CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 34568/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13055-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 235/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/03/2022 R.G.N. 18/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 235/2022 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Crotone, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.13055/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente con mansioni di barista dal 10.7.2014 al 3.7.2015, dell’importo di euro 16.616,13 (di cui euro 929,35 per TFR) oltre accessori, a titolo di differenze retributive. 2. In particolare, i giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il ricorso in appello notificato era stato firmato digitalmente e, in ogni caso, la costituzione in giudizio dell’appellato aveva sanato ogni vizio; b) il gravame era stato notificato presso il domicilio eletto dalla parte; c) l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 co. 2 c.p.c.non comportava alcuna improcedibilità attesa la sua natura ordinatoria; d) il disconoscimento dell’accordo bonario, intervenuto tra le parti, era specifico e determinato con la conseguenza che avrebbe dovuto chiedersi la verificazione, nel caso in esame, non effettuata; e) era risultato dimostrato, nei limiti della decisione, l’inquadramento nel 4° livello; f) il rapporto part-timenon era stato provato per cui il rapporto doveva considerarsi, anche all’esito delle prove testimoniali, a tempo pieno; non era stato dimostrato il lavoro straordinario così come il mancato godimento dei ferie e preavviso, mentre era stato riscontrato il lavoro festivo; l’indennità sostitutiva del preavviso andava riconosciuta perché il reiterato inadempimento del datore di lavoro all’obbligazione retributiva integrava, per il lavoratore, giusta causa di dimissioni; g) le risultanze della consulenza tecnica di parte non avevano formato oggetto di specifica contestazione. 3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], nella qualità sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4. L’intimato non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge di cui all’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte territoriale tenuto conto della inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso e del decreto, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto dal Porta, in quanto risultavano privi di firma digitale il ricorso, la procura, il decreto di fissazione di udienza, con conseguente giuridica inesistenza del medesimo; inoltre, in via gradata, si eccepisce, la improcedibilità del ricorso stante la inosservanza dei termini ex art. 435 co. 2 c.p.c., per la notifica al convenuto. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare il fatto che il lavoratore aveva chiesto il pagamento di ore straordinario, mai provate, svolte in una tabaccheria interna al locale, ma di proprietà di altro soggetto, mai citato in giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Invero, entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non si confrontano con le statuizioni della gravata sentenza, la quale ha dato atto, da un lato, della circostanza che la copia del ricorso in appello notificato recava sul margine la stringa della firma digitale del difensore dell’attore e che, comunque, la costituzione in giudizio dell’appellato aveva sanato eventuali nullità; dall’altro che il termine di cui all’art. 435 co. 2 c.p.c. è ordinatorio e non perentorio, per cui la sua inosservanza non comporta decadenza ed è priva di rilievo se resta garantito all'appellato stesso il termine di venticinque giorni previsto dal terzo comma dell'art. 435 citato (per tutte Cass. n. 352/1987). 6. Le suddette statuizioni non sono state idoneamente censurate con le articolate doglianze né in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, è più ammissibile nel ricorso per cassazione la censura di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017; Cass. Sez. Un. n. 8053/2014): ipotesi queste non ravvisabili nella fattispecie in esame. 7. Inammissibile è anche la denunciata violazione dell’art. 2697 cod. civ. che si configura solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata abbiaassolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell’esito della prova, in sindacabile in sede di legitti mità (Cass. n. 17313/2020). 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’intimato svolto attività difensiva. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previst