CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto l'inammissiblità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 febbraio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento con il quale il locale Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della confisca dell'immobile sito in Qualiano, via Riparia, intestato alla moglie [OSCURATO:PERSONA], ravvisandone sia la pericolosità qualificata, sia comunque quella generica. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue. Il prevenuto aveva patito quattro condanne per traffico di stupefacenti commessi, per quanto riguarda il delitto associativo, nel corso del 2002 e, per quanto attiene ai singoli episodi di spaccio, nel 2002, nel 2013 e nel 2015. In concreto le ricordate condanne erano relative a partite di stupefacenti che giungevano fino al chilogrammo di cocaina, erano riferibili a sostanze stupefacenti di diversa natura, e le singole condotte si erano realizzate grazie all'apporto di associazioni a delinquere ramificate ed attive in campo internazionale. Vista la continuità dimostrata nel traffico di stupefacenti, si doveva ritenere che il prevenuto vivesse abitualmente dei proventi di tale attività e ciò almeno dal 1999 al 2015. Si giustificava così il vincolo apposto sull'immobile acquistato dalla moglie nel corso del 2009, anche considerando la sostanziale irrilevanza dei redditi denunciati da entrambi negli anni dal 2002 al 2009 stesso. Né avevano pregio le ulteriori obiezioni della difesa, anche perché tratte da fonti dichiarative escusse dalla difesa senza le necessarie garanzie oltre che manifestamente infondate in fatto (per le ragioni esposte da pagina 4 del decreto in cui sono riportate anche le dichiarazioni delle persone indicate dalla difesa, sentite, poi, in contraddittorio, davanti alla Corte). Si riportava, infine, uno stralcio dell'ordinanza di cautela, nel merito, in cui si era dato conto della professionalità, costruita negli anni, dal prevenuto nel traffico di sostanze stupefacenti. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla ritenuta pericolosità del proposto, dedotta soltanto dall'essere stato lo stesso condannato per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3, cod. proc. pen.. Si era così dimenticato che l'unica condanna riportata dal prevenuto, e ricompresa nel dettato della citata norma processuale, era stata quella patita per l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso nell'arco di soli tre anni, con la consumazione di soli sette reati fine. E che l'immobile era stato acquistato ben sette anni dopo. Né poteva dirsi sufficiente il mero accertamento fiscale per escludere l'acquisto con mezzi di provenienza lecita. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve innanzitutto ricordarsi quale sia il perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione reali. Questa Corte, infatti, ha chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed ora dall'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per le misure reali, d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (così la pronuncia delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Le successive pronunce di questa Corte aderivano all'indicato orientamento, solo aggiungendo che: - il vizio ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365); - il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). 2. Chiariti così i limiti del presente giudizio, risultano manifestamente prive di fondamento le doglianze mosse nel ricorso sul giudizio di pericolosità sociale del proposto avendo la Corte distrettuale precisato che, oltre alla pericolosità "qualificata" desumibile dalla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di rito - l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 - vi erano anche "concorrenti e rilevanti profili di pericolosità comune o generica", dedotti dalle plurime condanne patite dal prevenuto per il delitto punito dall'art. 73 del medesimo d.P.R., per fatti di traffico di stupefacenti commessi nel perimetro temporale della ritenuta pericolosità sociale in relazione a quantità di sostanze che comportavano l'impiego, per l'acquisto, ed il conseguente ricavo, al momento della loro vendita, di cospicui mezzi finanziari. Tutto ciò a fronte di redditi leciti, del proposto e della moglie, talmente contenuti da apparire risibili (da un minino di 19,00 euro del 2002 ad un massimo di 1.199 euro nel 2009). Tali certo da non consentire, nel 2009, il versamento di euro 41.000 in contanti per l'anticipo dell'immobile (acquistato a nome della moglie e nella disponibilità dello Spanò), sottoposto al vincolo, ed il pagamento, negli anni successivi, di una rata di mutuo pari ad euro 500 euro al mese. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobr