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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02384/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e della memoria difensiva di R. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni - sulla sussistenza del reato e dell'elemento soggettivo per inidoneità della condotta tenuta in violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.- esaminate dalla Corte di merito e disattese con rilievi che si sottraggono a censure in sede di legittimità essendo state evidenziate, attraverso una motivazione logica e puntuale, le circostanze di fatto che denotavano la piena consapevolezza dell'imputato di violare la misura che gli prescriveva di rimanere a distanza dalla persona offesa.

Né rileva, in presenza di un reato strutturato come reato di pericolo astratto, che la distanza in concreto registrata tra l'imputato e l'abitazione della persona offesa fosse di 427 mt. in linea d'aria e, dunque, tale da non esporre a pericolo l'incolumità della donna.

Il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la condotta si riveli, per i modi e le circostanze in concreto, tale da rendere l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cod. pen.: il che non ricorre nel caso in esame, alla stregua delle circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata e dalle quali emerge l'assoluta pretestuosità della presenza dell'imputato nel luogo in cui veniva controllato dopo l'attivazione del braccialetto elettronico (l'imputato si trovava, infatti, in luogo diverso da quello in cui esercitava l'attività lavorativa, presenza affatto giustificata).

Né sono risolutive le argomentazioni svolte con la memoria, meramente reiterative.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e della memoria difensiva di R. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni - sulla sussistenza del reato e dell'elemento soggettivo per inidoneità della condotta tenuta in violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa dal reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.- esaminate dalla Corte di merito e disattese con rilievi che si sottraggono a censure in sede di legittimità essendo state evidenziate, attraverso una motivazione logica e puntuale, le circostanze di fatto che denotavano la piena consapevolezza dell'imputato di violare la misura che gli prescriveva di rimanere a distanza dalla persona offesa. Né rileva, in presenza di un reato strutturato come reato di pericolo astratto, che la distanza in concreto registrata tra l'imputato e l'abitazione della persona offesa fosse di 427 mt. in linea d'aria e, dunque, tale da non esporre a pericolo l'incolumità della donna. Il delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. non è integrato soltanto nell'ipotesi in cui la condotta si riveli, per i modi e le circostanze in concreto, tale da rendere l'azione sostanzialmente priva dell'attitudine a ledere gli interessi protetti a norma dell'art. 49 cod. pen.: il che non ricorre nel caso in esame, alla stregua delle circostanze di fatto evidenziate nella sentenza impugnata e dalle quali emerge l'assoluta pretestuosità della presenza dell'imputato nel luogo in cui veniva controllato dopo l'attivazione del braccialetto elettronico (l'imputato si trovava, infatti, in luogo diverso da quello in cui esercitava l'attività lavorativa, presenza affatto giustificata). Né sono risolutive le argomentazioni svolte con la memoria, meramente reiterative. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera relatrice Il P
Sentenza Cassazione n. 02384/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris