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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 31077/2023

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n ordinanza – Regime di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N. 22241/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22241/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ele ttivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s. c. a r . l . (oggi ITALCAMERE - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio) -intimata – N. 22241/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’ appello d i Potenza n. 337 /202 2 depositata il 25.5.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione mobiliare presso terzi contro di lui avviata su istanza di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano ed iscritta al N. 1437/2014 R.G.E.; eccepì l ’ opponente, tra l ’ altro, la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al pignorante, giacché il titolo azionato (sentenza del Tribunale di Lagonegro quale giudice del lavoro , n. 659/2006) era stato emesso nei confronti della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]., di cui esso Gallo era stato socio-amministratore, sicché occorreva comunque procedere preventivamente all’escussione del patrimonio sociale.

Il giudice dell’esecuzione lombardo, con provvedimento del 12.5.2015, sospe se l’esecuzione, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente.

La causa venne dunque introdotta dal Gallo dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro(N. 1314/2015 R.G.), ritenuto competente ratione loci et materiae, anche in contraddittorio col terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. e con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto; ad impulso dell’aditogiudice del lavoro, con decreto del 13.4.2016 il Presidente del Tribunale lucano assegnò peròla trattazione dell’opposizione, per competenza, al giudice dell’esecuzione; il fascicolo venne finalmente iscritto al N. 222/2016 R.G.E.

Indi, con provvedimento del 4.12.2018, il N. 22241/22R.G. giudice dell’esecuzione, rilevando che l’opponente Gallo aveva eccepito il beneficio d’escussione, dichiarò la nullità del pignoramento e l’estinzione della procedura, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.

Questi ultimi proposero quindi gravame dinanzi alla Corte d’appello di Potenza che, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò l’estinzione del giudizio, stante l’intervenuta rinuncia agli atti a firma del procuratore degli opponenti, depositata in via telematica in data 29.11.2019.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nonché Giovanni, Francesco ed [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ora ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 102e 331 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per non essere stato ritualmente notificato l’appello al terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorte necessario. 1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente affermato: a) che il mandato alle liti conferito da essi ricorrenti al proprio difensore, per la proposizione dell’appello, lo abilitava alla rinuncia agli atti, benché detto N. 22241/22R.G. mandato fosse in realtà generico; b)che la rinuncia all’azione depositata dalla difesa dei creditori era immediatamente efficace e non suscettibile di revoca. 1.3 –Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso la pronuncia sui motivi di gravame. 2.1 – Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi del ricorso, giacché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’appello non poteva essere proposto. 2.2 –Per meglio comprendere la questione, occorre brevemente sintetizzare l’iter processuale che, particolarmente intricato , caratterizza la presente controversia.

Proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione all’esecuzione originariamente avviata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano ( pignoramento presso terzi iscritto al N. 1437/2014 R.G.E.), il giudice dell’esecuzione ambrosiano ne dispose la sospensione con ordinanza del 12.5.2015, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

A tanto provvide lo stesso Gallo (che, in verità, neppure ne aveva interesse, potendo beneficiare del disposto dell’art. 624, comma 3, c.p.c.), che evocò in giudizio il terzo pignorato e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto deceduto) dinanzi al Tribunale di Lagonegro, quale giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 618-bis c.p.c.

Tuttavia , ad impulso dello stesso giudice del lavoro, il presidente del T ribunale di Lagonegro assegnò il fascicolo (già iscritto dal Gallo a l registro contenzioso al N. 1314/2015 R.G.) al giudice dell’esecuzione, e conseguentemente detto fascicolo venne reiscritto a ruolo, ma al N. 222/2016 R.G.E.A questo punto, N. 22241/22R.G. senza evidentemente interrogarsi né sullo stato della procedura esecutiva (pendente dinanzi al Tribunale di Milano), né della stessa causa comunque introdotta dal Gallo presso il Tribunale lucano, con ordinanza del 4.12.2018 il giudice dell’esecuzione dichiaròla nullità del pignoramento, pure condannando alle spesei creditori opposti.

In sostanza, la contorta vicenda appena esposta è caratterizzata da una insolita “regressione” dalla fase di merito di un’opposizione esecutiva a quella apud iudicem executionis: quest’ultima venne definita con un’ordinanza, con cui si accolsel’opposizione e si regolamentarono le spese di lite .

Avverso detta ordinanza, gli eredi Vigorito proposero dunque appello, sul presupposto implicitotrattarsi, in realtà, di ordinanza-sentenza. 2.3.1 – Ora, la vicenda – comunque la si osservi, decisamente singolare – non può sfuggire all’applicazione dei principi da tempo adottati da questa Corte sul regime di reazione avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, nell’ambito delle opposizioni esecutive.

Anzitutto, è fuori discussione che quella adottata sia un’ordinanza resa a definizione della fase sommaria, a dispetto del fatto che questa si fosse già regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale, ossia dinanzi al Tribunale di Milano.

In tal senso depone, inequivocamente, la cancellazione della causa di merito dal ruolo, e la reiscrizione del fascicolo a R.G.E., con assegnazione al giudice dell’esecuzione: insomma, si tratta certamente –sia nella forma, sia nella sostanza -di una ordinanza interinale, benché con essa (in guisaulteriormente erronea ed impropria) il giudice dell ’ esecuzione abbia senz’altro deciso l’opposizione del Gallo, accogliendola, pure condannando gli N. 22241/22R.G. opposti alla rifusione delle spese, seppur senza assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito (per quanto detto, è irrilevante che questo fosse stato già introdotto dal Gallo). 2.3.2– Da quanto precede deriva che la condotta processuale degli odierni ricorrenti avrebbe dovuto conformarsi, ai fini della congruente reazione processuale avverso l’ordinanza suddetta,al criterio dell’apparenza, da tempo elaborato dalla giurisprudenza (si veda, ex plurimis , Cass. n. 181 8 2/2021) , che impone che il mezzo d’impugnazione del provvedimento deve individuarsi in base alla qualificazione data dal giudice (anche implicitamente) con il provvedimentostesso all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza.

Ora, è ben noto che un’ordinanza come quella che occupanon è suscettibile di impugnazione col mezzo proprio previsto per la sentenza che impropriamente ha sostituito, ossia nella specie con l’appello, perché in tali circostanze la parte che ne abbia interesse può senz’altro introdurre il giudizio di merito, a prescindere dall’assegnazione del termine da parte del giudice dell’esecuzione (si veda, in tema di opposizione agli atti esecutivi, Cass. n. 11848/2022, ed ivi richiami).

Ma ove anche detta ordinanza avesse dovuto interpretarsi come provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo (stanti gli indubbi connotati di anomalia che la permeano, derivanti dalla singolare successione degli atti sia delle parti, ma specialmente degli uffici giudiziari coinvolti), nondimeno gli eredi Vigorito non avrebbero comunque potuto proporre N. 22241/22R.G. l’appello, ma semmai l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (v. per tutte, Cass. n. 11241/2022).

Sia per l’ un caso , sia per l ’ altro, dunque, è stato utilizzato un mezzo d’impugnazione (l’appello) non consentito, il che avrebbe dovuto essere senz’altro rilevato dalla Corte d’appello. 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 383, comma 2, c.p.c., perché l’appello non poteva essere proposto.Le spese di lite del giudizio d ’ appello e del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi,stante l’obiettiva peculiarità della vicenda, connotata infine dalla consecuzione di provvedimenti non sempre univoci ed in linea con la disciplina processuale come ricostruita da questa Corte.

P. Q. M. la Corte, pronunciandosul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese delgi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n ordinanza – Regime di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 22241/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 22241/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], ele ttivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s. c. a r . l . (oggi ITALCAMERE - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio) -intimata – N. 22241/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’ appello d i Potenza n. 337 /202 2 depositata il 25.5.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione mobiliare presso terzi contro di lui avviata su istanza di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano ed iscritta al N. 1437/2014 R.G.E.; eccepì l ’ opponente, tra l ’ altro, la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al pignorante, giacché il titolo azionato (sentenza del Tribunale di Lagonegro quale giudice del lavoro , n. 659/2006) era stato emesso nei confronti della cancellata [OSCURATO:SOCIETA]., di cui esso Gallo era stato socio-amministratore, sicché occorreva comunque procedere preventivamente all’escussione del patrimonio sociale. Il giudice dell’esecuzione lombardo, con provvedimento del 12.5.2015, sospe se l’esecuzione, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al giudice competente. La causa venne dunque introdotta dal Gallo dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro(N. 1314/2015 R.G.), ritenuto competente ratione loci et materiae, anche in contraddittorio col terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. e con gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto; ad impulso dell’aditogiudice del lavoro, con decreto del 13.4.2016 il Presidente del Tribunale lucano assegnò peròla trattazione dell’opposizione, per competenza, al giudice dell’esecuzione; il fascicolo venne finalmente iscritto al N. 222/2016 R.G.E. Indi, con provvedimento del 4.12.2018, il N. 22241/22R.G. giudice dell’esecuzione, rilevando che l’opponente Gallo aveva eccepito il beneficio d’escussione, dichiarò la nullità del pignoramento e l’estinzione della procedura, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. Questi ultimi proposero quindi gravame dinanzi alla Corte d’appello di Potenza che, in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e nella dichiarata contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò l’estinzione del giudizio, stante l’intervenuta rinuncia agli atti a firma del procuratore degli opponenti, depositata in via telematica in data 29.11.2019. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nonché Giovanni, Francesco ed [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], propongono ora ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 102e 331 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., per non essere stato ritualmente notificato l’appello al terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., litisconsorte necessario. 1.2 – Con il secondo e il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente affermato: a) che il mandato alle liti conferito da essi ricorrenti al proprio difensore, per la proposizione dell’appello, lo abilitava alla rinuncia agli atti, benché detto N. 22241/22R.G. mandato fosse in realtà generico; b)che la rinuncia all’azione depositata dalla difesa dei creditori era immediatamente efficace e non suscettibile di revoca. 1.3 –Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso la pronuncia sui motivi di gravame. 2.1 – Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi del ricorso, giacché la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l’appello non poteva essere proposto. 2.2 –Per meglio comprendere la questione, occorre brevemente sintetizzare l’iter processuale che, particolarmente intricato , caratterizza la presente controversia. Proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione all’esecuzione originariamente avviata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Milano ( pignoramento presso terzi iscritto al N. 1437/2014 R.G.E.), il giudice dell’esecuzione ambrosiano ne dispose la sospensione con ordinanza del 12.5.2015, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. A tanto provvide lo stesso Gallo (che, in verità, neppure ne aveva interesse, potendo beneficiare del disposto dell’art. 624, comma 3, c.p.c.), che evocò in giudizio il terzo pignorato e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frattanto deceduto) dinanzi al Tribunale di Lagonegro, quale giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 618-bis c.p.c. Tuttavia , ad impulso dello stesso giudice del lavoro, il presidente del T ribunale di Lagonegro assegnò il fascicolo (già iscritto dal Gallo a l registro contenzioso al N. 1314/2015 R.G.) al giudice dell’esecuzione, e conseguentemente detto fascicolo venne reiscritto a ruolo, ma al N. 222/2016 R.G.E.A questo punto, N. 22241/22R.G. senza evidentemente interrogarsi né sullo stato della procedura esecutiva (pendente dinanzi al Tribunale di Milano), né della stessa causa comunque introdotta dal Gallo presso il Tribunale lucano, con ordinanza del 4.12.2018 il giudice dell’esecuzione dichiaròla nullità del pignoramento, pure condannando alle spesei creditori opposti. In sostanza, la contorta vicenda appena esposta è caratterizzata da una insolita “regressione” dalla fase di merito di un’opposizione esecutiva a quella apud iudicem executionis: quest’ultima venne definita con un’ordinanza, con cui si accolsel’opposizione e si regolamentarono le spese di lite . Avverso detta ordinanza, gli eredi Vigorito proposero dunque appello, sul presupposto implicitotrattarsi, in realtà, di ordinanza-sentenza. 2.3.1 – Ora, la vicenda – comunque la si osservi, decisamente singolare – non può sfuggire all’applicazione dei principi da tempo adottati da questa Corte sul regime di reazione avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, nell’ambito delle opposizioni esecutive. Anzitutto, è fuori discussione che quella adottata sia un’ordinanza resa a definizione della fase sommaria, a dispetto del fatto che questa si fosse già regolarmente tenuta ed esaurita dinanzi al giudice naturale, ossia dinanzi al Tribunale di Milano. In tal senso depone, inequivocamente, la cancellazione della causa di merito dal ruolo, e la reiscrizione del fascicolo a R.G.E., con assegnazione al giudice dell’esecuzione: insomma, si tratta certamente –sia nella forma, sia nella sostanza -di una ordinanza interinale, benché con essa (in guisaulteriormente erronea ed impropria) il giudice dell ’ esecuzione abbia senz’altro deciso l’opposizione del Gallo, accogliendola, pure condannando gli N. 22241/22R.G. opposti alla rifusione delle spese, seppur senza assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito (per quanto detto, è irrilevante che questo fosse stato già introdotto dal Gallo). 2.3.2– Da quanto precede deriva che la condotta processuale degli odierni ricorrenti avrebbe dovuto conformarsi, ai fini della congruente reazione processuale avverso l’ordinanza suddetta,al criterio dell’apparenza, da tempo elaborato dalla giurisprudenza (si veda, ex plurimis , Cass. n. 181 8 2/2021) , che impone che il mezzo d’impugnazione del provvedimento deve individuarsi in base alla qualificazione data dal giudice (anche implicitamente) con il provvedimentostesso all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. Ora, è ben noto che un’ordinanza come quella che occupanon è suscettibile di impugnazione col mezzo proprio previsto per la sentenza che impropriamente ha sostituito, ossia nella specie con l’appello, perché in tali circostanze la parte che ne abbia interesse può senz’altro introdurre il giudizio di merito, a prescindere dall’assegnazione del termine da parte del giudice dell’esecuzione (si veda, in tema di opposizione agli atti esecutivi, Cass. n. 11848/2022, ed ivi richiami). Ma ove anche detta ordinanza avesse dovuto interpretarsi come provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo (stanti gli indubbi connotati di anomalia che la permeano, derivanti dalla singolare successione degli atti sia delle parti, ma specialmente degli uffici giudiziari coinvolti), nondimeno gli eredi Vigorito non avrebbero comunque potuto proporre N. 22241/22R.G. l’appello, ma semmai l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (v. per tutte, Cass. n. 11241/2022). Sia per l’ un caso , sia per l ’ altro, dunque, è stato utilizzato un mezzo d’impugnazione (l’appello) non consentito, il che avrebbe dovuto essere senz’altro rilevato dalla Corte d’appello. 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 383, comma 2, c.p.c., perché l’appello non poteva essere proposto.Le spese di lite del giudizio d ’ appello e del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi,stante l’obiettiva peculiarità della vicenda, connotata infine dalla consecuzione di provvedimenti non sempre univoci ed in linea con la disciplina processuale come ricostruita da questa Corte. P. Q. M. la Corte, pronunciandosul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese delgi
Sentenza Cassazione n. 31077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris