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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15629/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 dicembre 2020 (dep. il 3 febbraio 2021) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe RIZZO, ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Gela aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza, alla luce del computo della pena compiuto nella stessa pronuncia), l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Francesca CINQUERRUI, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento della spese di costituzione in favore di quest'ultima.

In particolare, l'imputato - esercente un'attività di assistenza di materiale informatico - è stato ritenuto responsabile del detto delitto perché, dopo aver ricevuto perché lo riparasse un computer portatile di proprietà della CINQUERRUI, ha fatto accesso al sistema informatico abusando della qualità di operatore del sistema, visionando e facendo visionare a terzi (segnatamente a Pasquale BENNICI) un video ritraente scene di intimità memorizzato nello stesso dispositivo.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, in particolare degli artt. 8 cod. proc. pen. e 11 d.

Igs. 7 settembre 2012, n. 155, non essendo stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente avanzata dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 431, comma 2, e 500, commi 4 e 7, cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni rese dal teste BENNICI senza il consenso della difesa.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - sub specie dell'ad. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen. - la violazione dell'ad. 603 cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione delle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancata assunzione di prove decisive (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), indicate nelle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo è stata allegata la violazione dell'ad- 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), assumendo che erroneamente il fatto dell'imputato sarebbe stato sussunto nell'incriminazione in parola e ritenuto aggravato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Prima di esaminare il motivi di ricorso, deve rilevarsi che la requisitoria scritta presentata il 25 ottobre 2021 dal Procuratore generale presso questa Corte ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come previsto dallo stesso articolo, è stata trasmessa dalla Cancelleria lo stesso giorno in via telematica al difensore dell'imputato per l'eventuale presentazione delle sue conclusioni.

Pertanto, considerato che la presentazione e la conseguente comunicazione della requisitoria hanno avuto luogo in un termine di poco inferiore a quello previsto («entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza»: cfr. art. 23, comma 8, cit.) e che il difensore nulla ha dedotto in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria, contestando anzi quanto rassegnato dal Procuratore generale, deve ritenersi che il ricorrente sia stato in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»; conf.

Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02)

2. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 11 d.

Igs. 7 settembre 2012, n. 155.

Il ricorrente ha dedotto che: - il reato in imputazione è stato ascritto all'imputato come commesso in Niscemi dal novembre 2012 al novembre 2013; - il detto luogo era ricompreso nel circondario del Tribunale di Caltagirone e solo dal 13 settembre 2013 (ossia dodici mesi dopo l'entrata in vigore del d.

Igs. 155/2012, come previsto dall'art. 11 dello stesso decreto) è stato ricompreso nel circondario del Tribunale di Gela; - l'eccezione era stata tempestivamente sollevata ma il primo Giudice non si è pronunciato e la Corte di appello l'ha rigettata, ritenendo che la modifica dei circondari in discorso fosse stata prevista dalla

I. 148 del 14 settembre 2011 (e dunque prima del fatto), quantunque tale atto normativo rechi invece la delega legislativa che è stata esercitata con il detto decreto 155/2012.

2.1. In relazione alla doglianza difensiva occorre avere riguardo a quanto hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592 - 01) al fine di determinare la competenza (e, per quel che qui rileva, le conseguenti attribuzioni dell'Ufficio del pubblico ministero), qualora essa muti nel tempo in ragione di modifiche normative.

L'Alto consesso, infatti, - pur essendo stato direttamente investito del tema della competenza per materia (in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza), ha svolto considerazioni più ampie e generali - alla luce di una disamina pure delle pronunce della Consulta - che valgono anche per il caso in cui a mutare sia, in forza di novelle normative, la competenza per territorio.

Più in particolare, ha osservato che: - «secondo una antichissima tradizione giuridica» (che ha trovato espressione anche nella codificazione del rito penale, tanto che le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente, allorché hanno inteso derogarvi, hanno posto una norma ad hoc), «in materia di diritto processuale penale vige la regola secondo cui le leggi giudiziarie entrano senz'altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione e investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale»; - «la legge processuale non contempla i reati e non "dispone" rispetto a questi, ma provvede soltanto per l'avvenire, cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge medesima.

Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni»; - il precetto costituzionale, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25, comma 1, Cost.), «non contiene ai fini della determinazione dell'organo competente a giudicare una esplicita individuazione del punto di riferimento temporale al quale ancorarsi»; e «non solo non è illegittimo, ma è addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il momento dell'avvio del processo», ossia con l'esercizio dell'azione penale, considerato pure che « solo attraverso il promovimento dell'azione penale si configura in capo al giudice un vero e proprio obbligo di ius dicere», e «che cristallizzare la normativa sulla competenza al momento dell'avvio del processo evita il pregiudizievole effetto di mantenere sine die la possibilità che nuovi giudizi si celebrino davanti a giudici individuati sulla base delle norme anteriori, ormai abrogate» (Sez.

U, n. 3821 del 17/01/2006, cit.).

2.2. Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - ossia dall'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (come si dirà, il Tribunale di Gela), atteso che il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. è contemplato dell'art. 51, comma 3-quinquies - con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 31 maggio 2016.

A tale data - come esposto dalla stessa difesa - era già mutata la competenza sul territorio del comune di Niscemi, già incluso nel circondario del Tribunale di Gela (cfr. artt. 2, comma 1, lett. a), e 11, comma 2, d.

Igs. 155/2012, nonché la Tabella A, allegata allo stesso decreto), essendo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore (in data 13 settembre 2012) del d.

Igs. 155, cit.

Il motivo in esame è, allora, manifestamente infondato, non occorrendo immorare sul tempo del commesso reato, contestato fino al mese novembre 2013.

3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità in relazione: all'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni rese dal teste Pasquale BENNICI, dopo il suo esame all'udienza del 18 ottobre 2018, su richiesta del Pubblico ministero e senza il consenso della difesa e senza che ricorresse una delle ipotesi di cui all'art. 500, comma 4, cit.; e all'utilizzo delle dichiarazioni contenute nello stesso verbale ai fini della decisione.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché generico.

Al riguardo, è dirimente considerare che: - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non soltanto indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio su cui si è fondata la decisione impugnata, «sì da potersene inferire la decisività» rispetto a essa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - il BENNICI risulta esser stato esaminato nel contraddittorio delle parti; - e il ricorrente non ha specificato quali dati posti a fondamento della decisione siano stati tratti dalle dichiarazioni predibattimentali di cui è stata dedotta l'inutilizzabilità, delle quali dunque non è stata dedotta l'incidenza sull'iter argomentativo che ha condotto alla statuizione di condanna dell'imputato.

4. Con il terzo motivo è stata prospettata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione delle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente si è doluto della mancata escussione dei due soggetti appena indicati, il primo indicato nella lista depositata ex art. 468 cod. proc. pen., la seconda indicata come soggetto da esaminare ex art. 507 cod. proc. pen.

In particolare, all'udienza del 9 aprile 2019, il primo Giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva della testimonianza del CARUSO, ritenendola non necessaria ai fini della decisione, nonostante l'esame di lui «avrebbe consentito di fornire una prospettazione dei fatti alternativa» a quella offerta dal Pubblico ministero (con riguardo all'impossibilità di visionare le immagini nel computer de quo, che non poteva essere né acceso né riparato ed era rimasto per oltre un anno presso il luogo di lavoro dell'imputato).

Inoltre, il Tribunale non ha ritenuto di disporre l'esame ex art. 507 cod. proc. pen. di Rosalba [OSCURATO:PERSONA], poiché dall'istruttoria 5 f dibattimentale era emerso che ella aveva consegnato e ritirato dopo un anno il computer presso il luogo di lavoro dell'imputato.

In tal modo i Giudici di merito avrebbero statuito in maniera irragionevole, esprimendo «un giudizio di verosimiglianza» in ordine all'ammissione della prova, che può essere formulato solo a seguito dell'assunzione di essa, e non avrebbero invece valutato l'indispensabilità di essa.

Invece, avrebbero dovuto disporre l'assunzione delle testimonianze in discorso ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 4.1.

Questa Corte ha già chiarito che: - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); - l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068); - in tema di rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale, il giudice - investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta - è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, poiché in virtù del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti; viceversa, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza istruttoria la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili, ossia la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 23580/2018, cit.; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893); - in sede di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01, secondo cui «ciò che conta [...] è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale»; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01).

4.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha fondato la propria decisione sulla deposizione di Pasquale BENNICI, che ha ammesso di aver visionato il filmato in discorso nell'esercizio commerciale dell'imputato, evidenziando come il teste fosse un soggetto attendibile perché del tutto disinteressato, e alla luce della deposizione della persona offesa, affermando come sulla base del compendio in atti e in difetto di qualsivoglia dato sulla scorta del quale assumere una pregressa inimicizia della donna verso l'imputato, dovesse escludersi che la CINQUERRUI lo abbia falsamente accusato; e da ciò ha tratto la superfluità di ogni ulteriore e attività istruttoria.

Si tratta di un'argomentazione logica, che non è neppure stato dedotto che abbia travisato gli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), rispetto alla quale solo genericamente il ricorso ha dedotto che l'assunzione delle ulteriori testimonianze avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.

5. Con il quarto motivo è stata rassegnata la mancata assunzione di prove decisive, indicate nelle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del ricorrente - che sul punto ha rimandato al terzo motivo di appello - la decisività delle prove sarebbe dimostrata dal fatto che l'assunzione di esse «avrebbe consentito di fornire una prospettazione dei fatti alternativa» a quella offerta dal Pubblico ministero.

5.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.

Difatti: - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01); - «la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione» (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817 - 01); - difatti, «è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 - 01); Peraltro, l'allegazione difensiva è generica, essendosi limitata a fare rimando a quanto dedotto con l'atto di appello e ad affermare apoditticamente che l'escussione dei soggetti sora indicati avrebbe permesso una ricostruzione alternativa dei fatti, senza che possa trarsi in alcun modo che le prove in discorso, confrontate con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbero condotta di certo a una decisione diversa o, comunque, avrebbero inficiato l'iter a sostegno di essa.

6. Con il quinto motivo - sub specie della violazione dell'art. 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. - si è addotta l'erronea sussunzione del fatto dell'imputato nell'ipotesi delittuosa, peraltro aggravata, in imputazione.

Secondo la difesa, l'accesso da parte del ricorrente al computer di proprietà della persona offesa è avvenuto con la volontà (espressa o tacita) di lei, dato che tutte le emergenze processuali convergono nell'affermare che la CINQUERRUI aveva incaricato il RIZZO di risolvere un problema per cui era necessario introdursi nel sistema, senza manifestare in alcuna forma il proprio dissenso; e non ricorrerebbe neppure l'aggravante di aver abusato della qualità di operatore del sistema, sia per il detto consenso della persona offesa sia perché la Pubblica accusa non ha dimostrato tale qualità in capo al ricorrente.

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato in imputazione non sussiste quando la consultazione di dati non pertinenti all'attività lavorativa, contenuti nell'archivio, avvenga da parte di soggetti autorizzati all'uso dell'elaboratore per lo svolgimento del loro lavoro, atteso che la legittimazione all'accesso riguarda tutti i dati in esso contenuti.

6.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.» la condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema» (Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 - 01).

Quanto, poi, alla circostanza aggravante in contestazione, deve osservarsi - per quel che qui rileva - che «l'operatore del sistema» può «rispondere del reato solo in forza della previsione del secondo comma» dell'art. 615-ter cit., poiché anche per chi rivesta tale qualifica il reato è sempre aggravato proprio perché la circostanza «è inscindibilmente collegata a quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche dell'esecuzione di "operazioni ontologicamente estranee" rispetto a quelle consentite.

Invero la norma si riferisce a soggetti che accedono al sistema e vi si trattengono abusando della propria qualità soggettiva, che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che connota l'accesso in sé quale comportamento di speciale gravità»; ed «abuso di speciale rilievo è quello dell'operatore di sistema che, abilitato all'accesso al sistema proprio per la natura di manutenzione ed aggiornamento del sistema a lui affidato, oltrepassi i limiti connaturali allo svolgimento di quegli specifici compiti» (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01).

6.2. Nel caso in esame, da quanto esposto dai Giudici di merito e, come esposto dalla stessa difesa, il computer della CINQUERRUI era stato consegnato al RIZZO per una riparazione; e l'imputato, invece, ha fatto accesso ai dati contenuti nella memoria nel dispositivo (in particolare, il filmato privato mostrato a terzi), di certo esorbitando i limiti dell'autorizzazione a lui concessa al solo fine di compiere le attività strumentali alla riparazione.

Quanto, poi, alla sussistenza dell'aggravante - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - essa non è esclusa (alla luce dei princìpi sopra esposti) dal consenso all'accesso al sistema da parte dell'offesa (i cui limiti, si è appena esposto, il RIZZO ha di certo esorbitato), che era finalizzato alle sole attività che l'agente avrebbe dovuto svolgere per la manutenzione del computer a lui affidato, di cui ha oltrepassato i limiti (cfr. pure Sez. 2, n. 17318 del 05/04/2019, Dumitrache, Rv. 276623 - 01, in tema di frode informatica); e nel resto il ricorso ha confutato in maniera apodittica la decisione impugnata.

7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020 (dep. il 3 febbraio 2021) la Corte di appello di Caltanissetta, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe RIZZO, ha confermato la sentenza in data 9 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Gela aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza, alla luce del computo della pena compiuto nella stessa pronuncia), l'aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Francesca CINQUERRUI, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento della spese di costituzione in favore di quest'ultima. In particolare, l'imputato - esercente un'attività di assistenza di materiale informatico - è stato ritenuto responsabile del detto delitto perché, dopo aver ricevuto perché lo riparasse un computer portatile di proprietà della CINQUERRUI, ha fatto accesso al sistema informatico abusando della qualità di operatore del sistema, visionando e facendo visionare a terzi (segnatamente a Pasquale BENNICI) un video ritraente scene di intimità memorizzato nello stesso dispositivo. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, in particolare degli artt. 8 cod. proc. pen. e 11 d. Igs. 7 settembre 2012, n. 155, non essendo stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente avanzata dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata allegata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 431, comma 2, e 500, commi 4 e 7, cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni rese dal teste BENNICI senza il consenso della difesa. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - sub specie dell'ad. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen. - la violazione dell'ad. 603 cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione delle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la mancata assunzione di prove decisive (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), indicate nelle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo è stata allegata la violazione dell'ad- 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), assumendo che erroneamente il fatto dell'imputato sarebbe stato sussunto nell'incriminazione in parola e ritenuto aggravato.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Prima di esaminare il motivi di ricorso, deve rilevarsi che la requisitoria scritta presentata il 25 ottobre 2021 dal Procuratore generale presso questa Corte ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come previsto dallo stesso articolo, è stata trasmessa dalla Cancelleria lo stesso giorno in via telematica al difensore dell'imputato per l'eventuale presentazione delle sue conclusioni. Pertanto, considerato che la presentazione e la conseguente comunicazione della requisitoria hanno avuto luogo in un termine di poco inferiore a quello previsto («entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza»: cfr. art. 23, comma 8, cit.) e che il difensore nulla ha dedotto in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria, contestando anzi quanto rassegnato dal Procuratore generale, deve ritenersi che il ricorrente sia stato in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02) 2. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 8 cod. proc. pen. e 11 d. Igs. 7 settembre 2012, n. 155. Il ricorrente ha dedotto che: - il reato in imputazione è stato ascritto all'imputato come commesso in Niscemi dal novembre 2012 al novembre 2013; - il detto luogo era ricompreso nel circondario del Tribunale di Caltagirone e solo dal 13 settembre 2013 (ossia dodici mesi dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 155/2012, come previsto dall'art. 11 dello stesso decreto) è stato ricompreso nel circondario del Tribunale di Gela; - l'eccezione era stata tempestivamente sollevata ma il primo Giudice non si è pronunciato e la Corte di appello l'ha rigettata, ritenendo che la modifica dei circondari in discorso fosse stata prevista dalla I. 148 del 14 settembre 2011 (e dunque prima del fatto), quantunque tale atto normativo rechi invece la delega legislativa che è stata esercitata con il detto decreto 155/2012. 2.1. In relazione alla doglianza difensiva occorre avere riguardo a quanto hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, Timofte, Rv. 232592 - 01) al fine di determinare la competenza (e, per quel che qui rileva, le conseguenti attribuzioni dell'Ufficio del pubblico ministero), qualora essa muti nel tempo in ragione di modifiche normative. L'Alto consesso, infatti, - pur essendo stato direttamente investito del tema della competenza per materia (in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza), ha svolto considerazioni più ampie e generali - alla luce di una disamina pure delle pronunce della Consulta - che valgono anche per il caso in cui a mutare sia, in forza di novelle normative, la competenza per territorio. Più in particolare, ha osservato che: - «secondo una antichissima tradizione giuridica» (che ha trovato espressione anche nella codificazione del rito penale, tanto che le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente, allorché hanno inteso derogarvi, hanno posto una norma ad hoc), «in materia di diritto processuale penale vige la regola secondo cui le leggi giudiziarie entrano senz'altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione e investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale»; - «la legge processuale non contempla i reati e non "dispone" rispetto a questi, ma provvede soltanto per l'avvenire, cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge medesima. Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni»; - il precetto costituzionale, secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25, comma 1, Cost.), «non contiene ai fini della determinazione dell'organo competente a giudicare una esplicita individuazione del punto di riferimento temporale al quale ancorarsi»; e «non solo non è illegittimo, ma è addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il momento dell'avvio del processo», ossia con l'esercizio dell'azione penale, considerato pure che « solo attraverso il promovimento dell'azione penale si configura in capo al giudice un vero e proprio obbligo di ius dicere», e «che cristallizzare la normativa sulla competenza al momento dell'avvio del processo evita il pregiudizievole effetto di mantenere sine die la possibilità che nuovi giudizi si celebrino davanti a giudici individuati sulla base delle norme anteriori, ormai abrogate» (Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, cit.). 2.2. Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta - ossia dall'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (come si dirà, il Tribunale di Gela), atteso che il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. è contemplato dell'art. 51, comma 3-quinquies - con richiesta di rinvio a giudizio depositata il 31 maggio 2016. A tale data - come esposto dalla stessa difesa - era già mutata la competenza sul territorio del comune di Niscemi, già incluso nel circondario del Tribunale di Gela (cfr. artt. 2, comma 1, lett. a), e 11, comma 2, d. Igs. 155/2012, nonché la Tabella A, allegata allo stesso decreto), essendo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore (in data 13 settembre 2012) del d. Igs. 155, cit. Il motivo in esame è, allora, manifestamente infondato, non occorrendo immorare sul tempo del commesso reato, contestato fino al mese novembre 2013. 3. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità in relazione: all'acquisizione del verbale delle sommarie informazioni rese dal teste Pasquale BENNICI, dopo il suo esame all'udienza del 18 ottobre 2018, su richiesta del Pubblico ministero e senza il consenso della difesa e senza che ricorresse una delle ipotesi di cui all'art. 500, comma 4, cit.; e all'utilizzo delle dichiarazioni contenute nello stesso verbale ai fini della decisione. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché generico. Al riguardo, è dirimente considerare che: - in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non soltanto indicare gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio su cui si è fondata la decisione impugnata, «sì da potersene inferire la decisività» rispetto a essa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - il BENNICI risulta esser stato esaminato nel contraddittorio delle parti; - e il ricorrente non ha specificato quali dati posti a fondamento della decisione siano stati tratti dalle dichiarazioni predibattimentali di cui è stata dedotta l'inutilizzabilità, delle quali dunque non è stata dedotta l'incidenza sull'iter argomentativo che ha condotto alla statuizione di condanna dell'imputato. 4. Con il terzo motivo è stata prospettata - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett c), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in ragione della mancata ammissione delle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente si è doluto della mancata escussione dei due soggetti appena indicati, il primo indicato nella lista depositata ex art. 468 cod. proc. pen., la seconda indicata come soggetto da esaminare ex art. 507 cod. proc. pen. In particolare, all'udienza del 9 aprile 2019, il primo Giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva della testimonianza del CARUSO, ritenendola non necessaria ai fini della decisione, nonostante l'esame di lui «avrebbe consentito di fornire una prospettazione dei fatti alternativa» a quella offerta dal Pubblico ministero (con riguardo all'impossibilità di visionare le immagini nel computer de quo, che non poteva essere né acceso né riparato ed era rimasto per oltre un anno presso il luogo di lavoro dell'imputato). Inoltre, il Tribunale non ha ritenuto di disporre l'esame ex art. 507 cod. proc. pen. di Rosalba [OSCURATO:PERSONA], poiché dall'istruttoria 5 f dibattimentale era emerso che ella aveva consegnato e ritirato dopo un anno il computer presso il luogo di lavoro dell'imputato. In tal modo i Giudici di merito avrebbero statuito in maniera irragionevole, esprimendo «un giudizio di verosimiglianza» in ordine all'ammissione della prova, che può essere formulato solo a seguito dell'assunzione di essa, e non avrebbero invece valutato l'indispensabilità di essa. Invece, avrebbero dovuto disporre l'assunzione delle testimonianze in discorso ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 4.1. Questa Corte ha già chiarito che: - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); - l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068); - in tema di rinnovazione in appello della istruzione dibattimentale, il giudice - investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta - è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, poiché in virtù del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti; viceversa, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza istruttoria la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili, ossia la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 23580/2018, cit.; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893); - in sede di ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01, secondo cui «ciò che conta [...] è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale»; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01). 