Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31937/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2203/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex liquidatore ed ex socio unico della [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Loconte, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- tini, n, 14; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito unicamente al fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ.; ,--ci-- -Esontr-----oricorrente--- • avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, n.5620/15/2015 depositata il 10 giugno 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a socio unico in liquida- zione, in persona dell'ex liquidatore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex amministratore della società avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3644/28/2014 di accoglimento parziale del ricorso proposto dai con- tribuenti avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA, addizionali e accessori relativi all'anno di imposta 2005.

2. In particolare, le riprese attingevano i contribuenti, rispettivamente quali socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico, poi posta in liquidazione e quindi dichiarata estinta in data 13.10.2010.

Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese, ma riduceva del 30% i maggiori valori complessivi accertati a seguito del p.v.c. ele- vato dalla GdF e posti a base dell'atto impositivo impugnato, decisione integralmente confermata dal giudice di secondo grado.

3. Avverso la decisione della CTR propongono ricorso i contribuenti, affidato a quattro motivi, che illustrano con memoria, mentre l'Agenzia si è costituita con mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Considerato che:

4. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del(if orre----s--c77Droposto - da [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratrice della società ARAV [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della società, ferma restando la legittimazione di quest'ultimo quale ex socio unico.

Infatti, per consolidata interpretazione giurisprudenziale ([OSCURATO:PERSONA].

U., Sen- tenza n.6070 del 12/3/2013; Cass. Sez. 5 Sentenza n.24955 del 6/11/2013; Cass. Sez. 5 Sentenza n.23574 del 5/11/2014) la cancel- lazione della società dal registro delle imprese in data 13.10.2010 ne ha determinato l'estinzione privandola di capacità processuale e il su- bentro di [OSCURATO:PERSONA] quale unico socio, rendendo privi di le- gittimazione tanto l'ex amministratrice della società quanto l'ex liqui- datore.

Là ei2 te, , 1,) u 5.it- oen il ik.D4rir; motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iecontribuentelamentaw la violazione degli artt. 12, comma 7,

I. 212/2000, 42 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, poiché la CTR ha ritenuto valido l'avviso di accertamento oggetto di lite, emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalle disposizioni le- gislative evocate, ritenendo di ravvisare nella fattispecie una motivata ragione di urgenza.

6. La censura è fondata, nei termini che seguono.

Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di ses- santa giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine de- corrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effet- tuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'e- sercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del con- traddittorio procedimen tale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non con- siste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.» (Cass. Sez.

Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184).

7. Inoltre, «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione com- porta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusiva- mente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specifica- mente sancito.» (Cass. Sez.

Un. 9 dicembre 2015, n. 24823).

Infine, va rammentato che: «In materia di garanzie del contribuente sottopo- sto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e pro- vate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuo- riescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine deca- denziale dell'azione accertativa» (Cass. 9 novembre 2015 n.22786 e, più in generale, Cass. Sez.

Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). i

8. Tale è esattamente il caso di specie, in cui, in presenza di verifica, il termine dilatorio non è stato rispettato e, alla luce dei principi giuri- sprudenziali che precedono, non possono essere identificati motivi di urgenza nello spirare del termine decadenziale quinquennale al mo- mento dell'emissione dell'atto impositivo, che i giudici di appello hanno affermato - in relazione alla ripresa 2005 - essere stato di imminente scadenza al momento della notifica dell'avviso di accertamento.

Con- seguentemente, la sentenza della CTR si pone in contrasto insanabile con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte.

9. In conclusione, in accoglimento del primo motivo ricorso che precede anche logicamente tutti gli altri perché riguarda lo spatium deliberandi anteriore alla notifica dell'atto impositivo, assorbite le restanti censure con le quali viene prospettata la violazione di legge, con riferimento agli artt.2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. n.602 del 1973 e 156 cod. proc. civ. (secondo motivo), 324 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ. (terzo mo- tivo), 53 del d.lgs. n.546 del 1992 (quarto motivo), la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ri- tiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso in- troduttivo.

10. L'esito difforme dei giudizi merito, il relativamente recente conso- lidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, nonché la parziale inammissibilità del ricorso sono concorrenti elementi che giu- stificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, P.Q.M.

La Corte, riconvocata nella medesima composizione in data 14.10.2022: dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratrice della società ARAV [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della estinta società; Nel resto, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'ori- ginario ricorso introduttivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2203/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex liquidatore ed ex socio unico della [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Loconte, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- tini, n, 14; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituito unicamente al fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ.; ,--ci-- -Esontr-----oricorrente--- • avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, n.5620/15/2015 depositata il 10 giugno 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a socio unico in liquida- zione, in persona dell'ex liquidatore e socio unico [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex amministratore della società avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3644/28/2014 di accoglimento parziale del ricorso proposto dai con- tribuenti avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA, addizionali e accessori relativi all'anno di imposta 2005. 2. In particolare, le riprese attingevano i contribuenti, rispettivamente quali socio ed amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico, poi posta in liquidazione e quindi dichiarata estinta in data 13.10.2010. Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese, ma riduceva del 30% i maggiori valori complessivi accertati a seguito del p.v.c. ele- vato dalla GdF e posti a base dell'atto impositivo impugnato, decisione integralmente confermata dal giudice di secondo grado. 3. Avverso la decisione della CTR propongono ricorso i contribuenti, affidato a quattro motivi, che illustrano con memoria, mentre l'Agenzia si è costituita con mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Considerato che: 4. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del(if orre----s--c77Droposto - da [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratrice della società ARAV [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della società, ferma restando la legittimazione di quest'ultimo quale ex socio unico. Infatti, per consolidata interpretazione giurisprudenziale ([OSCURATO:PERSONA]. U., Sen- tenza n.6070 del 12/3/2013; Cass. Sez. 5 Sentenza n.24955 del 6/11/2013; Cass. Sez. 5 Sentenza n.23574 del 5/11/2014) la cancel- lazione della società dal registro delle imprese in data 13.10.2010 ne ha determinato l'estinzione privandola di capacità processuale e il su- bentro di [OSCURATO:PERSONA] quale unico socio, rendendo privi di le- gittimazione tanto l'ex amministratrice della società quanto l'ex liqui- datore. Là ei2 te, , 1,) u 5.it- oen il ik.D4rir; motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- iecontribuentelamentaw la violazione degli artt. 12, comma 7, I. 212/2000, 42 comma 2 del d.P.R. n.600 del 1973, poiché la CTR ha ritenuto valido l'avviso di accertamento oggetto di lite, emesso prima dello scadere del termine dilatorio previsto dalle disposizioni le- gislative evocate, ritenendo di ravvisare nella fattispecie una motivata ragione di urgenza. 6. La censura è fondata, nei termini che seguono. Va ribadito che: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di ses- santa giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine de- corrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effet- tuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'e- sercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del con- traddittorio procedimen tale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non con- siste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio.» (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). 7. Inoltre, «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione com- porta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusiva- mente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specifica- mente sancito.» (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Infine, va rammentato che: «In materia di garanzie del contribuente sottopo- sto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e pro- vate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuo- riescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine deca- denziale dell'azione accertativa» (Cass. 9 novembre 2015 n.22786 e, più in generale, Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n.18184). i 8. Tale è esattamente il caso di specie, in cui, in presenza di verifica, il termine dilatorio non è stato rispettato e, alla luce dei principi giuri- sprudenziali che precedono, non possono essere identificati motivi di urgenza nello spirare del termine decadenziale quinquennale al mo- mento dell'emissione dell'atto impositivo, che i giudici di appello hanno affermato - in relazione alla ripresa 2005 - essere stato di imminente scadenza al momento della notifica dell'avviso di accertamento. Con- seguentemente, la sentenza della CTR si pone in contrasto insanabile con la giurisprudenza ormai consolidata della Corte. 9. In conclusione, in accoglimento del primo motivo ricorso che precede anche logicamente tutti gli altri perché riguarda lo spatium deliberandi anteriore alla notifica dell'atto impositivo, assorbite le restanti censure con le quali viene prospettata la violazione di legge, con riferimento agli artt.2495 cod. civ. e 36 del d.P.R. n.602 del 1973 e 156 cod. proc. civ. (secondo motivo), 324 cod. proc. civ. e 2901 cod. civ. (terzo mo- tivo), 53 del d.lgs. n.546 del 1992 (quarto motivo), la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ri- tiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., con l'accoglimento dell'originario ricorso in- troduttivo. 10. L'esito difforme dei giudizi merito, il relativamente recente conso- lidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione, nonché la parziale inammissibilità del ricorso sono concorrenti elementi che giu- stificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, P.Q.M. La Corte, riconvocata nella medesima composizione in data 14.10.2022: dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex amministratrice della società ARAV [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] quale ex liquidatore della estinta società; Nel resto, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'ori- ginario ricorso introduttivo
Sentenza Cassazione n. 31937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris