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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 09995/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17551/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege e con procuratore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, C.F. con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, nonché [OSCURATO:PERSONA] N. 16 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1056/2024depositata il 16/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma,il 16/04/2025 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17551/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege e con procuratore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, C.F. con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, nonché [OSCURATO:PERSONA] N. 16 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1056/2024depositata il 16/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 16/04/2025 Il P
Decreto Cassazione n. 09995/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris