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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06642/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/6/2022, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un furto ai danni di un viaggiatore, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 9/6/2017), ha ridotto la pena e confermato nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena (tra cui la lunga storia criminale dell'imputato; la manifestata, particolare inclinazione al delitto, egli essendo stato sorpreso, subito dopo il furto della valigia, intento a spendere banconote false), evidenziando l'irrilevanza di quelli allegati a difesa (la confessione essendo intervenuta dopo che l'uomo era stato fermato e trovato in possesso della valigia contente effetti femminili, recante in vista etichetta con nominativo e numero di cellulare non del fermato; le disagiate condizioni personali essendo state considerate espressione di uno stile di vita); che, nella specie, il percorso argomentatìvo seguito è del tutto coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/6/2022, con la quale la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per un furto ai danni di un viaggiatore, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 9/6/2017), ha ridotto la pena e confermato nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena (tra cui la lunga storia criminale dell'imputato; la manifestata, particolare inclinazione al delitto, egli essendo stato sorpreso, subito dopo il furto della valigia, intento a spendere banconote false), evidenziando l'irrilevanza di quelli allegati a difesa (la confessione essendo intervenuta dopo che l'uomo era stato fermato e trovato in possesso della valigia contente effetti femminili, recante in vista etichetta con nominativo e numero di cellulare non del fermato; le disagiate condizioni personali essendo state considerate espressione di uno stile di vita); che, nella specie, il percorso argomentatìvo seguito è del tutto coerente con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla ratio delle generiche (sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826), al relativo onere motivazionale del giudice (sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549) e alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse (sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere esten
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