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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14519/2024

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seguente ORDINANZA Su ricorso proposto da: E3CRRELLI PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,,,/,/erso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Borrelli è stato tratto a giudizio e condannato perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione personale, è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza la patente di guida in quanto revocata; che, il primo motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento dell'imputato per mancanza di prove in ordine alla sua colpevolezza, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove l'imputato aveva chiesto, piuttosto, la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità della norma incriminatrice; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla censura afferente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod., non invocata con i motivi d'appello; che anche il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. generiche è parimenti inammissibile in quanto enunciato in forma aspecifica, avendo il Collegio, in ogni caso, tenuto conto dell'esistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato, sintomatico della di lui persistenza nella condotta illecita e, quindi, di una propensione criminale incompatibile con l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Su ricorso proposto da: E3CRRELLI PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,,,/,/erso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Borrelli è stato tratto a giudizio e condannato perché, essendo sottoposto a misura di prevenzione personale, è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza la patente di guida in quanto revocata; che, il primo motivo di ricorso, relativo al mancato proscioglimento dell'imputato per mancanza di prove in ordine alla sua colpevolezza, è inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche, attiene a questione non sollevata con i motivi di appello, ove l'imputato aveva chiesto, piuttosto, la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità della norma incriminatrice; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla censura afferente alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod., non invocata con i motivi d'appello; che anche il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. generiche è parimenti inammissibile in quanto enunciato in forma aspecifica, avendo il Collegio, in ogni caso, tenuto conto dell'esistenza di un precedente penale specifico a carico dell'imputato, sintomatico della di lui persistenza nella condotta illecita e, quindi, di una propensione criminale incompatibile con l'invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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