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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35242/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 31 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 17 marzo 2015 del G.u.p. del Tribunale di Forlì che, all'esito di giudizio abbreviato, - per quel che qui rileva - nella parte in cui aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] GUERRINI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; e - come si trae dalla motivazione - ha rideterminato in anni due La durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, legge fall., che il primo Giudice aveva irrogato senza indicarne la durata e dunque nella misura fissa prevista illo tempore dalla legge (essendosi pronunciato anteriormente alla sentenza n. 222/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale, in particolare per aver sottratto la contabilità.

La difesa ha rappresentato di aver dedotto con il gravame che la contabilità della fallita non sarebbe mai stata istituita, quindi al più avrebbe potuto ritenersi la sussistenza del reato di bancarotta semplice; e che la Corte territoriale non avrebbe argomentato rispetto alle allegazioni difensive.

2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 219, comma 3, legge fall.

In particolare, la Corte di appello ne avrebbe negato i presupposti, facendo riferimento al non modesto danno per i creditori (erroneamente determinato in misura superiore a quella effettiva) e alle caratteristiche dell'agire illecito dell'imputato (ad avviso dei Giudici di secondo grado, aduso ad operare costantemente sotto traccia tramite operazioni non trasparenti), profilo che non ha alcuna inerenza alla circostanza in parola. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato; è, invece, fondato - nei termini che si espongono - il secondo motivo, dovendosi annullare in parte qua la sentenza impugnata.

1. Con il primo motivo è stato censurata la sentenza di secondo grado per aver confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto la contabilità della fallita [OSCURATO:PERSONA]) senza offrire compiuta risposta alla prospettazione della difesa, che aveva negato che la contabilità fosse stata istituita.

1.1. Il motivo è nel complesso infondato.

Si rileva, anzitutto, che con le censure in parola è stata unicamente dedotta l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia soltanto il vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01).La Corte di appello ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che la contabilità fosse stata istituita, oltre che dando conto delle dichiarazioni in atti (rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] GUERRINI, da Claudia BISCAGLIA e dalla curatrice del fallimento), attribuendo portata dirimente alla circostanza che nell'atto pubblico di cessione del ramo di azienda dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata di fatto dallo stesso imputato) si sia dichiarata l'esistenza di questa documentazione contabile.

Si tratta di un'argomentazione logica e congrua, che ha dato conto in maniera chiara delle ragioni per cui non ha accolto il gravame e, in particolare, dell'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01).

D'altra parte, i vizi della motivazione devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).

Ragion per cui non può ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione.

E la difesa, nel resto, ha inteso censurare la sentenza impugnata prospettando irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento degli elementi probatori, segnatamente allorché ha perorato una diversa interpretazione del tenore del detto atto pubblico (assumendo apoditticamente che la menzione in esso della contabilità dell'impresa fosse una mera «clausola di stile utilizzata dal notaio») e ha denunciato il difetto di portata dimostrativa delle dichiarazioni richiamate dai Giudici di secondo grado, queste ultime, peraltro, non decisive nell'iter argomentativo della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rilevando il «danno non modesto per i creditori», senza alcuna specificazione, e la consuetudine dell'imputato a «operare [...] sottotraccia tramite operazioni non trasparenti».

Nel corpo del provvedimento la Corte, allorché ha argomentato sul delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo del danno per i creditori ha fatto riferimento a un pagamento alla curatela, a seguito di una transazione, di soli euro 20.000 a fronte di un debito che i Giudici di appello hanno quantificato in euro

135.000. Ebbene, le argomentazioni spese dalla Corte di merito non hanno inerenza ai presupposti della circostanza in questione.

Difatti, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata m relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori» (Sez. 3 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla detta circostanza e, di conseguenza, al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q .

M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 09/06/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] n , 43 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE: PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1563/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 27650/2020 [OSCURATO:PERSONA] FRANCOLINI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2911011976 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorse; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse degli imputati si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e ha chiesto annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 29 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 10 ottobre 2012, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a ciascuno inflitta (rispettivamente in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 500 di multa e in tre anni sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa) ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per un furto aggravato perpetrato in concorso (capo

1. della rubrica) e del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore furto aggravato (capo

2. della rubrica) - commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al primo reato - ed aveva ritenuto per entrambi la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in contestazione.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 110 e 624 cod. peri. - è stata denunciata, con un unico motivo, la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, per il delitto di furto di cui al capo 1.

