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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 51553/2023

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ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avierso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus oni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che. na concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con richiesta di awoglimento dei ricorso.

Ricoi-so definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 30 gennaio 2020 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto e di euro 4.000,00 di ammenda per le contravvenzioni edilizie e sismiche di cui all'imputazione; la pena detentiva era convertita in quella pecuniaria di euro 6.000,00 (50,00 euro per ogni giorno di arresto).

2. L'imputato ha proposto ricorso in appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 2023 (sul presupposto della non appellabilità della sentenza), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d.

P.R. 380 /2001, 102; 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione sull'affermazione della responsabilità.

La richiesta di rinvio proposta dal difensore per l'udienza del 30 gennaio 2020 per legittimo impedimento non è stata accolta.

Il difensore era impegnato quale giudice ausiliario presso la Corte di appello di Catanzaro, Sezione lavoro.

L'impedimento pertanto era reale ed oggettivo, istituzionale. 2.

2. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d.

P.R. 380 /2001, 102, 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione.

La sentenza impugnata considera per la prescrizione la sospensione di 318 giorni e di 125 giorni, non, invece, correttamente di 60 giorni per ogni rinvio per legittimo impedimento. 2.

3. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d.

P.R. 380 /2001, 102, 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione.

Il ricorrente ha tempestivamente proposto istanza di sanatoria degli abusi edilizi, con parere favorevole del Comune (Ufficio tecnico).

Del parere favorevole in atti la sentenza non ha fatto menzione, omettendo completamente la motivazione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. La Corte di appello ha erroneamente trasmesso a questa Corte di Cassazione l'impugnazione (l'appello) nel presupposto errato che la decisione del Tribunale non fosse appellabile.

Invece, questa Corte di Cassazione ha sempre ritenuto appellabili le sentenze che infliggono l'ammenda in tutto o in parte quale pena sostitutiva di quella detentiva: "È appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda" (Sez. 3, Sentenza n. 14738 del 11/02/2016 Ud. (dep. 11/04/2016 ) Rv. 266833 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 45751 del 08/11/2012 Ud. (dep. 22/11/2012 ) Rv. 253645 - 0).

L'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 2023 deve annullarsi, conseguentemente, senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ordina la trasmissione degli atti alla medesima Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avierso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus oni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che. na concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con richiesta di awoglimento dei ricorso. Ricoi-so definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 30 gennaio 2020 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto e di euro 4.000,00 di ammenda per le contravvenzioni edilizie e sismiche di cui all'imputazione; la pena detentiva era convertita in quella pecuniaria di euro 6.000,00 (50,00 euro per ogni giorno di arresto). 2. L'imputato ha proposto ricorso in appello, trasmesso a questa Corte di Cassazione con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 2023 (sul presupposto della non appellabilità della sentenza), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d. P.R. 380 /2001, 102; 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione sull'affermazione della responsabilità. La richiesta di rinvio proposta dal difensore per l'udienza del 30 gennaio 2020 per legittimo impedimento non è stata accolta. Il difensore era impegnato quale giudice ausiliario presso la Corte di appello di Catanzaro, Sezione lavoro. L'impedimento pertanto era reale ed oggettivo, istituzionale. 2. 2. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d. P.R. 380 /2001, 102, 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione. La sentenza impugnata considera per la prescrizione la sospensione di 318 giorni e di 125 giorni, non, invece, correttamente di 60 giorni per ogni rinvio per legittimo impedimento. 2. 3. Violazione di legge (art. 10, 31, 44, 64,71, 72, 83 e 95 d. P.R. 380 /2001, 102, 178, 179 e 420 ter cod. proc. pen.; art. 111 della costituzione); vizio della motivazione. Il ricorrente ha tempestivamente proposto istanza di sanatoria degli abusi edilizi, con parere favorevole del Comune (Ufficio tecnico). Del parere favorevole in atti la sentenza non ha fatto menzione, omettendo completamente la motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. La Corte di appello ha erroneamente trasmesso a questa Corte di Cassazione l'impugnazione (l'appello) nel presupposto errato che la decisione del Tribunale non fosse appellabile. Invece, questa Corte di Cassazione ha sempre ritenuto appellabili le sentenze che infliggono l'ammenda in tutto o in parte quale pena sostitutiva di quella detentiva: "È appellabile la sentenza di condanna per contravvenzione con la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, in tutto o in parte, come sanzione sostitutiva dell'arresto, atteso che il limite previsto dall'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce alle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda" (Sez. 3, Sentenza n. 14738 del 11/02/2016 Ud. (dep. 11/04/2016 ) Rv. 266833 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 45751 del 08/11/2012 Ud. (dep. 22/11/2012 ) Rv. 253645 - 0). L'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 2023 deve annullarsi, conseguentemente, senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ordina la trasmissione degli atti alla medesima Cort
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