CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 16-nonies d. I. n. 8 del 1991 convertito dalla legge n. 82 del 1991, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, in espiazione della pena di anni trenta di reclusione per omicidio tentato e consumato in concorso, ricettazione e violazione della legge in materia di armi, reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. 1.1. Il Tribunale, ai fini del pronunciato diniego, ha valorizzato l'esistenza di carichi pendenti e precedenti penali, anche per associazione mafiosa ed estorsione aggravata continuata e, comunque, per reati commessi a partire dagli anni 1990, con declaratoria di delinquenza abituale e con applicazione di misura di sicurezza. Il provvedimento censurato, inoltre, ha richiamato analogo rigetto, pronunciato in data 24 febbraio 2021, per prognosi sfavorevole quanto alla pericolosità sociale desunta, oltre che dall'entità della pena da espiare, dall'assenza di volontà riparatoria e dalla insoddisfacente revisione critica dei propri trascorsi. Inoltre, si è valorizzato, ai fini del rigetto, il contenuto della relazione di sintesi e la consistenza del passato criminale del Cavaliere, sperimentato anche in età giovanissima, nonché l'assenza di ravvedimento nel senso previsto dall'art. 16-nonies, comma 3 e 4, di. n. 8 del 1991 come convertito. Tanto, pur a fronte di una collaborazione solida, emersa dal parere favorevole della Procura nazionale Antimafia che ha sottolineato l'entità della collaborazione prestata, attestando anche la regolare condotta processuale e il buon esito della sperimentazione esterna. Si evidenzia, infine, che l'istanza è stata iscritta a ruolo in epoca molto ravvicinata rispetto al provvedimento di rigetto del 24 febbraio 2021 e rispetto alla concessione di permessi premio a fronte, dunque, di una progressione delle attività trattamentali non significativa ai fini che interessano, quanto alla riscontrata insufficienza della revisione critica e dell'interiorizzazione del proprio passato, sottolineando infine, la sopravvenienza di condanna irrevocabile successivamente al cumulo in esecuzione. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. V. Maffei, esponendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Con• il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità nella parte in cui non valorizza le innumerevoli circostanze idonee a far ritenere sussistente il ravvedimento del Cavaliere, poste a base del parere favorevole espresso, sul punto, dal [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stato trascurato il rilievo della collaborazione offerta dal detenuto, la condotta leale serbata nel percorso collaborativo, il distacco da ambienti legati alla criminalità organizzata, la coesione con il nucleo familiare, la rivisitazione critica del passato, come da relazione di sintesi della Casa di reclusione di Vicenza, la concessione di permessi premio (in numero di dieci), all'atto della discussione. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del ravvedimento con il quale il ricorrente contesta alcuni criteri valutativi utilizzati quali, ad esempio, la brevità del tempo trascorso relativamente ai permessi premio di cui ha usufruito. Si sottolinea, in particolare, che sarebbe stata trascurata la relazione di sintesi che rende conto di un'osservazione carceraria durata sei anni e che ha contenuto favorevole rispetto alla concessione del beneficio invocato, evidentemente trascurata nel suo passaggio decisivo riportato nel ricorso. Questa, per il ricorrente, darebbe atto del comportamento corretto e partecipativo tenuto in carcere, dei legami fortissimi con la famiglia di origine, della qualità della decisione di collaborare con la giustizia, frutto della convinzione di cambiare vita. Si contesta, poi, che il Tribunale avrebbe giudicato breve il periodo di un anno e mezzo (dal rigetto di analoga richiesta del 24 febbraio 2021, al 28 settembre 2022 in cui la valutazione del Tribunale è stata compiuta) in cui sono stati concessi permessi premio, trascurando peraltro, che questi hanno avuto sempre esito positivo, con assenza di rilievi disciplinari e l'osservanza degli impegni assunti. Infine, si sollecita questa Corte alla lettura della relazione di sintesi onde apprezzare il progressivo riconoscimento, da parte di Cavaliere, della propria devianza e delle sue responsabilità e l'abbandono di modalità persecutorie con le quali si relazionava con gli operatori carcerari, con rivisitazione critica del proprio passato. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1. Si richiede, con entrambi i motivi di ricorso, pur formalmente devolvendo censure ammissibili in questa sede, una — inammissibile — rivalutazione di atti, di cui si sollecita la rilettura da parte di questa Corte di legittimità, nonché di elementi di fatto già vagliati dal giudice di sorveglianza, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo. 1.2. Si rileva, in particolare, con riferimento all'esame della relazione di sintesi, che il Tribunale ha svolto, con ragionamento lineare e immune da illogicità manifesta, un giudizio di non pieno ravvedimento da parte del collaboratore. Inoltre, il provvedimento censurato fonda il rigetto su una valutazione di fatto, basata non solo sul contenuto della relazione di sintesi che dimostra di aver adeguatamente vagliato, ma anche sull'entità del passato di Cavaliere, sulla entità della pena ancora da espiare (indicando il fine pena al 2044), su un miglioramento delle condizioni di rivisitazione critica del proprio passato, tuttavia non ancora consolidato. 1.3.Su tale punto, la motivazione del Tribunale risulta, peraltro, in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517) ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Esso, invece, richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza. (in applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di diniego del beneficio della detenzione domiciliare con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato che il "pesante" passato criminale del ricorrente, le pregresse violazioni del regime degli arresti domiciliari, nonché i comportamenti intimidatori in costanza di detenzione, anche successivamente all'intrapresa collaborazione, non consentivano di valutare il recente miglioramento della condotta intramuraria quale indice di pieno ed irreversibile ravvedimento). 1.4.Si deve, inoltre, rilevare che dal provvedimento censurato emerge che Cavaliere rispetto alla durata del periodo dì detenzione sofferto, da poco tempo (un anno e mezzo circa) fruisce di permessi prémio e dalla motivazione svolta, si rileva che il Tribunale ha valutato sia la relazione di sintesi, sia i pareri prescritti, giungendo ad una valutazione prudente che, in quanto assistita da adeguata e logica motivazione, non può essere censurata in questa sede di legittimità.2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché di una somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del