CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03XVPVI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 gennaio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 1° febbraio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pisa il 10 dicembre 2015. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 3) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la circostanza che l'imputato, all'epoca dei fatti, era stato già condannato per il delitto di cessione di stupefacenti, il che delinea negativamente la sua personalità, a ciò aggiungendosi che, per come emerso dagli accertamenti di RG., l'episodio di cessione per cui si è proceduto pare inserirsi in un contesto organizzato, stante il ritrovamento di strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il,Krliglier estetre [OSCURATO:PERSONA]