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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 29267/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27751-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27751 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 129/B, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1059/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2375 del 2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, dichiarò che tra la stessa e la società [OSCURATO:PERSONA] era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 28/11/2011 al 7/3/2013”, con condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive; che tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 8.3.2013 fino al 28.2.2014”, con condanna di detta società al pagamento di differenze retributive; che tra la D’Albenzio e la società [OSCURATO:PERSONA] spa era nuovamente “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1/3/2014 al 30.11.2014”, con condanna di dette società al pagamento di una ulteriore somma a titolo di differenze retributive;

2. su gravame delle sole società, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha integralmente rigettato tutte le domande della D’Albenzio; Ric. 2021 n. 27751 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3-

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto r icorso la soccombente con tre motivi; hanno resistito con controricorso le intimate; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e dal suo procuratore, rinuncia accettata dalle controparti; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza che occorra provvedere sulle spese; 2.la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27751-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27751 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 129/B, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1059/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2375 del 2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Albenzio, dichiarò che tra la stessa e la società [OSCURATO:PERSONA] era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 28/11/2011 al 7/3/2013”, con condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive; che tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 8.3.2013 fino al 28.2.2014”, con condanna di detta società al pagamento di differenze retributive; che tra la D’Albenzio e la società [OSCURATO:PERSONA] spa era nuovamente “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1/3/2014 al 30.11.2014”, con condanna di dette società al pagamento di una ulteriore somma a titolo di differenze retributive; 2. su gravame delle sole società, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha integralmente rigettato tutte le domande della D’Albenzio; Ric. 2021 n. 27751 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto r icorso la soccombente con tre motivi; hanno resistito con controricorso le intimate; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]Albenzio e dal suo procuratore, rinuncia accettata dalle controparti; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza che occorra provvedere sulle spese; 2.la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio
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