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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17449/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato e NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 30 giugno 2016 e richiamati nell'ordinanza impugnata ai punti 1)-5); premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che, condividendo il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice monocratico in funzione di Giudice dell'esecuzione in data 6 dicembre 2019 in relazione ad analoga istanza volta ad ottenere la continuazione tra i reati di cui alle sentenze 1), 2), 3) e 5), il Tribunale ha compiutamente motivato anche sulla insussistenza del medesimo disegno criminoso tra la condotta di detenzione di arma comune da sparo tenuta in data 27 marzo 1990 (sentenza di cui al punto 4) e gli altri reati contro il patrimonio, sia in ordine alla distanza temporale (il primo reato contro il patrimonio è stato commesso ad un anno di distanza da quello in violazione sulla legge armi) e sulla natura assolutamente eterogenea del reato in materia di armi; considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione, fornendo il ricorrente argomenti del tutto generici; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato e NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 30 giugno 2016 e richiamati nell'ordinanza impugnata ai punti 1)-5); premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01); preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); rilevato che, condividendo il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice monocratico in funzione di Giudice dell'esecuzione in data 6 dicembre 2019 in relazione ad analoga istanza volta ad ottenere la continuazione tra i reati di cui alle sentenze 1), 2), 3) e 5), il Tribunale ha compiutamente motivato anche sulla insussistenza del medesimo disegno criminoso tra la condotta di detenzione di arma comune da sparo tenuta in data 27 marzo 1990 (sentenza di cui al punto 4) e gli altri reati contro il patrimonio, sia in ordine alla distanza temporale (il primo reato contro il patrimonio è stato commesso ad un anno di distanza da quello in violazione sulla legge armi) e sulla natura assolutamente eterogenea del reato in materia di armi; considerato pertanto che il ricorrente non si confronta specificamente con le argomentazioni a fondamento del provvedimento reiettivo in relazione alla invocata continuazione, fornendo il ricorrente argomenti del tutto generici; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di unasomma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dich P.Q.M
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