CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2017
Cassazione n. 25229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 845/2018 R.G. proposto da Comune di Positano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a Positano s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Aureliana, n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4793/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 26/5/2017. 20z-z_ Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del gg mese anno dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4793/17, depositata il 26/5/2017, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] a Positano s.r.I., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento n. 239/2014, datato 4/12/2014, emesso dal Comune di Positano per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) dell'anno 2009, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della maggiore superficie tassabile rilevata rispetto a quella originariamente denunciata. La contribuente aveva fatto valere il diritto alla esenzione dall'imposta o alla riduzione tariffaria di cui all'art. 62, commi 2 e 3, e 66, comma 3, d.lgs. n. 537 del 1993, in relazione al carattere stagionale della propria attività. La CTR riteneva che alla appellante spettasse la riduzione di un terzo della tariffa e ciò direttamente in forza dell'art. 66, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 507 del 1993, ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune di Positano per l'applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali, trattandosi di riduzione legislativamente prevista. z Avverso la sentenza il Comune di Positano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. La società [OSCURATO:PERSONA] a Positano si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Positano lamenta, in relazione ali'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per avere la CTR dichiarato che, in ragione del carattere stagionale dell'attività svolta, la contribuente aveva diritto alla riduzione di un terzo della tariffa, direttamente in forza della legge ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune di Positano per l'applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione degli artt. 66, comma 5, e 70 del d.lgs.507 del 1993, per avere la CTR trascurato che, anche se la riduzione fosse stata prevista, la contribuente non avrebbe comunque potuto fruirne in quanto la stessa non aveva presentato l'indispensabile denuncia di cui agli articoli evocati. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazigne dell'art.9, comma 3, della I. n. 135 del 2001, per avere la CTR errato nel ritenere dimostrata la stagionalità dell'attività della contribuente sulla base della licenza di esercizio, che non conteneva riferimenti alla circostanza, e malgrado la contribuente non avesse mai presentato la denuncia di variazione per chiusura dell'albergo nel periodo invernale. Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. "rottamazione-ter"), ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla I. n. 136 del 2018, in relazione alle somme recate dall'avviso di accertamento impugnato, nonché il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha comunicato l'ammontare dell'importo dovuto in relazione a diverse cartelle di pagamento ritenute "definibili", tra cui quella n. 07120150084888144000 che, secondo quanto esposto dalla parte, reca il carico riferibile al prodromico avviso oggetto di causa, nonché inviato i relativi bollettini di pagamento. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 23/9/2021 il Collegio ha chiesto al Comune di Positano di documentare "l'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia relativa alla TARSU per l'anno 2009". Il Comune di Positano, nella nota del 15/2/2022 ha riferito che non risultano effettuati pagamenti. Va, preliminarmente, rilevato che non ricorrono le condizioni per la declaratoria di estinzione del presente giudizio che, peraltro, ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 239/2014, atto impositivo emesso dal Comune di Positano per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti (TARSU) dell'anno 2009, oltre a sanzioni ed interessi. Il primo motivo è fondato. Con la ordinanza n. 31748/2018 la Corte ha avuto occasione di osservare che "Il comma 3 dell'art. 66 del d.lgs. 507/93 prevede che "la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di ... c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività", e così - con il termine "può"- rimette alla scelta del Comune e, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria (in questo senso la Corte si è già pronunciata più volte; v., tra altre, la sentenza n. i 7524 del 28/07/2009 e la sentenza n. 10361 del 07/05/2007)". Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito possono essere compensate in ragione della evoluzione della vicenda processuale. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito rigetta il ricorso originario. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed altri accessori di legge. Compensa le spese di gradi di merito. Così deciso in Roma, nella