CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34136/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] LECCEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetstrren le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] \ [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 28 marzo 2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine ad istanza di misura alternativa proposta dopo che la prima sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era divenuta definitiva ed era stato emesso dal P.m. presso il Tribunale di Brindisi ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 4, cod. proc. pen. Riteneva, invero, competente il Tribunale di sorveglianza di Taranto, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in base al luogo di residenza del condannato, identificato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente all'iscrizione del procedimento presso il Tribunale di sorveglianza in ultimo indicato, il P.m. presso il Tribunale di Taranto emetteva provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale decreto di sospensione, essendo passata in giudicato la seconda sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha ritenuto di dover sollevare conflitto negativo di competenza, in ragione del fatto che il primo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, era emesso dal Pubblico ministero di Brindisi (in data 5 agosto 2021) che aveva trasmesso l'istanza di misura alternativa alla detenzione al Tribunale di sorveglianza di Lecce, e che, pertanto, nonostante il successivo ordine di esecuzione, la competenza si era radicata nel luogo in cui aveva sede l'ufficio del P.m. che per primo emetteva l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., a prescindere dai provvedimenti emessi successivamente. Ha rilevato, invero, il Tribunale di sorveglianza di Taranto che non influisce sulla determinazione della competenza territoriale, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, la circostanza che il P.m. presso il Tribunale di Taranto abbia successivamente emesso provvedimento di cumulo con contestuale sospensione trasmettendo l'istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Taranto. A tale riguardo ha osservato che la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all'atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti successivi che tale situazione possa subire in virtù di successivi provvedimenti. E, pertanto, ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due Tribunali di sorveglianza contemporaneamente ricusano di pronunciarsi su un'istanza di applicazione di misura alternativa, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Costituisce, invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui la competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale espressa dall'art.677 cod. proc. pen., e, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Conf.!. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606; e in senso conforme le più recenti, non massimate: Sez. 1, n. 11917 del 21/11/2018, dep. 2019, Ferrara; Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai; Sez. 1, n. 36658 del'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Confl. comp. in proc. D'Avino). Invero, detto principio costituisce un orientamento certo ed obiettivo, che, nella pendenza della domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, consente di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al - sempre possibile - aggiornamento progressivo della posizione esecutiva del condannato. La ratio della richiamata disciplina è, invero, quella di soddisfare l'esigenza che, una volta intervenuta la sospensione dell'esecuzione, siano garantiti la celerità del procedimento e il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione. 2. Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così d