Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:182
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0724_SUM
[OSCURATO:PERSONA]724/22
[OSCURATO:PERSONA]
contro
G.H.R.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] de León)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Contratto di credito revolving – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali effettuato nell’ambito di tale procedimento – Esecuzione della decisione processuale che chiude tale procedimento – Perdita per decadenza della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto nella fase dell’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento – Potere di controllo del giudice nazionale»
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Assenza della facoltà, a causa della decadenza, per il giudice investito dell’esecuzione dell’ingiunzione, di vagliare il carattere abusivo delle clausole del contratto di credito – Controllo già effettuato da un giudice nella fase dell’emissione dell’ingiunzione – Ammissibilità alla luce del principio di effettività – Presupposti
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)
(v. punti 29-31, 37-40, 42-45, 48-52, dispositivo 1)
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Assenza di facoltà per il giudice nazionale investito dell'esecuzione dell'ingiunzione di adottare d'ufficio misure istruttorie necessarie al fine di valutare il carattere abusivo delle clausole del contratto di credito – Controllo effettuato dal giudice competente nella fase di emissione dell’ingiunzione che non soddisfa i requisiti del principio di effettività – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)
(v. punti 55-58, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.