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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21746/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 15735-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente dui uil la Lu MA, VIA E'[OSCURATO:PERSONA], 23/ lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1210 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2937/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1485/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Belluno con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza ingiunzione n. 61 del 2010 emessa dalla DPL di Belluno, per essere stato impiegato un lavoratore - nel periodo dal 15 gennaio 2007 al 29 maggio 2007 - non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, affidato a quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Belluno si è costituita ai fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del ricorrente, datato 24 marzo 2022.

Ritenuto che: il giudizio va dichiarato estinto, in quanto la dichiarazione di rinuncia risulta esser stata notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c.; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non avendo la DPL presentato controricorso ed essendo il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato; non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato stabilito dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

PQM dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 15735-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente dui uil la Lu MA, VIA E'[OSCURATO:PERSONA], 23/ lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1210 contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2937/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015 R.G.N. 1485/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Belluno con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza ingiunzione n. 61 del 2010 emessa dalla DPL di Belluno, per essere stato impiegato un lavoratore - nel periodo dal 15 gennaio 2007 al 29 maggio 2007 - non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, affidato a quattro motivi; la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Belluno si è costituita ai fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.; il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste; nelle more del giudizio è intervenuto atto di rinuncia al ricorso del ricorrente, datato 24 marzo 2022. Ritenuto che: il giudizio va dichiarato estinto, in quanto la dichiarazione di rinuncia risulta esser stata notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c.; non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non avendo la DPL presentato controricorso ed essendo il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato; non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato stabilito dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. PQM dichiara estinto il giudizio; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 apr