2.1.1. Nell'interesse dello stesso imputato è stato formulato un motivo nuovo con il quale è stato ribadito quanto esposto nel ricorso, segnatamente in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rei.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo, con il quale - richiamando gli artt. 99, 63, comma 4, e 625 cod. pen. - sono state dedotte la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'estinzione per prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che si espongono; è, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto di aver censurato in sede di gravame l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto di cui al capo

1. della rubrica, fondata su un compendio probatorio costituito da intercettazioni, dal tracciamento di una cella telefonica mobile e dai dati relativi a un soggiorno alberghiero del ricorrente insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Più in particolare, si era dedotto che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto da una telefonata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] MARTINELL.I (che avrebbe chiesto al proprio interlocutore di «andare a vedere un cinese con una bella borsa arrivata col taxi»), quantunque non fosse dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto contattato; e la Corte territoriale non avrebbe argomentato sul punto né sul ruolo che comunque avrebbe svolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato, essendosi limitata ad affermare in modo generico che, in effetti, nel caso di specie è stata rubata una valigetta a una persona di etnia asiatica, a indicare come ulteriore elemento indiziante il successivo pernottamento dei due fratelli a Binasco e a riportarsi alle argomentazioni già spese in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione tuttavia era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] NIARTINELLI.

1.1. Il motivo in esame è fondato e deve essere accolto.

Con l'atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - per quel che qui più direttamente rileva - si era censurata la sentenza di primo grado per esser pervenuta all'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le conversazioni oggetto di captazione, intrattenute tramite utenze telefoniche mobili, nonostante il difetto - nella prospettazione difensiva - ogni elemento «che colleghi le utenze captate con gli imputati» (cfr. atto di appello cit.).

Tale profilo di censura - che non può dirsi generico, considerato che la sentenza di primo grado sul punto si è limitata ad affermare che la telefonata de qua è stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], indicando il numero della relativa utenza ma non gli elementi in ragione dei quali essa è stata ritenuta in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] blARTINELLI - non è stata oggetto di vaglio da parte dei Giudici di appello, che nulla hanno esposto sul punto.

E poiché, in effetti, il concorso del ricorrente nel delitto di furto in parola è stato argomentato anche dalla Corte di merito attribuendo rilievo centrale al tenore di tale conversazione e alla cella attivata dall'utenza mobile de qua, la mancata disamina di tale thema costituisce un'omissione che vizia il compendio argomentativo posto a fondamento della condanna del ricorrente (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01), non potendosi trarre dalla sentenza impugnata una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

2. Con il motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è assunto che la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato in relazione alle circostanza aggravanti e, segnatamente, alla recidiva, avendo solo fatto riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.; e, poiché nella specie sono contestate più aggravanti, non si comprenderebbe se per determinare la pena è stata applicata o esclusa la recidiva qualificata né quale circostanza è stata ritenuta più grave (tra la stessa recidiva qualificata e le aggravanti contemplate dall'art.625 cod. pen.); si tratterebbe di un'omissione rilevante in ordine sia al calcolo della pena sia alla prescrizione del reato, poiché «sembrerebbe [...] che la recidiva non sia stata valutata nell'aumento e quindi di fatto non considerata» e da ciò per l'appunto conseguirebbe l'estinzione del reato per prescrizione.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

È dirimente considerare che - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - la sussistenza della recidiva qualificata e delle altre aggravanti ritenute dal primo Giudice (ossia le circostanze di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 6, cod. pen. per entrambi i furti e quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - pure rilevante ai fini della prescrizione ex art.625, comma 2, cod. pen. - per il solo furto di cui al capo 1) non è stata oggetto di gravame (cfr. atti di appello); e la Corte territoriale - accogliendo in parte qua l'appello - ha soltanto ridotto la pena irrogata dal Tribunale ex art. 625, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo 1 e l'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (temperato ex art. 63, comma 4, cod. pen.), nonché l'ulteriore aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo

2. Ragion per cui, con evidenza, non vi è dubbio che della ritenuta recidiva debba tenersi conto per determinare il tempo necessario alla maturazione della prescrizione dei reati (commessi il 29 marzo e il 5 aprile 2006), che è pari a sedici anni e otto mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e non è decorso.

3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] IvIARTINELLI consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 31 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 17 marzo 2015 del G.u.p. del Tribunale di Forlì che, all'esito di giudizio abbreviato, - per quel che qui rileva - nella parte in cui aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] GUERRINI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo a. della rubrica) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; e - come si trae dalla motivazione - ha rideterminato in anni due La durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. comma, legge fall., che il primo Giudice aveva irrogato senza indicarne la durata e dunque nella misura fissa prevista illo tempore dalla legge (essendosi pronunciato anteriormente alla sentenza n. 222/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale, in particolare per aver sottratto la contabilità. La difesa ha rappresentato di aver dedotto con il gravame che la contabilità della fallita non sarebbe mai stata istituita, quindi al più avrebbe potuto ritenersi la sussistenza del reato di bancarotta semplice; e che la Corte territoriale non avrebbe argomentato rispetto alle allegazioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale sostanziale e di norme processuali nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 219, comma 3, legge fall. In particolare, la Corte di appello ne avrebbe negato i presupposti, facendo riferimento al non modesto danno per i creditori (erroneamente determinato in misura superiore a quella effettiva) e alle caratteristiche dell'agire illecito dell'imputato (ad avviso dei Giudici di secondo grado, aduso ad operare costantemente sotto traccia tramite operazioni non trasparenti), profilo che non ha alcuna inerenza alla circostanza in parola. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato; è, invece, fondato - nei termini che si espongono - il secondo motivo, dovendosi annullare in parte qua la sentenza impugnata. 1. Con il primo motivo è stato censurata la sentenza di secondo grado per aver confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto la contabilità della fallita [OSCURATO:PERSONA]) senza offrire compiuta risposta alla prospettazione della difesa, che aveva negato che la contabilità fosse stata istituita. 1.1. Il motivo è nel complesso infondato. Si rileva, anzitutto, che con le censure in parola è stata unicamente dedotta l'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia soltanto il vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01).La Corte di appello ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha ritenuto che la contabilità fosse stata istituita, oltre che dando conto delle dichiarazioni in atti (rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] GUERRINI, da Claudia BISCAGLIA e dalla curatrice del fallimento), attribuendo portata dirimente alla circostanza che nell'atto pubblico di cessione del ramo di azienda dalla fallita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata di fatto dallo stesso imputato) si sia dichiarata l'esistenza di questa documentazione contabile. Si tratta di un'argomentazione logica e congrua, che ha dato conto in maniera chiara delle ragioni per cui non ha accolto il gravame e, in particolare, dell'apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01). D'altra parte, i vizi della motivazione devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Ragion per cui non può ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione. E la difesa, nel resto, ha inteso censurare la sentenza impugnata prospettando irritualmente a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento degli elementi probatori, segnatamente allorché ha perorato una diversa interpretazione del tenore del detto atto pubblico (assumendo apoditticamente che la menzione in esso della contabilità dell'impresa fosse una mera «clausola di stile utilizzata dal notaio») e ha denunciato il difetto di portata dimostrativa delle dichiarazioni richiamate dai Giudici di secondo grado, queste ultime, peraltro, non decisive nell'iter argomentativo della sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello con il quale si era chiesto di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rilevando il «danno non modesto per i creditori», senza alcuna specificazione, e la consuetudine dell'imputato a «operare [...] sottotraccia tramite operazioni non trasparenti». Nel corpo del provvedimento la Corte, allorché ha argomentato sul delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sotto il profilo del danno per i creditori ha fatto riferimento a un pagamento alla curatela, a seguito di una transazione, di soli euro 20.000 a fronte di un debito che i Giudici di appello hanno quantificato in euro 135.000. Ebbene, le argomentazioni spese dalla Corte di merito non hanno inerenza ai presupposti della circostanza in questione. Difatti, «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata m relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori» (Sez. 3 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alla detta circostanza e, di conseguenza, al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q . M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 09/06/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA] n , 43 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE: PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1563/2022 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 27650/2020 [OSCURATO:PERSONA] FRANCOLINI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2911011976 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorse; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse degli imputati si è riportato ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti e ha chiesto annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020 (dep. il 29 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 10 ottobre 2012, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in mitius la pena a ciascuno inflitta (rispettivamente in tre anni e due mesi di reclusione ed euro 500 di multa e in tre anni sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa) ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità di entrambi per un furto aggravato perpetrato in concorso (capo 1. della rubrica) e del solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore furto aggravato (capo 2. della rubrica) - commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al primo reato - ed aveva ritenuto per entrambi la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in contestazione. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con separato atto, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - richiamando gli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 110 e 624 cod. peri. - è stata denunciata, con un unico motivo, la carenza della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, a titolo di concorso, per il delitto di furto di cui al capo 1. 2.1.1. Nell'interesse dello stesso imputato è stato formulato un motivo nuovo con il quale è stato ribadito quanto esposto nel ricorso, segnatamente in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come uno dei rei. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo, con il quale - richiamando gli artt. 99, 63, comma 4, e 625 cod. pen. - sono state dedotte la carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'estinzione per prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini che si espongono; è, invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto di aver censurato in sede di gravame l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto di cui al capo 1. della rubrica, fondata su un compendio probatorio costituito da intercettazioni, dal tracciamento di una cella telefonica mobile e dai dati relativi a un soggiorno alberghiero del ricorrente insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, si era dedotto che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto da una telefonata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] MARTINELL.I (che avrebbe chiesto al proprio interlocutore di «andare a vedere un cinese con una bella borsa arrivata col taxi»), quantunque non fosse dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] fosse il soggetto contattato; e la Corte territoriale non avrebbe argomentato sul punto né sul ruolo che comunque avrebbe svolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato, essendosi limitata ad affermare in modo generico che, in effetti, nel caso di specie è stata rubata una valigetta a una persona di etnia asiatica, a indicare come ulteriore elemento indiziante il successivo pernottamento dei due fratelli a Binasco e a riportarsi alle argomentazioni già spese in relazione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione tuttavia era diversa da quella di [OSCURATO:PERSONA] NIARTINELLI. 1.1. Il motivo in esame è fondato e deve essere accolto. Con l'atto di appello a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - per quel che qui più direttamente rileva - si era censurata la sentenza di primo grado per esser pervenuta all'affermazione di responsabilità anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le conversazioni oggetto di captazione, intrattenute tramite utenze telefoniche mobili, nonostante il difetto - nella prospettazione difensiva - ogni elemento «che colleghi le utenze captate con gli imputati» (cfr. atto di appello cit.). Tale profilo di censura - che non può dirsi generico, considerato che la sentenza di primo grado sul punto si è limitata ad affermare che la telefonata de qua è stata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al fratello [OSCURATO:PERSONA], indicando il numero della relativa utenza ma non gli elementi in ragione dei quali essa è stata ritenuta in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA] blARTINELLI - non è stata oggetto di vaglio da parte dei Giudici di appello, che nulla hanno esposto sul punto. E poiché, in effetti, il concorso del ricorrente nel delitto di furto in parola è stato argomentato anche dalla Corte di merito attribuendo rilievo centrale al tenore di tale conversazione e alla cella attivata dall'utenza mobile de qua, la mancata disamina di tale thema costituisce un'omissione che vizia il compendio argomentativo posto a fondamento della condanna del ricorrente (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967 - 01), non potendosi trarre dalla sentenza impugnata una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. 2. Con il motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è assunto che la sentenza di secondo grado non avrebbe motivato in relazione alle circostanza aggravanti e, segnatamente, alla recidiva, avendo solo fatto riferimento all'art. 63, comma 4, cod. pen.; e, poiché nella specie sono contestate più aggravanti, non si comprenderebbe se per determinare la pena è stata applicata o esclusa la recidiva qualificata né quale circostanza è stata ritenuta più grave (tra la stessa recidiva qualificata e le aggravanti contemplate dall'art.625 cod. pen.); si tratterebbe di un'omissione rilevante in ordine sia al calcolo della pena sia alla prescrizione del reato, poiché «sembrerebbe [...] che la recidiva non sia stata valutata nell'aumento e quindi di fatto non considerata» e da ciò per l'appunto conseguirebbe l'estinzione del reato per prescrizione. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. È dirimente considerare che - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - la sussistenza della recidiva qualificata e delle altre aggravanti ritenute dal primo Giudice (ossia le circostanze di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 6, cod. pen. per entrambi i furti e quella di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. - pure rilevante ai fini della prescrizione ex art.625, comma 2, cod. pen. - per il solo furto di cui al capo 1) non è stata oggetto di gravame (cfr. atti di appello); e la Corte territoriale - accogliendo in parte qua l'appello - ha soltanto ridotto la pena irrogata dal Tribunale ex art. 625, comma 2, cod. pen. per il reato di cui al capo 1 e l'aumento per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale (temperato ex art. 63, comma 4, cod. pen.), nonché l'ulteriore aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo 2. Ragion per cui, con evidenza, non vi è dubbio che della ritenuta recidiva debba tenersi conto per determinare il tempo necessario alla maturazione della prescrizione dei reati (commessi il 29 marzo e il 5 aprile 2006), che è pari a sedici anni e otto mesi (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e non è decorso. 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] IvIARTINELLI consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo formulato impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara
Decreto Cassazione n. 35242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris