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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23545/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 336 e 582, 585, 61 n.2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione.

Rilevato che il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente infondato, oltre che declinato in chiave di mero fatto e con inconferente evocazione del vizio di travisamento del fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza del nesso teleologico tra lesioni e reato di violenza; non consentito è, invece, quello riguardante il trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o di illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere ese ire Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi 166

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 336 e 582, 585, 61 n.2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sette mesi di reclusione. Rilevato che il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente infondato, oltre che declinato in chiave di mero fatto e con inconferente evocazione del vizio di travisamento del fatto, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità e alla sussistenza del nesso teleologico tra lesioni e reato di violenza; non consentito è, invece, quello riguardante il trattamento sanzionatorio, in ordine al quale il ricorrente si limita a contestare il potere discrezionale del giudice di merito di determinare la pena, senza allegare profili di illegittimità o di illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere ese ire Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi 166
Sentenza Cassazione n. 23545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris