CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 3717/2024, depositata il 03/06/2024, notificata il 05/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività professionale diodontoiatra, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diRoma, l’avviso di accertamento n. TK3015202984/2020, con cui l’Agenziadelle entrate aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione presentataper l’anno d’imposta 2015, accertando, ai fini Irpef e Irap, un maggiorcompenso da lavoro autonomo di euro 131.548,69. In particolare, perquanto ancora interessa in questa sede, l’Ufficio riteneva non giustificabiliNumero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026specifici versamenti sui conti correnti bancari per un importo di euro107.930,00, in quanto non ricollegabili agli asseriti prelievi con carte dicredito.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: l’illegittimità dellapretesa erariale per difetto e contraddittorietà di motivazione dell’attoimpugnato, l’inesistenza della notifica a mezzo Pec dell’accertamento,nonché la violazione dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 perassenza di attestazione di conformità dell’atto.La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avessefornito prova contraria rispetto alla presunzione di maggior redditodesumibile dai versamenti bancari, ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.2. Il contribuente proponeva appello, che veniva accolto dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2).3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi ad un solo motivo.Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione allostesso della procura speciale di cui all’art. 366, n. 5, c.p.c.In proposito, è sufficiente rilevare che, in tema di contenziosotributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione inrappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto daquest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specificamenzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra icontenuti necessari del ricorso «l'indicazione della procura, se conferitacon atto separato», fa riferimento esclusivamente alla procura intesacome negozio processuale attributivo dello ius postulandi, peraltro nonNumero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026necessario quando il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato, enon invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale aldifensore (Cass. 29/10/2020, n. 23865; Cass. 04/11/2016, n. 22434;Cass. 05/07/2011, n. 14785).2. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2728, 2729 e 2697c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2ritenuto che il contribuente avesse fornito prova analitica che i versamentibancari erano conseguenza delle anticipazioni effettuate con le carte dicredito, così superando la presunzione di cui al citato art. 32, e che iltermine di dieci giorni tra le anticipazioni ed i versamenti, indicatodall’Ufficio come limite temporale di congruità tra le predette operazioni,non fosse supportato da alcuna motivazione logico-giuridica.In particolare, il contribuente, con il ricorso in appello, avevasemplicemente ribadito quanto già sostenuto in sede di contraddittoriopreliminare all’emissione dell’accertamento e nel giudizio di primo grado,ossia la riferibilità dei versamenti bancari a precedenti addebiti presentisugli estratti conto delle carte di credito. Tali argomentazioni, tuttavia,erano già state prese in considerazione dall’Ufficio in sede diaccertamento, all’esito del quale erano state recuperate a tassazionesolamente le operazioni bancarie rimaste senza alcuna prova analitica esupportate da mere dichiarazioni prive di adeguata documentazioneprobatoria, come si evinceva dalla motivazione dell’impugnato avviso diaccertamento. In particolare, i versamenti effettuati oltre i 10 giorni dalladata del prelevamento effettuato con carte di credito non erano statiritenuti giustificati per l’importo complessivo di euro 107.930,00. La CGT-2, invece, ha accolto l’appello del contribuente semplicemente ritenendoirrilevante il mancato rispetto del predetto termine di 10 giorni, facendocosì venir meno l’onere facente capo al contribuente di provare in manieraanalitica e precisa i movimenti bancari contestati dall’Ufficio.Numero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026Quest’ultimo, inoltre, non aveva ritenuto giustificati i versamentiriferiti dal contribuente a fatture emesse dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA],difettando anche in tal caso una prova analitica, posto che lagiustificazione addotta era costituita da mere dichiarazioni delcontribuente, che non erano fiscalmente rilevanti e che non consentivanodi superare la presunzione legale atta a dimostrare che i versamentiriscontrati fossero riferibili ad operazioni imponibili.La CGT-2 avrebbe dovuto verificare se il contribuente avesse fornitouna prova analitica e specifica, in relazione a ciascun versamentobancario, della non imponibilità delle contestate operazioni, dando atto insentenza delle relative risultanze, anziché imporre all’Agenzia un onereprobatorio non dovuto, pretendendo che questa fornisse la prova che, conriferimento a ciascuna delle operazioni contestate al contribuente,quest’ultimo avesse violato la normativa in esame.3. Il motivo - da ritenersi ammissibile, in quanto volto non apretendere un nuovo giudizio di merito, bensì a denunciare, con precisaindividuazione della ratio decidendi meritevole di censura, la violazione delmeccanismo presuntivo di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 – èfondato.4. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in temadi accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, che tutti i movimentisui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, sipresumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, edell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, riferiti all'attivitàeconomica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi qualicorrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nellaproduzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che isingoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass.18/09/2024, n. 25043; Cass. 30/12/2015, n. 26111). Trattasi dipresunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessitaNumero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729c.c. per le presunzioni semplici (Cass. 04/04/2024, n. 8905).In particolare, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficiofinanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n.600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili,fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazionespecifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo dadimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fattiimponibili (Cass. 31/01/2024, n. 2928; Cass. 29/07/2016, n. 15857;Cass. 11/03/2015, n. 4829; Cass. 18/09/2013, n. 21303; Cass.26/01/2007, n. 1739). Tale ripartizione dell’onere probatorio si riconnette,oltre al regime legale, a quel principio di vicinanza della prova che èconnaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità diconoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stannoalla base della loro evidenziazione probatoria (Cass. 04/10/2024, n.26014).Si è, altresì, precisato, in tema di accertamento fondato su indaginibancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 - il quale, in mancanza dellaprova contraria a carico del contribuente, consente all'amministrazione, adeterminate condizioni, di imputare al reddito imponibile i versamenti e(per gli imprenditori) i prelevamenti bancari -, che l'onere di motivazione,nel caso in cui l'Amministrazione non intenda accogliere le giustificazioniofferte dal contribuente, non può essere altrettanto stringente come nelcaso dell'accertamento basato su presunzioni semplici, essendo sufficienteche l'evidenza che l'Ufficio non abbia ritenuto raggiunta la provaliberatoria suddetta emerga, anche implicitamente, dall'atto accertativo,Numero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026accoglimento solo di alcune delle giustificazioni rese dal contribuente insede di contraddittorio (Cass. 29/12/2025, n. 34493).A quanto finora detto consegue l’obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze (Cass. n. 8905/2024, cit.; Cass.30/06/2020, n. 13112; Cass. 03/05/2018, n. 10480).5. Nella specie, la CGT-2 non si è attenuta ai predetti principi, attesoche la stessa ha sostenuto che il contribuente aveva superato lapresunzione legale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 in quanto «inmaniera analitica, ha dimostrato che i versamenti bancari eranoconseguenza delle anticipazioni effettuate con le carte di credito, la cuinatura, anche se priva di un criterio di economicità, è strettamenteconnessa all’attività professionale dello stesso». Ha poi aggiunto che«l’Ufficio, oltre a non valutare fondate le prove connesse ai versamenti delContribuente sul proprio conto corrente, ritiene che il termine di oltre 10giorni tra le anticipazioni ed il versamento debba essere individuato comeprova presuntiva di evasione fiscale, senza che ne dimostri l’iter logicogiuridico che confermi tale impostazione. Laddove si ravvisasse in talegestione finanziaria un elemento anomalo rispetto a una gestione dei fondiastrattamente corretta era onere dell’Ufficio corroborare le proprie tesiprecisato che «In ordine all'utilizzo degli indizi, sono solo la gravità,precisione e concordanza degli stessi a permettere di acquisire una provapresuntiva che è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertati dalla Amministrazione (Cass. sent. n.1575/2007), e a far scattare l'onere in capo al Contribuente di dar provadel contrario; quando invece manca tale convergenza qualificante è alloranecessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova».Numero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ebbene, è evidente che, con siffatta generica motivazione, i giudicid’appello non hanno esaminato, con rigore, l’efficacia dimostrativa delleprove offerte dal contribuente per ciascuna operazione, non avendoverificato se il contribuente, in maniera analitica, ossia con indicazionespecifica della riferibilità di ciascuna anticipazione a mezzo carte di creditoad ogni versamento bancario, avesse dimostrato come ciascuna delleoperazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili in quantoriconducibile, sotto il profilo degli importi e del nesso cronologico, aiprelievi dalle carte di credito, dando poi conto espressamente in sentenzadelle risultanze di tale dettagliata analisi.Invertendo l’onere della prova rispetto all’operatività dellapresunzione legale ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e ritenendoerroneamente che tale presunzione dovesse basarsi sui requisiti di gravità,precisione e concordanza (richiesti, però, dall’art. 2729 c.c. per lepresunzioni semplici), la CGT-2 ha sostenuto che gravasse sull’Ufficiol’onere di «corroborare le proprie tesi attraverso mezzi di prova dimaggiore consistenza», sebbene spettasse, in realtà, al contribuente,come già rilevato, fornire una prova specifica e analitica in relazione aciascuno dei contestati movimenti bancari, dovendo la prova contraria(rispetto alla presunzione) essere valutata in funzione della riconciliazionedelle singole poste di conto con i singoli titoli giustificativi.6. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio,spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 18414/2024Numero sezionale 3363/2026Numero di raccolta generale 13396/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano