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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1995

Cassazione n. 36554/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ferrara, che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali.

Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

Il difensore ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità, sostenendo che la persona offesa avrebbe rimesso la querela.

Va rilevato che: dagli atti, risulta che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; il reato risulta proc:edibile solo a querela di parte; <<la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv. 242959).

Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.

In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnata sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ferrara, che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Il difensore ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità, sostenendo che la persona offesa avrebbe rimesso la querela. Va rilevato che: dagli atti, risulta che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione; il reato risulta proc:edibile solo a querela di parte; <<la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazza muto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore
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