4.2. Nel caso in esame la Corte di appello ha fondato la propria decisione sulla deposizione di Pasquale BENNICI, che ha ammesso di aver visionato il filmato in discorso nell'esercizio commerciale dell'imputato, evidenziando come il teste fosse un soggetto attendibile perché del tutto disinteressato, e alla luce della deposizione della persona offesa, affermando come sulla base del compendio in atti e in difetto di qualsivoglia dato sulla scorta del quale assumere una pregressa inimicizia della donna verso l'imputato, dovesse escludersi che la CINQUERRUI lo abbia falsamente accusato; e da ciò ha tratto la superfluità di ogni ulteriore e attività istruttoria. Si tratta di un'argomentazione logica, che non è neppure stato dedotto che abbia travisato gli elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), rispetto alla quale solo genericamente il ricorso ha dedotto che l'assunzione delle ulteriori testimonianze avrebbe potuto condurre a una diversa decisione. 5. Con il quarto motivo è stata rassegnata la mancata assunzione di prove decisive, indicate nelle testimonianze di Mario CARUSO e Rosalba [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente - che sul punto ha rimandato al terzo motivo di appello - la decisività delle prove sarebbe dimostrata dal fatto che l'assunzione di esse «avrebbe consentito di fornire una prospettazione dei fatti alternativa» a quella offerta dal Pubblico ministero. 5.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Difatti: - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01); - «la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione» (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817 - 01); - difatti, «è prova decisiva, la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105 - 01); Peraltro, l'allegazione difensiva è generica, essendosi limitata a fare rimando a quanto dedotto con l'atto di appello e ad affermare apoditticamente che l'escussione dei soggetti sora indicati avrebbe permesso una ricostruzione alternativa dei fatti, senza che possa trarsi in alcun modo che le prove in discorso, confrontate con le argomentazioni contenute nella motivazione, avrebbero condotta di certo a una decisione diversa o, comunque, avrebbero inficiato l'iter a sostegno di essa. 6. Con il quinto motivo - sub specie della violazione dell'art. 615-ter, commi 1 e 2, n. 1, cod. pen. - si è addotta l'erronea sussunzione del fatto dell'imputato nell'ipotesi delittuosa, peraltro aggravata, in imputazione. Secondo la difesa, l'accesso da parte del ricorrente al computer di proprietà della persona offesa è avvenuto con la volontà (espressa o tacita) di lei, dato che tutte le emergenze processuali convergono nell'affermare che la CINQUERRUI aveva incaricato il RIZZO di risolvere un problema per cui era necessario introdursi nel sistema, senza manifestare in alcuna forma il proprio dissenso; e non ricorrerebbe neppure l'aggravante di aver abusato della qualità di operatore del sistema, sia per il detto consenso della persona offesa sia perché la Pubblica accusa non ha dimostrato tale qualità in capo al ricorrente. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato in imputazione non sussiste quando la consultazione di dati non pertinenti all'attività lavorativa, contenuti nell'archivio, avvenga da parte di soggetti autorizzati all'uso dell'elaboratore per lo svolgimento del loro lavoro, atteso che la legittimazione all'accesso riguarda tutti i dati in esso contenuti. 6.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen.» la condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema» (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 2012, Casani, Rv. 251269 - 01). Quanto, poi, alla circostanza aggravante in contestazione, deve osservarsi - per quel che qui rileva - che «l'operatore del sistema» può «rispondere del reato solo in forza della previsione del secondo comma» dell'art. 615-ter cit., poiché anche per chi rivesta tale qualifica il reato è sempre aggravato proprio perché la circostanza «è inscindibilmente collegata a quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche dell'esecuzione di "operazioni ontologicamente estranee" rispetto a quelle consentite. Invero la norma si riferisce a soggetti che accedono al sistema e vi si trattengono abusando della propria qualità soggettiva, che rende più agevole la realizzazione della condotta tipica, oppure che connota l'accesso in sé quale comportamento di speciale gravità»; ed «abuso di speciale rilievo è quello dell'operatore di sistema che, abilitato all'accesso al sistema proprio per la natura di manutenzione ed aggiornamento del sistema a lui affidato, oltrepassi i limiti connaturali allo svolgimento di quegli specifici compiti» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01). 6.2. Nel caso in esame, da quanto esposto dai Giudici di merito e, come esposto dalla stessa difesa, il computer della CINQUERRUI era stato consegnato al RIZZO per una riparazione; e l'imputato, invece, ha fatto accesso ai dati contenuti nella memoria nel dispositivo (in particolare, il filmato privato mostrato a terzi), di certo esorbitando i limiti dell'autorizzazione a lui concessa al solo fine di compiere le attività strumentali alla riparazione. Quanto, poi, alla sussistenza dell'aggravante - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - essa non è esclusa (alla luce dei princìpi sopra esposti) dal consenso all'accesso al sistema da parte dell'offesa (i cui limiti, si è appena esposto, il RIZZO ha di certo esorbitato), che era finalizzato alle sole attività che l'agente avrebbe dovuto svolgere per la manutenzione del computer a lui affidato, di cui ha oltrepassato i limiti (cfr. pure Sez. 2, n. 17318 del 05/04/2019, Dumitrache, Rv. 276623 - 01, in tema di frode informatica); e nel resto il ricorso ha confutato in maniera apodittica la decisione impugnata. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Decreto Cassazione n. 15629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris