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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16246/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 2 4 887 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procure su fogli separati; -ricorrenti- nei confronti di Comune di Belluno, in persona del Sindaco in carica;rappresentato e difeso d all’ [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 750/2021 della CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA,depositata il 23 marzo 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani .

Rilevato che: 1.con citazione del 9 aprile 1998, il Comune di Belluno convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Belluno, esponendo che: -in data 23 ottobre 1989 aveva indetto una gara d’ appalto per i lavori di ampliamento del cimitero della Frazione diAntole; -alla gara erano state invitate quarantaquattro imprese, ma solo sei di queste ( tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) vi avevano partecipato ; ilcontratto era stato aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 21 dicembre 1991; -in relazione a lla procedura di evidenza pubblica, era stato però instaurato un procedimento penale per vari reati (turbativa d’asta, falso, tentata truffa,abuso d’ufficio) a carico sia di dipendenti pubblici e amministratori (tra i quali [OSCURATO:PERSONA], capo sezione opere pubbliche del Comune di Belluno), sia dei legali rappresentanti e dei collaboratori delle imprese partecipanti alla licitazione privata ( [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria; [OSCURATO:PERSONA], consulente della stessa; [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell'[OSCURATO:SOCIETA] s .p. a. ; [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale ; [OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); -nel corso del procedimento penale erano state accertate collusioni in ordine alla scelta del contraente ed era emerso, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato i legali rappresentanti delle altre imprese partecipanti alla gara, indicando la percentuale di ribasso da inserire nella busta segreta da consegnare all’amministrazione comunale; - il procedimento penale si era concluso con l’accertamento del reato di turbata libertà degli incanti (art.353 cod. pen.) e con sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di “patteggiamento” di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], pubblico funzionario,aveva “patteggiato” con riferimento al diverso reato di abuso d’ufficio (art.323cod. pen.); -avuto riguardo a tali vicende, esso Comune, in data 9 settembre 1994, si era svincolato dal contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., applicando il rimedio della “rescissione” di cui a l l’art.340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All.

F.; - in conseguenza ciò, aveva subìto rilevanti danni patrimoniali e non patrimonialidi cui erano solidalmente responsabili, oltre a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], anche gli altri concorrenti nelle condotte penalmente illecite ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società da lui rappresentata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva agito contro esso Comune per l’adempimentodell’obbligazione ave n te ad oggetto il cor rispettivo dei lavori eseguiti in esecuzione dell’appalto e in tale giudizio, pendente presso lo stesso Tribunale di Belluno, essa amministrazione aveva chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] e aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla rescissione del contratto; sulla base di queste deduzioni, l’attore domandò la riunione dei procedimenti e,nel merito , la condanna dei convenuti al risarcimento deldanno; rigettata l'istanza di riunione, il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 538/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (devoluta alla cognizione del giudice contabile) e condannò gli altri convenuti , in solido traloro, al pagamento , in favore dell'amministrazione comunale , della somma di Euro 189.627,11,oltre interessi e rivalutazione ;

2. a vverso questa decisione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . proposero appello dinanzi allaCorte territoriale di Venezia; nel giudizio d’appello si costituirono sia il Comune (che propose appelloincidentale, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ), sia [OSCURATO:PERSONA], che rilevò che nessuna impugnazione era stata proposta nei suoi confronti; gli appellanti, oltre a contestare l’accertamento della loro responsabilità, nonché la quantificazione del danno risarcibile, dedussero che il separato giudizio vertente tra il Comune, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] era stato definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, passata in giudicato, la quale aveva liquidato in complessivi Euro 79.363,02 (di cui Euro 53.540,18 per danno patrimoniale ed Euro 25.822,84per danno non patrimoniale) il pregiudizio subìto dal Comune, riconoscendo, peraltro, a seguito della compensazione con il maggior controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso l’amministrazione comunaleper i lavori eseguiti, un saldo attivo a favore della parte attrice di Euro 26.415,53; sulla base di queste deduzioni,invocarono la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria del Comune per estinzione del suo credito a seguito della compensazione operata in favore della società loro condebitrice nel separato giudizio; con sentenza 19 giugno 2013 , n.1472, la Corte d'Appello di Venezia, sul presupposto che gli appellanti avevano inteso avvalersi dell'articolo 1306, secondo comma, c od. civ., al fine di opporre al creditore gli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del loro condebitore, ritenne che, i n conseguenza delle statuizioni vincolanti di tale decisione, si era verificata l'estinzione del credito risarcitorio dell’amministrazione comunale; conseguentemente, quantificato questo credito nella minor somma di Euro 79.363,02 (conformemente all’accertamento operato nella sentenza resa nel giudizio tra il Comune e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., passata in giudicato), lo reputò estinto a seguito d ella compensazione operata con questa sentenza, dichiarando assorbito l'appello incidentale proposto dall’amministrazione comunale (salvo quello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto tardivo); rigettò, infine,le domande ex art . 96 c od. proc. civ ., formulate dagli appellanti principali, e compensò le spese del secondo grado di giudizio;

3. a vverso la sentenza d’appello del 2013 , il Comune di Belluno propose ricorso per cassazione al quale risposero con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre restarono intimati, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; questa Corte, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9805, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, ritenne, per un verso, che, alla luce della formulazione dei motivi d’appello, non era stata sollevata un’eccezione ex art. 1306, secondo comma , cod. civ.; per altro verso che, in ogni caso, ai sensi di questa stessa disposizione, l’opponibilità della sentenza era esclusa poiché fondata su ragioni personali al condebitorenei confronti del quale era stata pronunciata ; dichiarato l’assorbimento dei due restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale nella sua interezza (sul rilievo che le questioni sottese ai dieci motivi in cui esso era articolato,non erano state esaminate dal giudice d’appello ed avrebbero quindi dovuto essere valutate da quello di rinvio), questa Corte, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviò la causa alla Corte veneziana in diversa composizione;

4. q uest’ultima, su riassunzione del Comune, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ma non anche con [OSCURATO:PERSONA] , con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e con il Fallimento di questa società), con sentenza 23 marzo 2021, n. 750,ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza n. 538/2008,emessa dal Tribunale di Belluno in primo grado , recante la condanna degli originari convenuti (i quattro appellanti , oltre [OSCURATO:PERSONA])al pagamento, in favore dell’ente , della som ma di Euro 189.627,11, oltre interessi e rivalutazione; 5.per la cassazione di questa sentenza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ventisette motivi; risponde con controricorso il Comune di Belluno;non svolgono difese gli altri intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nonché il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte; sia i ricorrenti che il Comune controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che: il ricorso proposto dal Comune di Belluno si articola in ventisette motivi; 1.un primo gruppo di motivi (dal primo al sesto) pone le seguenti questioni: a)la questione della opponibilità in compensazione, da parte dei soggetti eventualmente tenuti in solido al risarcimento del danno in favore del Comune, del credito del loro eventuale condebitore accertato nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, ex art. 1302, secondo comma, cod. civ.; b)in caso di soluzione positiva della questione sub a) , l’ulteriore questione dei limiti entro i quali puòessere opposto in compensazione il credito dell’eventuale condebitore, ovverosia della individuazione delle quote nei rapporti interni tra debitori solidali alla luce dell’accertamento effettuato in confronto dell’eventuale condebitore nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007e della liquidazione ivi operata; c)al di là della soluzione delle questioni sub a) e b) , la distinta questione degli effetti ultra partes eventualm e nte riconducibili all’avvenuta sollevazione ed all’avvenuto accoglimento dell’ eccezione di compensazione, quale eccezione satisfattiva (arg. ex comb. disp. artt.1302 e 1292 cod. civ.) sollevata dal condebitore nel separato giudiziodefinito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007 e, quindi, dell’opponibilità della vicenda totalmente o parzialmente estintiva del debito a l credit o re solidale, salva n e i rapporti interni, l’obbligazione pro quota verso il condebitore titolare del credito eccepitoin compensazione; 1.1.le elencate questioni hanno un notevole rilievo dogmatico in quanto la loro posizione trova fondamento nella reciproca contaminazione tra i due opposti criteri che fondano la complessa ed articolata disciplina delle eccezioni opponibili nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex la t ere debitoris soggette al regime solidarietà: il criterio che discende , quale implicazione sistematica , dalla ricostruzione della struttura non unitaria dell’obbligazionesolidale passivacome pluralità di rapporti obbligatori caratterizzati dall’identità e unicità della prestazione e che si traduce nella regola della separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie o, più precisamente, dell’efficacia relativa di tali vicende allorché concernano i singoli rapporti; e il criterio che invece discende, quale rilievo esegetico, dalla disciplina positiva dettata dal codice, il quale trova il suo fondamento nell’esigenza di porre un temperamento alla scelta di addossare a qualsiasi condebitore il rischio dell’insolvenza degli altrie che si traduce nella regola della comunicazione degli effetti favorevoli e della non comunicazione degli effetti sfavorevoli delle vicende giuridiche concernenti le singole posizioni debitorie; la soluzionedelle dette questioni postula , dunque , l’individuazione dei limiti della detta contaminazione tra le due opposte regole o– se si voglia attribuire carattere di generalità al solo criterio sistematico, relegandoil riliev o esegetic o al rango di eccezione – la individuazione dell’entità e della portata dell e derog he alla regola generale dell’inopponibilità, da parte di uno dei debitori in solido, delle eccezioni personali agli altri debitori (art.1297 cod. civ.); da un lato, pertanto, si pone il problema se , conformemente all’opinione di autorevole dottrina , le deroghe al principio dell’opponibilità delle sole eccezioni comuni, operino oltre l’area tradizionale delle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo di uno dei condebitori (arg. ex art.1945cod. civ.), investendo le cause di nullità del titolo e le cause di estinzione che riguard a no un singolo rapporto, salva, ovviamente,la specifica disciplina prevista per le cause estintive tipizzate di cui agli artt. 1300 ess. cod. civ. ; dall’altro lato, conp articolare riferimento a talune cause estintive (tra le quali, per quanto specificamente interessa con riguardo alla presentefattispecie, rientra la compensazione) , si pone la questione se la regola generale secondo cui, ove la causa estintiva sia personale ad un condebitore, gli altri possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto (art.1302 cod. civ.), debba essere coordinata con il carattere satisfattivo (e dunque con l’effetto liberatorio ) della causa stessa, in ragione del quale, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l’intero debito, anche gli altri condebitori debbano reputarsi liberati verso il creditore (e possanoquindi opporgli per intero la vicenda estintiva), sebbene restinoobbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione; le illustrate questioni,rispetto alle quali, tra l’altro, non sussistono orientamenti giurisprudenziali consolidati , assumono la dignità di “questionidi diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la loro decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale;

2. c on un secondo ordine di motivi (in particolare il settimo e l’ottavo) viene posto il proble m a del legittimo esercizio , nella fattispecie, del rimedio della “rescissione”autoritativa del contratto di appalto per frode o grave negligenza dell’ appaltatore , attribuito alla pubblica amministrazione committente da gli art t . 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All.

F. , e 26 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, entrambi ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa; 2.1.la soluzione delle questioni poste dai motivi in parola postula che si individui la natura giudica di tale rimedio , dovendosi in particolare chiarire se trattasi di rimedio specifico contro l’inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell’ipotesidi difetto funzionale della causa del contratto o ppure se si tratti di un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica , concretante un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell’appaltatore, non è collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell'appaltatoremedesimo, allorché venga meno il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e lapubblica amministrazione (in tal senso , v. la risalente ma autorevole Cass., S ez,.

Un., 8 aprile 1976, n. 1224) ; anche questa questioneassume la dignità di “question e di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale;

3. ne discende necessità di disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 2 4 887 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procure su fogli separati; -ricorrenti- nei confronti di Comune di Belluno, in persona del Sindaco in carica;rappresentato e difeso d all’ [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 750/2021 della CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA,depositata il 23 marzo 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: 1.con citazione del 9 aprile 1998, il Comune di Belluno convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Belluno, esponendo che: -in data 23 ottobre 1989 aveva indetto una gara d’ appalto per i lavori di ampliamento del cimitero della Frazione diAntole; -alla gara erano state invitate quarantaquattro imprese, ma solo sei di queste ( tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) vi avevano partecipato ; ilcontratto era stato aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 21 dicembre 1991; -in relazione a lla procedura di evidenza pubblica, era stato però instaurato un procedimento penale per vari reati (turbativa d’asta, falso, tentata truffa,abuso d’ufficio) a carico sia di dipendenti pubblici e amministratori (tra i quali [OSCURATO:PERSONA], capo sezione opere pubbliche del Comune di Belluno), sia dei legali rappresentanti e dei collaboratori delle imprese partecipanti alla licitazione privata ( [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria; [OSCURATO:PERSONA], consulente della stessa; [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell'[OSCURATO:SOCIETA] s .p. a. ; [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa individuale ; [OSCURATO:PERSONA], rappresentante dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); -nel corso del procedimento penale erano state accertate collusioni in ordine alla scelta del contraente ed era emerso, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato i legali rappresentanti delle altre imprese partecipanti alla gara, indicando la percentuale di ribasso da inserire nella busta segreta da consegnare all’amministrazione comunale; - il procedimento penale si era concluso con l’accertamento del reato di turbata libertà degli incanti (art.353 cod. pen.) e con sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di “patteggiamento” di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], pubblico funzionario,aveva “patteggiato” con riferimento al diverso reato di abuso d’ufficio (art.323cod. pen.); -avuto riguardo a tali vicende, esso Comune, in data 9 settembre 1994, si era svincolato dal contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., applicando il rimedio della “rescissione” di cui a l l’art.340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F.; - in conseguenza ciò, aveva subìto rilevanti danni patrimoniali e non patrimonialidi cui erano solidalmente responsabili, oltre a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], anche gli altri concorrenti nelle condotte penalmente illecite ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società da lui rappresentata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva agito contro esso Comune per l’adempimentodell’obbligazione ave n te ad oggetto il cor rispettivo dei lavori eseguiti in esecuzione dell’appalto e in tale giudizio, pendente presso lo stesso Tribunale di Belluno, essa amministrazione aveva chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] e aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla rescissione del contratto; sulla base di queste deduzioni, l’attore domandò la riunione dei procedimenti e,nel merito , la condanna dei convenuti al risarcimento deldanno; rigettata l'istanza di riunione, il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 538/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (devoluta alla cognizione del giudice contabile) e condannò gli altri convenuti , in solido traloro, al pagamento , in favore dell'amministrazione comunale , della somma di Euro 189.627,11,oltre interessi e rivalutazione ; 2. a vverso questa decisione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . proposero appello dinanzi allaCorte territoriale di Venezia; nel giudizio d’appello si costituirono sia il Comune (che propose appelloincidentale, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ), sia [OSCURATO:PERSONA], che rilevò che nessuna impugnazione era stata proposta nei suoi confronti; gli appellanti, oltre a contestare l’accertamento della loro responsabilità, nonché la quantificazione del danno risarcibile, dedussero che il separato giudizio vertente tra il Comune, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] era stato definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, passata in giudicato, la quale aveva liquidato in complessivi Euro 79.363,02 (di cui Euro 53.540,18 per danno patrimoniale ed Euro 25.822,84per danno non patrimoniale) il pregiudizio subìto dal Comune, riconoscendo, peraltro, a seguito della compensazione con il maggior controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. verso l’amministrazione comunaleper i lavori eseguiti, un saldo attivo a favore della parte attrice di Euro 26.415,53; sulla base di queste deduzioni,invocarono la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria del Comune per estinzione del suo credito a seguito della compensazione operata in favore della società loro condebitrice nel separato giudizio; con sentenza 19 giugno 2013 , n.1472, la Corte d'Appello di Venezia, sul presupposto che gli appellanti avevano inteso avvalersi dell'articolo 1306, secondo comma, c od. civ., al fine di opporre al creditore gli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del loro condebitore, ritenne che, i n conseguenza delle statuizioni vincolanti di tale decisione, si era verificata l'estinzione del credito risarcitorio dell’amministrazione comunale; conseguentemente, quantificato questo credito nella minor somma di Euro 79.363,02 (conformemente all’accertamento operato nella sentenza resa nel giudizio tra il Comune e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., passata in giudicato), lo reputò estinto a seguito d ella compensazione operata con questa sentenza, dichiarando assorbito l'appello incidentale proposto dall’amministrazione comunale (salvo quello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto tardivo); rigettò, infine,le domande ex art . 96 c od. proc. civ ., formulate dagli appellanti principali, e compensò le spese del secondo grado di giudizio; 3. a vverso la sentenza d’appello del 2013 , il Comune di Belluno propose ricorso per cassazione al quale risposero con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre restarono intimati, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; questa Corte, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9805, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, ritenne, per un verso, che, alla luce della formulazione dei motivi d’appello, non era stata sollevata un’eccezione ex art. 1306, secondo comma , cod. civ.; per altro verso che, in ogni caso, ai sensi di questa stessa disposizione, l’opponibilità della sentenza era esclusa poiché fondata su ragioni personali al condebitorenei confronti del quale era stata pronunciata ; dichiarato l’assorbimento dei due restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale nella sua interezza (sul rilievo che le questioni sottese ai dieci motivi in cui esso era articolato,non erano state esaminate dal giudice d’appello ed avrebbero quindi dovuto essere valutate da quello di rinvio), questa Corte, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviò la causa alla Corte veneziana in diversa composizione; 4. q uest’ultima, su riassunzione del Comune, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ma non anche con [OSCURATO:PERSONA] , con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e con il Fallimento di questa società), con sentenza 23 marzo 2021, n. 750,ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza n. 538/2008,emessa dal Tribunale di Belluno in primo grado , recante la condanna degli originari convenuti (i quattro appellanti , oltre [OSCURATO:PERSONA])al pagamento, in favore dell’ente , della som ma di Euro 189.627,11, oltre interessi e rivalutazione; 5.per la cassazione di questa sentenza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di ventisette motivi; risponde con controricorso il Comune di Belluno;non svolgono difese gli altri intimati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, nonché il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte; sia i ricorrenti che il Comune controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che: il ricorso proposto dal Comune di Belluno si articola in ventisette motivi; 1.un primo gruppo di motivi (dal primo al sesto) pone le seguenti questioni: a)la questione della opponibilità in compensazione, da parte dei soggetti eventualmente tenuti in solido al risarcimento del danno in favore del Comune, del credito del loro eventuale condebitore accertato nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, ex art. 1302, secondo comma, cod. civ.; b)in caso di soluzione positiva della questione sub a) , l’ulteriore questione dei limiti entro i quali puòessere opposto in compensazione il credito dell’eventuale condebitore, ovverosia della individuazione delle quote nei rapporti interni tra debitori solidali alla luce dell’accertamento effettuato in confronto dell’eventuale condebitore nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007e della liquidazione ivi operata; c)al di là della soluzione delle questioni sub a) e b) , la distinta questione degli effetti ultra partes eventualm e nte riconducibili all’avvenuta sollevazione ed all’avvenuto accoglimento dell’ eccezione di compensazione, quale eccezione satisfattiva (arg. ex comb. disp. artt.1302 e 1292 cod. civ.) sollevata dal condebitore nel separato giudiziodefinito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007 e, quindi, dell’opponibilità della vicenda totalmente o parzialmente estintiva del debito a l credit o re solidale, salva n e i rapporti interni, l’obbligazione pro quota verso il condebitore titolare del credito eccepitoin compensazione; 1.1.le elencate questioni hanno un notevole rilievo dogmatico in quanto la loro posizione trova fondamento nella reciproca contaminazione tra i due opposti criteri che fondano la complessa ed articolata disciplina delle eccezioni opponibili nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex la t ere debitoris soggette al regime solidarietà: il criterio che discende , quale implicazione sistematica , dalla ricostruzione della struttura non unitaria dell’obbligazionesolidale passivacome pluralità di rapporti obbligatori caratterizzati dall’identità e unicità della prestazione e che si traduce nella regola della separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie o, più precisamente, dell’efficacia relativa di tali vicende allorché concernano i singoli rapporti; e il criterio che invece discende, quale rilievo esegetico, dalla disciplina positiva dettata dal codice, il quale trova il suo fondamento nell’esigenza di porre un temperamento alla scelta di addossare a qualsiasi condebitore il rischio dell’insolvenza degli altrie che si traduce nella regola della comunicazione degli effetti favorevoli e della non comunicazione degli effetti sfavorevoli delle vicende giuridiche concernenti le singole posizioni debitorie; la soluzionedelle dette questioni postula , dunque , l’individuazione dei limiti della detta contaminazione tra le due opposte regole o– se si voglia attribuire carattere di generalità al solo criterio sistematico, relegandoil riliev o esegetic o al rango di eccezione – la individuazione dell’entità e della portata dell e derog he alla regola generale dell’inopponibilità, da parte di uno dei debitori in solido, delle eccezioni personali agli altri debitori (art.1297 cod. civ.); da un lato, pertanto, si pone il problema se , conformemente all’opinione di autorevole dottrina , le deroghe al principio dell’opponibilità delle sole eccezioni comuni, operino oltre l’area tradizionale delle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo di uno dei condebitori (arg. ex art.1945cod. civ.), investendo le cause di nullità del titolo e le cause di estinzione che riguard a no un singolo rapporto, salva, ovviamente,la specifica disciplina prevista per le cause estintive tipizzate di cui agli artt. 1300 ess. cod. civ. ; dall’altro lato, conp articolare riferimento a talune cause estintive (tra le quali, per quanto specificamente interessa con riguardo alla presentefattispecie, rientra la compensazione) , si pone la questione se la regola generale secondo cui, ove la causa estintiva sia personale ad un condebitore, gli altri possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto (art.1302 cod. civ.), debba essere coordinata con il carattere satisfattivo (e dunque con l’effetto liberatorio ) della causa stessa, in ragione del quale, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l’intero debito, anche gli altri condebitori debbano reputarsi liberati verso il creditore (e possanoquindi opporgli per intero la vicenda estintiva), sebbene restinoobbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione; le illustrate questioni,rispetto alle quali, tra l’altro, non sussistono orientamenti giurisprudenziali consolidati , assumono la dignità di “questionidi diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la loro decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale; 2. c on un secondo ordine di motivi (in particolare il settimo e l’ottavo) viene posto il proble m a del legittimo esercizio , nella fattispecie, del rimedio della “rescissione”autoritativa del contratto di appalto per frode o grave negligenza dell’ appaltatore , attribuito alla pubblica amministrazione committente da gli art t . 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F. , e 26 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, entrambi ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa; 2.1.la soluzione delle questioni poste dai motivi in parola postula che si individui la natura giudica di tale rimedio , dovendosi in particolare chiarire se trattasi di rimedio specifico contro l’inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell’ipotesidi difetto funzionale della causa del contratto o ppure se si tratti di un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica , concretante un'ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all'inadempimento dell’appaltatore, non è collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell'appaltatoremedesimo, allorché venga meno il rapporto fiduciario costituitosi fra quest'ultimo e lapubblica amministrazione (in tal senso , v. la risalente ma autorevole Cass., S ez,. Un., 8 aprile 1976, n. 1224) ; anche questa questioneassume la dignità di “question e di diritto di particolare rilevanza”, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del Procuratore Generale; 3. ne discende necessità di disporre rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza
Sentenza Cassazione n. 16246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris