CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIMATA SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 giugno 1957 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 aprile 1980, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Taranto il 2 aprile 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Lette le memorie depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui sono state svolte argomentazioni a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 2 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato il provvedimento con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili nonché di conti correnti, titoli ed ulteriori disponibilità, a norma del combinato disposto degli artt. 640 quater, 648 quater e 322 ter cod. pen in funzione della confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi c), g), h), stimato in complessivi euro 5.793.900,00. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame i difensori degli indagati e [OSCURATO:PERSONA] anche personalmente hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi della motivazione per avere entrambi i giudici del merito interpretato in maniera parziale le prove addotte dal Pubblico ministero e travisato il contenuto di alcuni atti, contenuti nel fascicolo della Parte pubblica, senza effettuare alcun vaglio critico nei confronti della richiesta di applicazione della misura. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto sia del ruolo avuto dall'indagato all'interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui non era socio ma mero creditore in forza di un contratto di consulenza, sia delle censure sollevate da tutti gli indagati. Peraltro, il protrarsi del sequestro della merce dall'agosto del 2020, senza lo svolgimento di una perizia sul materiale sequestrato, dimostrerebbe la totale indifferenza da parte della Procura, del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame rispetto alla ricerca della realtà. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione inesistente o apparente, per avere il Tribunale del riesame richiamato le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari nel decreto di sequestro preventivo, senza fornire alcun elemento nuovo in ordine alla sussistenza del fumus e alle deduzioni ed eccezioni della difesa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo personalmente - con due distinti ricorsi, del tutto sovrapponibili - hanno dedotto i seguenti motivi: 1) omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione al fumus commissi delicti. Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi difensivi, concernenti, in particolare: la documentazione comprovante che la vicenda era meramente civilistica; le conversazioni telefoniche perfettamente in linea con l'incarico professionale svolto dall'indagato, al netto delle fuorvianti interpretazioni effettuate dagli organi di indagine; la congruità dei compensi percepiti e la perfetta tracciabilità; il diritto di credito ancora vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della ARPC Lazio a riprova della inesistenza di un profitto illecito in capo alla stessa e ai suoi agenti. Il menzionato Tribunale non avrebbe compiuto una autonoma valutazione delle emergenze processuali e non si comprenderebbe da quali elementi avrebbe desunto l'attribuibilità al ricorrente dei reati ascrittigli. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato che non vi sarebbe stata alcuna programmazione di una serie indefinita di reati e che il ricorrente si sarebbe limitato allo svolgimento del mandato professionale e ad avere rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], suo cliente e amico. Non avrebbe poi dato risposta ai rilievi difensivi concernenti: il difetto di un profitto illecito e della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme pervenute sulla carta Revolut; la mancanza di attività idonee ad ostacolare l'identificazione delle somme bonificate dalla ARPC Lazio alla Internazionale Biolife s.r.I., di ritenuta provenienza illecita secondo l'ipotesi accusatoria (le somme sarebbero state rintracciate dalla Guardia di finanza perché documentate); la non esosità della somma ricevuta quale compenso, che, di contro, sarebbe stata al di sotto della soglia minima prevista; 2) omessa motivazione in ordine alla misura cautelare eseguita, di cui mancherebbero i presupposti, non venendo in rilievo uno dei reati per i quali è contestata la confisca per equivalente a norma dell'art. 322 ter c.p.». e non vi sarebbe un profitto illecito, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe creditrice dell'ARPC Lazio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, sia pure in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni, che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 5.22.2013, Imp. Mirra, Rv. 2589632; Sez. 2, n. 13951 del 5.2.2014, Imp. Caruso, Rv 259704). Il principio vale anche con riguardo al ricorso per cassazione con cui si censura l'omessa valutazione da parte del giudice del riesame dei motivi sollevati dall'indagato. Ciò in quanto il requisito dell'autosufficienza connota il ricorso per cassazione a prescindere dal provvedimento che con esso si impugna. Nel caso in esame il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, senza richiamare passi dello stesso provvedimento, e a rinviare genericamente alle difese articolate con l'atto di riesame, senza tuttavia indicarne specificamente il contenuto. Ne discende che le doglianze formulate sono prive di specificità. / 1.2 Passando ai ricorsi proposti dagli altri due ricorrenti, deve premettersi che, a seguito della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente. Inoltre, questa Corte (Sez. 6, n. 46021 del 19/09/2018, Rv. 274281) ha già affermato che nel processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che la legittimi. Ne discende che il ricorso, proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], pur se avvocato, non è ammissibile. 1.3 Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma del suo difensore e a quello di [OSCURATO:PERSONA] deve ricordarsi che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). Nel caso in disamina, il Tribunale del riesame ha evidenziato che dall'intensa attività investigativa, svolta dalla Guardia di finanza, era emersa la sussistenza di uno stabile e continuativo vincolo associativo tra tutti gli indagati, compresi gli odierni ricorrenti, allo scopo di commettere una serie indeterminata di condotte in materia di reati contro il patrimonio e la Pubblica amministrazione mediante frode, con la predisposizione dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma e con la consapevolezza di ciascuno di far parte del sodalizio criminoso. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA]) il Collegio del riesame ha evidenziato che egli aveva intrattenuto direttamente i rapporti con l'Agenzia della Protezione civile del Lazio e aveva fornito rassicurazioni sulla consegna dei dispositivi di protezione, pur essendo ben consapevole della condotta truffaldina dei suoi sodali. Il Tribunale del riesame ha poi diffusamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il fumus con riguardo agli altri reati ascritti ai ricorrenti ed ha dato risposta alle deduzioni difensive. Al cospetto delle argomentazioni, svolte dal Collegio del riesame, le censure, formulate dai ricorrenti, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge nei sensi sopra indicati.Peraltro, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per un verso, non ha spiegato le ragioni per cui dovrebbe ritenersi che i giudici abbiano travisato il contenuto degli atti del fascicolo del Pubblico ministero; per altro verso, ha trascurato di considerare che il Tribunale del riesame ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto che l'indagato facesse parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 1.4 Quanto al secondo motivo, dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il sequestro è stato disposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 640 quater, 648 quater e 322 ter cod. pen. in funzione della confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi c), g) e h); reati, questi (truffa, riciclaggio e autoriciclaggio), che consentono di disporre il sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato e che, tuttavia, non sono stati menzionati dal ricorrente, che ha fatto riferimento soltanto ai reati contro la Pubblica amministrazione che non sarebbero stati dal medesimo commessi, con conseguente illegittimità della misura cautelare reale disposta. La doglianza difetta di specificità. 1.5 Deve puntualizzarsi che non possono essere prese in considerazione le memorie depositate dai ricorrenti. Questa Corte è infatti ferma nel ritenere (cfr. Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129) che, in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. 2 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 3 novembre 2021 Il