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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con il ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.

La Corte osserva che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

E' vero che il ricorso ha ad oggetto una parte della sentenza (la condanna alle spese di mantenimento in carcere) estranea all'accordo, e quindi non è soggetto alla previsione limitativa dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma il ricorso è comunque manifestamente infondato, perché, con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano nelle spese di procedimento che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., non conseguono alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (in tal senso, ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648).

Esso, quindi, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. 2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione. La Corte osserva che si tratta di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. E' vero che il ricorso ha ad oggetto una parte della sentenza (la condanna alle spese di mantenimento in carcere) estranea all'accordo, e quindi non è soggetto alla previsione limitativa dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma il ricorso è comunque manifestamente infondato, perché, con riferimento alle spese di mantenimento in carcere, deve ritenersi ormai prevalente il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui esse non rientrano nelle spese di procedimento che, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen., non conseguono alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (in tal senso, ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 24390 del 12/05/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648). Esso, quindi, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° marzo 202
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