CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 31513/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria trasmessa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorsostraordinario in relazione alla sentenza n. 24140 del 20 maggio 2025, con cui la Quarta Sezionedi questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesseavverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23 aprile 2024; con tale pronuncia, inparziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 marzo 2020,previa assoluzione dal reato di inquinamento ambientale di cui al capo 2 e previa riqualificazionedel delitto di provocata frana ex art. 426 cod. pen. di cui al capo 1 in quello di disastro colposoinnominato di cui all’art. 449 cod. pen., era stata rideterminata in anni 2 di reclusione la penainflittagli in primo grado (con concessione della sospensione condizionale della pena).2. Con l’unico motivo di doglianza, la difesa evidenzia che la Quarta Sezione, nel dichiarareinammissibile il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è incorsa in un errore di fatto, consistitonell’avere indebitamente ritenuto che la doglianza relativa all’inquadramento dei doveri delresponsabile (e alla mancanza di una posizione di garanzia sul rispetto dei confini della cava)non fosse oggetto di specifico motivo di gravame in appello, posto che la sentenza della Corte diappello aveva dedicato un’apposita sezione alla posizione di garanzia del dott. [OSCURATO:PERSONA],analizzando i profili di responsabilità connessi al suo ruolo e ai suoi doveri di vigilanza, inclusiquelli relativi al rispetto dei limiti di coltivazione. L’analisi della Corte di appello presupponelogicamente che la questione sia stata devoluta alla sua cognizione, il che in effetti è avvenutocon l’atto di appello, in particolare con la doglianza riguardante l’esatta perimetrazione dei doveridel direttore responsabile e l’inapplicabilità di una responsabilità per omessa vigilanza sui confinidella cava, con specifico riferimento all’art. 6 del d.P.R. n. 128 del 1959, con la conseguenza chela posizione di garanzia del dott. [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi limitata alla sicurezza sul lavoro.Di qui la svista processuale della sentenza di legittimità, che ha fondato la declaratoria diinammissibilità del terzo motivo di ricorso su un fatto smentito dalle risultanze processuali.2.1. Con memoria trasmessa il 2 aprile 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone gli argomenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr.Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193), secondo cui l’errore materiale e l’errore di fatto,indicati dall’art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avversoprovvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancatarispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondoin una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenutoviene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’areadell’errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti auna non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori didiritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.In definitiva, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previstodall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da unequivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stessoe connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella chesarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). È statoaltresì precisato (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667) che è inammissibile il ricorsostraordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione siaincorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito.2. Orbene, alla luce di tali premesse interpretative, l’odierno ricorso non può essere accolto.Ed invero la censura difensiva si incentra essenzialmente sulla declaratoria di inammissibilità delterzo motivo di ricorso, senza tuttavia considerare che tale rilievo non incide in termini decisivisulla tenuta complessiva della motivazione della sentenza della Quarta Sezione che, dopo averrilevato che la doglianza sull’asserita violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 128 del 1959 non fudevoluta con l’atto di appello, ha precisato (a pagina 9) che “la norma precettiva di cui si assumel’erronea applicazione non è stata posta dalla Corte territoriale a fondamento dell’affermataresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto ritenuto in concreto configurabile”.In effetti, nella disamina dei precedenti motivi di ricorso, i giudici di legittimità hanno osservatoche, in relazione al tema del giudizio di colpevolezza dell’imputato, riferito al movimento franosoche ha interessato la cava appartenente alla compagine societaria gestita dai coimputatiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le valutazioni compiute dalla Corte territoriale eranoimmuni da censure, essendo stato accertato che il dottor [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualità di direttoreresponsabile della cava, giusta nomina in atti sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e depositata il17 gennaio 2013 presso il distretto minerario. Dunque, in tale veste il dottor [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto vigilare su quanto avveniva nella cava, per cui era indubbio che l’aver consentito che sieccedesse oltre i limiti della coltivazione della cava, estraendo con mezzi meccanici ingentiquantità di materiale anche dove ciò non era consentito, ha alterato i parametri della sicurezzain quel cantiere, a discapito non solo dei lavoratori, ma anche dei soggetti esterni a tale ambitolavorativo. I giudici di merito avevano quindi sottolineato che, nella sua specifica qualità, ilricorrente avrebbe dovuto richiedere non solo il rispetto dei confini di coltivazione della cava,ma, in ogni caso, che venissero apprestati nuovi modelli di sicurezza parametrati all’effettivaconsistenza ed estensione dell’attività di estrazione, predisponendo nuovi studi ed elaborazioniche accertassero la stabilità delle aree e dei versanti interessati, per cui è stato ritenutopenalmente rilevante dai giudici di merito, in termini di cooperazione colposa, il fatto che il dottorMacaluso abbia omesso tali adempimenti, consentendo il dissennato sfruttamento della cava.2.1. Orbene, sia nell’originario ricorso per cassazione, sia nell’odierno ricorso straordinario,è mancato un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della Corte territoriale,scaturite da un’attenta ricostruzione dei fatti fondata sulla perizia disposta dal G.U.P. in sede dirito abbreviato, perizia invero non contestata, per cui diventa oggettivamente non indispensabileapprofondire la questione relativa alla specificità del motivo di appello concernente la violazionedell’art. 6 del d.P.R. n. 128 del 1959, posto che il tema è destinato a rimanere sullo sfondo, afronte delle esaurienti e razionali argomentazioni dei giudici di merito, ragionevolmente avallatedai giudici di legittimità, in punto di individuazione della posizione di garanzia del ricorrente e di3. In assenza di alcun reale errore percettivo da parte della Quarta Sezione, il ricorsostraordinario proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguenteonere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/04/2026Il consigliere estensore Il Presidente