 18556 del 27/03/2013, Forti, Rv. 255384-01; Sez. 6, n.1770 del 15/04/2025, Musumeci, non massimata).6.1. Le ragioni del mancato riconoscimento alla persona offesa della legitti-mazione a impugnare vengono illustrate con il richiamo al principio di tassativitàsancito dall’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., che impone una lettura rigorosadel dato testuale: «l'art. 325 c.p.p., comma 1, in sintonia con la previsione di cuiall'art. 322-bis cod. proc. pen., comma 1 relativa all'appello, individua i soggettilegittimati a proporre ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preven-tivo, conferendo il corrispondente diritto al P.M., all'imputato e al suo difensore,alla persona cui le cose sono state sequestrate e a "quella che avrebbe diritto allaloro restituzione". Invero, una lettura logico-sistematica della disposizione con-sente di affermare che la legittimazione della "persona alla quale le cose sono statesequestrate" e della "persona che avrebbe diritto alla restituzione" presuppone cheun provvedimento di sequestro sia stato adottato, perché solo in tal caso è ap-prezzabile l'interesse di tali soggetti a contrastare la legittimità del provvedimento,per conseguire la restituzione del bene. Non può fondatamente ritenersi, stante latestuale previsione della disposizione in esame, che la legittimazione all'impugna-zione sia correlata al diritto di un determinato soggetto di conseguire la restitu-zione dei beni oggetto della richiesta di sequestro preventivo disattesa dal Gip»(Sez. 5, n. 18556/2013, cit.).Tale ultimo profilo è stato ulteriormente precisato osservandosi che, dal datotestuale emerge che il legislatore non ha inteso conferire un potere d’impugnazionealla persona offesa, anche quando potesse astrattamente vantare interessi di na-tura restitutoria o risarcitoria sul bene, in quanto tali interessi, di natura privati-stica, trovano piena tutela nell'ambito della normativa civilistica, attraverso le ap-posite azioni, anche di natura cautelare, ivi esperibili, e non possono essere fattivalere strumentalizzando istituti che perseguono una diversa e specifica finalitàpubblicistica (Sez. 6, n. 35160/2009, cit.).Si è, dunque, aggiunto che «il sequestro preventivo, in quanto misura cau-telare reale, è adottato dal giudice su richiesta del pubblico ministero, sicché lalegittimazione a impugnare da parte dei predetti soggetti privati anche nell'ipotesifinalizzata, [..] a contrastare il rigetto della richiesta di sequestro preventivo im-plicherebbe una sorta di surroga del potere esclusivo del pubblico ministero, unicosoggetto portatore dell'interesse dello Stato di perseguire le attività criminose e,in tale veste, il solo legittimato a chiedere al giudice l'adozione della cautela realeonde evitare "che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa ag-gravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione dialtri reati" (art. 321 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 1770/2025, cit.).6.2. Tutte ragioni ora esposte sono sovrapponibili al caso in esame e coerentialla posizione giuridica riconosciuta alla persona offesa nel procedimento penale,nel cui ambito è soggetto processuale titolare di diritti e facoltà espressamentericonosciute dalla legge – segnatamente dagli artt. 90 ss. cod. proc. pen. – manon ha poteri d’iniziativa.I poteri che le sono attribuiti sono di natura sollecitatoria e di impulso: lapersona offesa può presentare memorie e indicare elementi di prova, può opporsialla richiesta di archiviazione, può chiedere al pubblico ministero di proporre im-pugnazione avverso i provvedimenti che la riguardino, ma non le viene ricono-sciuta una legittimazione processuale autonoma a promuovere o a proseguire l'a-zione cautelare in sostituzione del pubblico ministero.7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per sollevarequestione di legittimità costituzionale della disciplina in esame, per contrasto congli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione dellapersona offesa a impugnare il decreto di rigetto della richiesta di reintegrazionenel possesso ex art. 321-bis cod. proc. pen.7.1. Sul punto, non può che richiamarsi quanto già affermato dalla Cortecostituzionale, con riferimento alla materia del sequestro preventivo, in relazionea censure sovrapponibili a quelle oggi prospettate.Con l'ordinanza n. 334 del 10 luglio 1991, la Corte costituzionale ha dichia-rato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.321 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui nonconsente alla persona offesa querelante di richiedere il sequestro preventivo, rile-vando che l'esercizio del potere di sequestro preventivo, essendo finalizzato a in-terrompere l'iter criminoso o a impedirne la progressione, è ispirato a un'evidenteratio di prevenzione del reato e non può che spettare al pubblico ministero inquanto parte pubblica.L'esigenza di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attivitàcriminosa e dei suoi effetti – che è la funzione propria dell'istituto – non può con-fondersi con l'eventuale interesse della persona offesa alla cessazione della situa-zione di illecito, che non sempre sussiste e che è comunque distinto dall'interesseall'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza, l'interesse individuale alla cessa-zione dell'illecito non deve necessariamente trovare la propria garanzia, neppurein forma indiretta, negli strumenti del processo penale, apparendo sufficiente-mente tutelato dalle misure cautelari esperibili in sede civile.Con l'ordinanza n. 428 del 1998, la Corte costituzionale, investita della me-desima questione con riferimento agli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 cod. proc. pen.e ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 101 Cost., ha ribadito che la mancata previ-sione del potere della persona offesa di impugnare il provvedimento di rigetto delsequestro preventivo è diretta e coerente conseguenza del difetto di legittimazionedi tale soggetto a richiedere la misura, difetto già ritenuto non contrastante con laCostituzione.Le ragioni poste a fondamento di tali pronunce si attagliano anche alla fatti-specie oggi in esame.7.2. La reintegrazione nel possesso ex art. 321-bis cod. proc. pen. è, al paridel sequestro preventivo, strumento cautelare a iniziativa riservata al pubblico mi-nistero, chiamato ad agire a tutela di un interesse pubblicistico di repressione eneutralizzazione dell'illecito penale in atto; l'interesse del proprietario-persona of-fesa a conseguire la disponibilità materiale dell'immobile è, per contro, interesseprivatistico e individuale, distinto da quello sotteso all'azione del pubblico mini-stero, e trova adeguata sede di tutela negli strumenti offerti dal processo civile –azioni possessorie, sequestro giudiziario, provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod.proc. civ. – che assicurano, peraltro, un contraddittorio pieno non comparabile conquello, necessariamente sommario, del procedimento cautelare penale.7.3. La conclusione così raggiunta, peraltro, non determina un vuoto di tutelacostituzionalmente inaccettabile.A tale proposito, deve, per un verso, ribadirsi quanto già chiarito dalla Cortecostituzionale: l'interesse della persona offesa alla cessazione della situazione diillecito e al recupero del possesso dell'immobile trova, infatti, piena e autonomatutela nelle azioni civilistiche a ciò preordinate. Ma non solo. La dedotta illegittimitàdel provvedimento potrà essere fatta valere in via endoprocedimentale o differita,tando il pubblico ministero a disporre la restituzione dell’immobile o il giudice arivalutare i presupposti del provvedimento in sede successiva.Per altro verso, nel caso in esame, risulta dagli atti che la persona offesa hain effetti attivato tali strumenti civilistici, avendo già proposto ricorso in sede civile,il che dimostra la concreta operatività delle vie di tutela alternative e smentisce ladenunciata assenza di rimedi.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, può, dunque, affermarsi ilseguente principio di diritto: “In tema di reintegrazione nel possesso dell'immobileex art. 321-bis cod. proc. pen., la persona offesa dal reato di cui all'art. 634-biscod. pen. non è legittimata a proporre appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. av-verso il decreto di rigetto della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero,né, di conseguenza, a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile tale appello”.9. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, perl'insussistenza della legittimazione della persona offesa a proporre impugnazioneavverso il decreto di rigetto della richiesta di reintegrazione nel possesso avanzatadal pubblico ministero ai sensi dell’art. 321-bis cod. proc. pen., con assorbimentodi ogni altra ulteriore questione.10. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammis-sibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euromille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]