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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03770/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1877-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO -intimato – Avversol’ordinanza del Giudice di Pace di Cosenza depositata in data 12.11.2020, RG n. 3125/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 novembre 2020 il Giudice di P ace di Cosenza ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] entrato in Italia irregolarmente e privo di documenti. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto infondata l’opposizione alla convalida da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo applicabile il beneficio della regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020, in quanto il comma 10 del predetto articolo esclude dal beneficio i cittadini stranieri che abbiano sub ì to un provvedimento di espulsione ai sensi degli artt. 13 c. 1 e 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 dl n . 144/205 convertito in L. n. 155/2005.

Ricorre per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] per violazione e falsa applicazione del DL n. 34/20, art. 103 c. 10 e del d.lgs. n. 286/1998 contestando che sia applicabile nei suoi confronti l’esclusione ritenuta dal giudice di pace, dato che la lettera c) del d.lgs. n. 286/1998 si riferisce alle espulsioni per pericolosità sociale.

Èstata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si segnala l’avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020 in data 5.8.2020 e quindi successivamente al decreto di espulsione che è stato emesso il 7 luglio 2020.

2. In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto non risulta depositato il provvedimento impugnato del Giudice di Pace di Cosenza, ma soltanto il provvedimento prefettizio espulsivo.

3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché́il processo è esente.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Cosìdeciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1877-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO -intimato – Avversol’ordinanza del Giudice di Pace di Cosenza depositata in data 12.11.2020, RG n. 3125/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 novembre 2020 il Giudice di P ace di Cosenza ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cosenza nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] entrato in Italia irregolarmente e privo di documenti. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto infondata l’opposizione alla convalida da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], non essendo applicabile il beneficio della regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020, in quanto il comma 10 del predetto articolo esclude dal beneficio i cittadini stranieri che abbiano sub ì to un provvedimento di espulsione ai sensi degli artt. 13 c. 1 e 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 dl n . 144/205 convertito in L. n. 155/2005. Ricorre per cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] per violazione e falsa applicazione del DL n. 34/20, art. 103 c. 10 e del d.lgs. n. 286/1998 contestando che sia applicabile nei suoi confronti l’esclusione ritenuta dal giudice di pace, dato che la lettera c) del d.lgs. n. 286/1998 si riferisce alle espulsioni per pericolosità sociale. Èstata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si segnala l’avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione ex art. 103 DL n. 34/2020 in data 5.8.2020 e quindi successivamente al decreto di espulsione che è stato emesso il 7 luglio 2020. 2. In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto non risulta depositato il provvedimento impugnato del Giudice di Pace di Cosenza, ma soltanto il provvedimento prefettizio espulsivo. 3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 poiché́il processo è esente. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Cosìdeciso in
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