Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 23871/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27524/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],difesa dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Rovigo n. 356 /2 02 2 del 17/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi.

Letta la requisitoria delP.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale , [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2022la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. otteneva dal Tribunale di Rovigo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo di circa € 87.000 a titolo di corrispettivo di merce.

Con opposizione al decreto 2di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA] ingiuntivo, il debitore eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo ed indicava come competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il debitore opponente ha proposto istanza di regolamento di compe- tenza, illustrata da memoria, avverso l’ordinanzacon cui il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale , ha dichiarato il de- creto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha concesso alle parti i termini di cui agli artt. 183 co. 6 c.p.c. ed ha fissato la data della suc- cessiva udienza.

Il creditore opposto è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l’istanza di regolamento di competenza il debitore rileva che la documentazione depositata dal creditore in sede monitoria non at- testa che sia stato determinato il prezzo di vendita della merce, consi- dera che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del cre- ditoreart. 1182 co. 3 c.c. sono, anche agli effetti della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide.

Tali sono le obbligazioni di cuiil titolo determini l'ammontare oppure indichi criteri stringenti di determinazione, mentre i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai fini della competenza ex art. 38 co. 4 c.p.c.

Egli ne desume che il credito de quo non è liquido.

Aggiunge di aver sporto querela per falsità delle firme a lui attribuite in calce alla documenta- zione prodotta in giudizio dal creditore.

Fa valere ex art. 19 c.p.c. la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge di aver con- trattato con il rappresentante della creditricea [OSCURATO:PERSONA].

L’istanzadi regolamento di competenza è inammissibile.

Come si può constatare dalla lettura del capoverso conclusivo dell’esposizione dei fatti di causa (cfr. indietro), il provvedimento im- pugnato non contiene alcuna determinazione definitiva sulla compe- tenza, che è affermata in via incidentalecome mezzo al fine di ordinare la prosecuzione del giudizio, senza rimessione della causa in decisione. 3di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA] di tale contenuto è soggetta alla regola generale della revocabilità e modificabilità ex art. 177 co. 2 c.p.c.

Pertanto, non è impugnabile.

Cfr. Cass.

SU 20449/2014, nonché 14223/2017, 1615/2017.

2. –Il regolamento di competenza è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del regolamento di competenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27524/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],difesa dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Rovigo n. 356 /2 02 2 del 17/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. Letta la requisitoria delP.M., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale , [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2022la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. otteneva dal Tribunale di Rovigo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo di circa € 87.000 a titolo di corrispettivo di merce. Con opposizione al decreto 2di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA] ingiuntivo, il debitore eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo ed indicava come competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il debitore opponente ha proposto istanza di regolamento di compe- tenza, illustrata da memoria, avverso l’ordinanzacon cui il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale , ha dichiarato il de- creto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha concesso alle parti i termini di cui agli artt. 183 co. 6 c.p.c. ed ha fissato la data della suc- cessiva udienza. Il creditore opposto è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l’istanza di regolamento di competenza il debitore rileva che la documentazione depositata dal creditore in sede monitoria non at- testa che sia stato determinato il prezzo di vendita della merce, consi- dera che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del cre- ditoreart. 1182 co. 3 c.c. sono, anche agli effetti della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide. Tali sono le obbligazioni di cuiil titolo determini l'ammontare oppure indichi criteri stringenti di determinazione, mentre i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai fini della competenza ex art. 38 co. 4 c.p.c. Egli ne desume che il credito de quo non è liquido. Aggiunge di aver sporto querela per falsità delle firme a lui attribuite in calce alla documenta- zione prodotta in giudizio dal creditore. Fa valere ex art. 19 c.p.c. la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge di aver con- trattato con il rappresentante della creditricea [OSCURATO:PERSONA]. L’istanzadi regolamento di competenza è inammissibile. Come si può constatare dalla lettura del capoverso conclusivo dell’esposizione dei fatti di causa (cfr. indietro), il provvedimento im- pugnato non contiene alcuna determinazione definitiva sulla compe- tenza, che è affermata in via incidentalecome mezzo al fine di ordinare la prosecuzione del giudizio, senza rimessione della causa in decisione. 3di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA] di tale contenuto è soggetta alla regola generale della revocabilità e modificabilità ex art. 177 co. 2 c.p.c. Pertanto, non è impugnabile. Cfr. Cass. SU 20449/2014, nonché 14223/2017, 1615/2017. 2. –Il regolamento di competenza è inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del regolamento di competenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso