CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia ODELLO che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 giugno 2023, con attestazione di irrevocabilità dal 8 gennaio 2024, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma, ritenuta competente per il rimedio straordinario dell’art. 629-bis cod. proc. pen. 1.1. L’istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propugnava la non esecutività in considerazione del fatto che la sentenza di condanna era stata depositata fuori termine, con successivo avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., però notificato al precedente difensore, anche quale domiciliatario dell’imputato, nonostante la nomina di un nuovo difensore, anche domiciliatario dell’imputato, depositata prima della chiusura del dibattimento, tanto che l’ultima udienza dibattimentale si era svolta alla presenza del nuovo difensore. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione delle norme processuali, in riferimento agli artt. 670, 629-bis e 546 cod. proc. pen., perché è errata l'affermazione secondo la quale il rimedio previsto dall’art. 670 cod. proc. pen. non si applica al caso della declaratoria di definitività della sentenza derivante dall’errata notificazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. La diretta applicabilità dell’art. 670 cod. proc. pen. al caso in esame è stata riconosciuta daSez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il giudice dell’esecuzione ha erroneamente rifiutato di prendere cognizione della dedotta nullità che, contrariamente a quanto ritenuto, non si è verificata nel giudizio di cognizione il che ne precluderebbe l’esame , ma nella fase di formazione del titolo esecutivo, come si verifica nell’ipotesi che debba procedersi alla notificazione alle parti dell’avviso di deposito dal quale la legge fa dipendere il decorso del termine per l’impugnazione e, poi, l’irrevocabilità della sentenza. 2.1. La richiamata Sez. U. Lovric ha autorevolmente chiarito (pag. 25) che: «Ad avviso delle Sezioni Unite, la considerazione testuale e sistematica dell'attuale contesto normativo indica tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell'incidente di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell'”assenza” e della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, Domanico; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, Sannino, Rv. 266944)». 2.2. La questione sottoposta all’esame del giudice dell’esecuzione rientra, quindi, a pieno titolo nei vizi che impediscono la definitività della sentenza di condanna. Il dedotto vizio processuale è, del resto, evidente alla luce degli atti contenuti nel fascicolo, al quale questa Corte deve accedere in quanto giudice del fatto processuale. 3. Il giudice dell’esecuzione ha, inoltre, ritenuto di trasmettere l’istanza alla Corte d’appello, riqualificando il rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. Anche in questo caso la pronuncia è errata poiché si è autorevolmente affermato che: «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 - dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 02). 4. Tanto premesso, va rilevato che non è controverso che la notificazione dell’avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., disposta dalla cancelleria in data 22 novembre 2023, è stata effettuata a un professionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non più legato dal rapporto professionale con l’imputato; analogamente, l’avviso è stato notificato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale domiciliatario dell’imputato, nonostante l’esistenza di un diverso nuovo domicilio. Agli atti, infatti, si rinviene la nomina del nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, con revoca di ogni precedente difensore ed elezione di domicilio; l’atto risulta depositato nella cancelleria del Tribunale in data 24 maggio 2023. Del resto, anche il verbale dell’udienza dibattimentale del 22 giugno 2023 attesta la presenza del nuovo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], come da nomina già depositata e nuovamente allegata al verbale. 4.1. Ciò determina la nullità delle notificazioni così eseguite, dalla quale discende la non esecutività della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 giugno 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La rilevata nullità deve essere dichiarata da questa Corte Suprema, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna. Non occorre disporre la liberazione dell’imputato poiché non risulta detenuto. Per contro, va disposta la notificazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 giugno 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai fini del termine di impugnazione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara non esecutiva la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 22 giugno 2023 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma perché provveda alla notificazione della indicata sentenza all'avv.